Protocollo covid e misure per la sicurezza sul lavoro
Concludiamo la nostra analisi sul Protocollo Covid dello scorso 24 aprile 2020. Questo contiene le misure di sicurezza anti contagio da rispettare nel luogo di lavoro esaminando gli ultimi tre punti.
L’ultima volta eravamo arrivati all’analisi del punto nr. 10 del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto alla diffusione del Covid 19.
Abbiamo parlato dei dispositivi di protezione individuale e visto anche altre misure di contenimento.
L’esecutivo ha assicurato ammortizzatori sociali per tutti e le fabbriche, che resteranno aperte, potranno utilizzare un periodo di sospensione della produzione e delle attività, nell’attesa di attuare le nuove misure.
Modalità di accesso alla sede di lavoro: controlli all’ingresso dell’azienda
Abbiamo visto come possa essere organizzata la modalità di accesso in ambiente di lavoro. Ciò sia per il personale dipendente.
Questo, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
Le persone in tale condizione saranno isolate e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Quale ulteriore misura di contenimento. Il protocollo covid prevede misure precise. Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda. Non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori
Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale. L’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso la valutazione di procedure di ingresso. Nonché transito e uscita. Mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.
Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati. Bisogna prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. Nonché garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni. Ad esempio impresa di pulizie, manutenzione, etc. Gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.
Ora analizziamo i restanti punti del protocollo:
Punto 11 – Protocollo covid, gestione di una persona sintomatica in azienda
- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. Lo deve dichiarare subito all’ufficio del personale. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Nonché a quello degli altri presenti dai locali.
L’azienda procede subito ad avvertire le autorità sanitarie competenti. Nonché i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. - L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
- Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
Quali novità?
In questo punto, viene solo chiarito, ove ce ne fosse bisogno, che in caso di persona sintomatica che viene messa in ambiente isolato. E’ necessari fornire anche una mascherina chirurgica al fine di cercare, per quanto possibile, di contenere ulteriormente il virus.
Punto 12 – Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS e protocollo covid
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta. Ciò perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.
Questo sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio. Sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. - Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Altre indicazioni
- Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Tenendo conto del suo ruolo nella valutazione dei rischi. Nonché nella sorveglia sanitaria.
Potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori. - Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le valutazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità. Nonché per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
Il protocollo covid afferma che si suggerisce che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.
Rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro. A seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Ciò al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque a prescindere dalla durata dell’assenza per malattia.
Quali novità?
Questo punto del protocollo covid è stato rivisto. A riguardo segnaliamo anche la circolare del Ministero della Salute nr. 14915 del 29 aprile scorso. Il titolo è esplicativo: “Indicazioni operative medico competente ambienti di lavoro”.
In tale circolare si legge. In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria e a quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs. 81/2008 ed alle tipologie di visite mediche ivi incluse.
Si ritiene che esse debbano essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute. Nonché secondo quanto previsto dall’OMS e richiamate all’art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.
In particolare. La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l’aggregazione.
Ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa. Un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.
Tenendo conto della definizione stessa di sorveglianza sanitaria quale “insieme di atti medici”. Quindi relativi ad un approccio clinico completo nelle diverse fasi.
Cioè anamnesi e esame obiettivo. Accertamenti strumentali e di laboratorio. Nonché monitoraggio biologico. Finalizzati alla valutazione diagnostica ed alla conseguente formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente. Pertanto, allo stato, non può realizzarsi attraverso visite mediche “a distanza”.
Punto 13 – Aggiornamento del protocollo covid di regolamentazione
- È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa. Nonché per il sistema delle relazioni sindacali. Non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali.
Verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza. Laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. - Potranno essere costituiti. A livello territoriale o settoriale. Ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo. Comitati per le finalità del Protocollo.
Ciò anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali. Nonché degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.
I restanti protocolli per la sicurezza
Con questo ultimo articolo si conclude l’analisi del protocollo covid dello scorso 24 aprile relativo alle misure sugli ambienti di lavoro. A riguardo sappiamo che ci sono altri due protocolli di sicurezza anti contagio. Uno riguardante le misure di sicurezza per i cantieri edili e l’altro sulla logistica.