il medico competente

Il medico competente al tempo del Covid-19

Chiudiamo oggi la pubblicazione SIMLI a supporto della attività del medico competente analizzando l’addendum al nuovo protocollo condiviso.

Sappiamo che il medico competente è un elemento fondamentale del servizio di prevenzione e protezione nominato nei casi previsti dal D.lgs 81/08 (testo unico). Come previsto dal decreto legislativo nr. 81 del 2008 porta avanti l’attività di medicina del lavoro per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò si traduce nel fatto che il medico competente collabora con il datore di lavoro. Infatti effettua la sorveglianza sanitaria e redige la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore rilasciando il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Visita gli ambienti di lavoro ed è tenuto al rispetto del segreto professionale.

Vediamo come si inquadra la sua attività rispetto alla attuale emergenza sanitaria in corso ed al nuovo protocollo dello scorso 24 aprile.

Addendum. Commento al nuovo Protocollo condiviso del 24/04/2020

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione. Questa avrà ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone.

Ciò secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia. Ovvero nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID19. In aggiunta alle normali attività di pulizia.

E’ necessario prevedere. Alla riapertura. Una sanificazione straordinaria degli ambienti. Nonché delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Ciò ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

Il medico competente e le misure del protocollo

Nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati. Nonché a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda. Si adotteranno i DPI idonei.

E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1).

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito. Questo anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro. In quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro. Nonché che possono lavorare da soli.

Gli stessi potrebbero. Per il periodo transitorio. Essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati. Ovvero sale riunioni.

Altri spunti validi anche per il medico competente

Per gli ambienti dove operano più lavoratori insieme potranno essere trovate soluzioni innovative. Ad esempio, il nuovo posizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro. Ovvero analoghe soluzioni.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita. Ciò avverrà con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro. Nonché prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

L’attività del medico competente

In tema di medico competente e coronavirus questo applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente. In considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi.

Nonché nella sorveglia sanitaria. Potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

La frase rimanda all’utilizzo, senza citarli direttamente, dei test sierologici e, di conseguenza, senza addentrarsi nel discrimine tra test di laboratorio e test rapidi. Riteniamo che al momento valgano le considerazioni già espresse da SIML (Note del 20/03/2020 e del 16/04/2020). Naturalmente ogni nuova acquisizione scientifica in merito sarà immediata occasione di revisione del documento su citato.

La grande novità

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19. Il medico competente. Previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste. Rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Ciò anche per valutare profili specifici di rischiosità.

Comunque a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia. Questo è il punto di maggior interesse visto che introduce una visita straordinaria per la riammissione di lavoratori che hanno contratto Covid-19.

Tale visita deve avvenire rigorosamente dopo certificazione di avvenuta guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione. Cioè negativizzazione di due tamponi a distanza di 24 ore. Nonostante le contorsioni lessicali. Va eseguita sempre.

A prescindere dalla durata della malattia. Anche per valutare nuovi “profili specifici di rischiosità”. Alla ripresa delle attività.

E’ opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità. Nonché per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

Valutazioni conclusive

E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Purtroppo anche il Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020 non ha preso in considerazione. Nonostante richiesto da più parti. La difficile gestione dei lavoratori fragili una volta che siano stati individuati dal Medico Competente.

Si è ben guardato dall’esplicitare soluzioni limitandosi al neutro accenno. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Questo lascia l’aspetto economico – contrattuale irrisolto. Restano pertanto invariati i suggerimenti SIML riguardanti la gestione dei soggetti fragili (Nota del 17/03/2020).