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INL: adempimenti datoriali sul rischio da Covid-19

Coronavirus e INL: i chiarimenti sul Dvr (documento di valutazione del rischio) nella nota dell’INL 13 marzo 2020, n. 89. Il documento, interviene come risposta a richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute legati alla emergenza Covid-19.

La nota siglata Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcune indicazioni rivolte alle figure datoriali dell’INL nell’ambito delle attività svolte sul territorio nazionale. Ricordiamo che i dirigenti INL sono funzionari pubblici dipendenti dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (la figura meglio conosciuta come ispettore del lavoro). La nota fornisce indicazioni al personale ispettivo in materia di lavoro per garantire la salute e sicurezza ex art 271 del D.Lgs 81/2008.

Sappiamo che gli operatori sanitari ed i tecnici di laboratori biomedici sono tra i lavoratori maggiormente esposti. Discorso analogo vale per gli agenti della Polizia Locale o della Polizia di Stato.

I chiarimenti INL

La nota INL 13 marzo 2020, Reg. 89, è rivolta ai dirigenti dell’INL, quali datori di lavoro dei vari uffici territoriali che avevano chiesto chiarimenti in riferimento ai propri adempimenti datoriali.

Essa può essere tenuta presente quale chiarimento competente della norma. Al fine di comprendere come si dovrebbe comportare un datore di lavoro di aziende non sanitarie. In generale di quelle che non svolgono attività per le quali i lavoratori siano esposti a un rischio biologico, per esposizione deliberata o potenziale a tali agenti.

L’emergenza sanitaria in atto. Secondo la nota INL. Rientra nell’ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine.

Investe l’intera popolazione a prescindere dalla specificità del rischio lavorativo proprio di ciascuna attività. La normativa in materia di sicurezza sul lavoro disciplina invece specifici obblighi datoriali. Nello specifico in relazione ad una esposizione deliberata. Ovvero ad una esposizione potenziale dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa.

Nel caso in cui l’agente biologico. Il quale origina il rischio. Non sia legato all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna.

La quale pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. Il rischio non è legato all’attività e ai cicli di lavorazione.

INL e la valutazione del rischio da Covid-19

L’INL ritiene quindi che il datore di lavoro non ha la possibilità di valutare con piena contezza tutti gli aspetti gestionali del rischio. In termini di azzeramento alla fonte o riduzione dello stesso. Mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche gestionali e procedurali tecnicamente attuabili.

L’INL quindi non ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione. Specifica però che questo non vale per gli ambienti di lavoro sanitario o socio – sanitario.

Ovvero qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale. Già presente nel contesto espositivo dell’azienda.

Tuttavia la nota prosegue facendo riferimento ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c..

Ritiene quindi utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale. Redigere insieme con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente.

Un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nella valutazione e nella attuazione delle misure di prevenzione. Basati sul contesto aziendale. Nonché sul profilo del lavoratore … assicurando al personale anche adeguati DPI.

Conclusioni

Secondo l’INL le misure prese dal datore di lavoro in questo contesto e in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro.

E’ opportuno siano inserite in un’appendice del DVR. Data la loro natura medico – sanitaria. Devono essere calate nella struttura con il supporto del medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

Segnaliamo inoltre che il Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria ha divulgato alcune FAQ a riguardo.