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Covid-19: chiarimenti in materia di privacy

Forniti dei chiarimenti in tema di sicurezza sul lavoro e privacy in relazione a Covid-19. Come gestire questo aspetto in merito alla sottoscrizione ad opera delle parti sociali del protocollo condiviso.

Gli accorgimenti da prendere riguardo al Covid-19

Quali accorgimenti attuare in azienda per prevenire il contagio da Covid-19?

Sicuramente è consigliabile inviare a tutti i dipendenti una circolare informativa su Covid-19 riportante gli avvertimenti indicati al punto 1 del protocollo, ed in particolare:

  • L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  • Il divieto di fare ingresso. Nonché di poter permanere in azienda. Ancora, l’obbligo di dichiarare il prima possibile la circostanza in cui, anche in seguito all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo. Ad esempio sintomi di influenza. Nonché temperatura e provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. In tutte queste situazioni i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
  • L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In particolare, mantenere la distanza di sicurezza. Nonché osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
  • L’impegno a informare il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa. Avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Quando procedere alla misurazione della febbre?

Posso sempre procedere alla misurazione della febbre dei dipendenti?

Non è escluso, anzi, tale possibilità è espressamente prevista nel protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Tuttavia questa misura non può essere adottata a prescindere da ogni valutazione specifica sulla relativa necessità e in modo generale.

Non sono consentite raccolta di informazioni inerenti allo stato di salute dei lavoratori. Questo è specificato nel provvedimento del Garante 2 marzo 2020. Sempre che tale raccolta sia fatta a priori e in modo sistematico e senza criteri definiti.

Lo stato di emergenza consente l’adozione di misure. Anche eccezionali. Queste implicano il trattamento di dati personali. A patto che caso per caso ne siano valutate la necessità. Nonché la proporzionalità in relazione alla finalità perseguita.

Il problema della proporzionalità

Come faccio a dimostrare che la misurazione della temperatura dei dipendenti è una cautela necessaria e proporzionale per contrastare la diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro?

Devo in primo luogo valutare il settore di attività e il tipo di lavoro sotto diversi profili, quali a titolo di esempio

  • l’area di riferimento
  • il numero di contagi presenti in quell’area
  • La conformazione dei locali di lavoro
  • Le modalità con cui sono state attuate le dovute prescrizioni igienico sanitarie previste dalla recente normativa
  • Il settore produttivo
  • La tipologia e dalla quantità di soggetti che, per ragioni produttive, hanno accesso a quell’area (dipendenti, fornitori etc…)

Dopo di che devo valutare se l’obiettivo di contrasto allo sviluppo dell’epidemia. Nonché di salvaguardia della sicurezza e della salubrità sui luoghi di lavoro da Covid-19 può essere comunque garantita.

Ad esempio ricorrendo ad altre misure più invasive. In tal caso dovrò propendere per l’adozione di queste ultime.

In ogni caso tutte le misure adottate dal datore di lavoro per fare fronte a contesti eccezionali. Nei quali è coinvolta non solo la salute dei lavoratori ma anche la salute pubblica. Devono essere documentate e motivate.

Come procedere tra rispetto privacy e sicurezza da Covid-19

Nel caso in cui ritenga che la misurazione della temperatura dei dipendenti sia una misura necessaria. Come posso procedere per salvaguardare e tutelare la loro riservatezza e la loro dignità personale?

Dovranno essere in primis adottati degli accorgimenti che potremmo definire basati sul buonsenso. Ad esempio misurazione della temperatura in una stanza ove sia possibile accedere singolarmente. Da questa deve essere possibile isolare il lavoratore ove presenti una temperatura superiore a 37,5 ° mantenendone la riservatezza.

Evitando così che ciò possa essere avvertito da parte dei colleghi. La finalità del trattamento deve essere infatti quella di implementare i protocolli anticontagio. Nonché prevenire il diffondersi dell’epidemia negli ambienti di lavoro. Non quella di realizzare una “caccia all’untore”.

Prima di rilevare la temperatura, quale misura di contrasto al Covid-19, devo anche rendere l’informativa ai miei dipendenti? In che modo?

Si. Prima della rilevazione dovrà essere resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR che potrà essere fornita anche oralmente o nel caso appesa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. Potrò fornire le informazioni necessarie a illustrare finalità. Nonché base giuridica e modalità di trattamento. Ancora, tempi di conservazioni e, nel caso, omettere le informazioni di cui il lavoratore sia già a conoscenza.

In che modo posso garantire la riservatezza dei dipendenti qualora uno di essi manifesti sintomi ascrivibili al Corona virus o sia venuto in contatto con soggetti positivi?

Si consiglia di adottare un canale riservato e specifico per permettere ai lavoratori di rendere tale informazione, nel caso in accordo con il medico del lavoro.  I soggetti destinati a ricevere le predette informazioni dovranno essere sottoposti ad un obbligo legale e/o contrattuale di riservatezza.

La privacy al tempo di Covid-19

Posso conservare i dati registrati? Se sì per quanto tempo?

La temperatura del dipendente non può essere registrata se non ove si riveli necessario in relazione alla finalità perseguita (prevenzione e contenimento dell’epidemia).

Ad esempio qualora il lavoratore debba essere messo in isolamento i dati possono essere conservati fino all’intervento del medico di famiglia che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

Oppure, nel caso in cui  il soggetto risulti poi positivo. Fino allo svolgimento delle procedure operative da parte delle autorità sanitarie competenti o della protezione civile.

Ciò con particolare riferimento alla ricostruzione della filiera di possibili soggetti venuti in contatto con il lavoratore risultato positivo al Covid-19. Ad ogni modo i dati dovranno essere conservati per i tempi strettamente necessari e comunque non oltre la fine dello stato di emergenza.

Posso rendere pubblico il dato del mio dipendente risultato positivo al Coronavirus?

No. I dati particolari e quindi idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute del dipendente non possono essere diffusi. La Protezione civile. Ovvero le autorità sanitarie. Provvederanno a contattare singolarmente i soggetti a rischio entrati in contatto con il lavoratore risultato positivo. Ciò al fine di adottare gli opportuni provvedimenti. Rappresentati sostanzialmente d monitoraggio e quarantena.