medico del lavoro

Medico del lavoro e gestione Covid-19 in azienda

Proseguiamo la nostra analisi sugli ultimi documenti SIMLI a supporto della attività del medico del lavoro nelle aziende. Non è infatti facile riuscire a districarsi in questa situazione caotica di emergenza. Scopriamo quali utili consigli fornisce la SIMLI.

La figura del medico competente in questo periodo di emergenza è ancora più importante. Oltre che valutare il luogo di lavoro o supportare nel primo soccorso. Nonché nella stesura del documento di valutazione dei rischi. Ancora, procedere a redigere i documenti sanitari per la salute e sicurezza dei lavoratori

E’ chiamato a collaborare con il datore di lavoro nella valutazione del rischio della attività lavorativa a tutela della salute dei lavoratori. Dovrà valutare l’ ambiente di lavoro e fare le visite mediche per stabilire lo stato di salute fisica dei lavoratori. Tutto questo sempre nel rispetto del segreto professionale.

Di seguito le altre indicazioni SIMLI:

Assetto definitivo e competenze del medico del lavoro per le persone “fragili”

La tutela delle persone “fragili”. Necessaria probabilmente per un periodo di tempo non breve.

Potrà essere garantita solo prolungandone l’astensione dal lavoro o trovando ambienti senza la presenza di altre persone.

I medici continueranno a non far mancare il loro sostegno ai lavoratori “fragili”. Tuttavia è facilmente prevedibile che col passare del tempo le condizioni in cui questi potranno trovarsi, diverranno difficilmente sostenibili. Spingendoli a chiedere di ritornare al lavoro. Numerose sono le questioni rimaste indefinite in merito alla gestione di queste persone:

  • La natura della “segnalazione”. Mero parere o attestazione. Ovvero addirittura giudizio di idoneità. Ciò anche in relazione al fatto che finora il medico non doveva valutare la idoneità generica al lavoro.
  • Le modalità di inquadramento economico della persona “fragile” che non possa ritornare al lavoro. Una volta esauriti ferie e congedi qualora non siano applicabili altri istituti previsti dai CCNL.
  • Dal 30 aprile p.v., inoltre, identiche questioni si potrebbero presentare anche per i soggetti rientranti nelle definizioni previste all’art. 26 comma 2 del DL n. 18 del 17/03/2020. Nonostante i numerosi tentativi finora esperiti per una risoluzione di queste criticità, al momento si può solo ribadire l’appello al legislatore affinché vi ponga immediato riparo.  

La sorveglianza sanitaria in seguito alla validazione dei test sierologici

Per il medico del lavoro, in assenza della cosiddetta immunità di gregge o che sia sviluppato un vaccino. Probabilmente anche ove non sia disponibile una terapia precoce ed efficace. E’ da prevedere il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro anti – contagio dovrà continuare ad essere rigoroso ed integrale.

Quando sarà disponibile una sierologia validata. Questa potrà costituire un accertamento suppletivo alla ordinaria sorveglianza sanitaria. Eventuali sieri in ambito lavorativo devono presupporre:

  • Affidabilità in termini di sensibilità, specificità e conoscenza del ruolo degli anticorpi nel corso e dopo l’infezione.
  • Una disposizione normativa nazionale che la autorizzi.
  • Ove non sia questa disposizione normativa ad indicarlo, un unanime consenso scientifico e tecnico – professionale sulla metodica da utilizzare.
  • Informazioni certe acquisite in merito alla valutazione dei risultati, ovvero sulla relazione tra presenza degli anticorpi, eventuale cessata contagiosità del soggetto, residua possibilità che questi si possa reinfettare.

Per l’utilizzo dei test sierologici. Inoltre, il medico del lavoro dovrà tener conto dei principi della Medicina del Lavoro. Questi rifuggono da ogni forma di selezione dei lavoratori.

Al di fuori di queste premesse si potrebbe configurare una violazione degli obblighi professionali. Nonché l’assunzione di una condotta connotata da imperizia ed imprudenza. 

Il medico del lavoro ed i criteri per la gestione dei lavoratori “fragili”

Si chiarisce che tra gli elementi da ricomprendere in una valutazione globale del lavoratore “fragile”. Oltre quelli previsti nella nota SIMLI dello scorso 17 marzo. Ci dovranno essere anche:

  • I fattori di rischio specifico. In particolare quando abbiano come organo bersaglio il polmone.
  • La valutazione con estrema attenzione delle condizioni del tragitto casa-lavoro.

Riattivazione della sorveglianza sanitaria e condizioni di sicurezza

Durante la fase di prosecuzione la sorveglianza sanitaria deve prevedere nuovi comportamenti.

Questi dovranno essere mantenuti per un mese dopo la dichiarazione di fine epidemia (OMS) e riadottati in caso di eventuale nuova comparsa di contagi.

Gestione delle sessioni di visite

Le aziende dovranno avere cura di evitare l’invio a visita di lavoratori con sintomi che possano essere legati a Covid-19. Gli arrivi dei lavoratori devono essere programmati in maniera da ottenere il necessario scaglionamento. Prima dell’accesso in studio del medico del lavoro i lavoratori dovranno praticare l’igiene delle mani ed indossare una mascherina medica.

Negli ambulatori potranno essere presenti un numero massimo di lavoratori tale da garantire distanze di almeno due metri. I lavoratori dovranno comunque prima essere sottoposti ad un triage Covid-19 orientato, da parte del medico del lavoro o di un operatore formato.

Tutti i lavoratori che dovessero presentare sintomi sospetti saranno allontanati e invitati a contattare il Medico Curante.

Manovre producenti droplet o aerosol (come alcool test o spirometria) saranno sempre differibili tranne casi particolari a giudizio del medico del lavoro. Visite periodiche saranno eseguibili solo ove siano presenti i criteri igienici e gestionali adeguati.