SCIA antincendio, come districarsi nell’iter burocratico
Facciamo chiarezza sulla SCIA antincendio e sulla normativa relativa. Vediamo insieme in quali casi è prevista e come bisogna procedere.
Che cos’è la SCIA antincendio?
La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività rappresenta la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività soggetta. I contenuti dell’istanza di presentazione della SCIA sono indicati nel DM 7/8/2012.
La normativa di riferimento
Nel primo giorno di Agosto 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento dettato dal decreto del presidente della Repubblica numero 151, concernente il regolamento inerente la prevenzione degli incendi in Italia.
La vecchia disciplina antincendio dettata dal dpr 37/1998 disponeva che tutte le attività soggette a visita e controllo da parte dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera. Inoltre tutte dovevano ottenere il famoso Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.
Con il nuovo regolamento di questo decreto, è subentrato l’obbligo di una “SCIA antincendio” prima dell’inizio della nuova attività, con una sostanziale differenza rispetto alle procedure necessarie previste in precedenza. Ora soltanto per alcune tipologie di impieghi è vincolante la valutazione del progetto da parte dei vigili del fuoco.
Con il DPR 151/2011 sostanzialmente avvengono due cose: la documentazione richiesta al riguardo è stata notevolmente snellita. Inoltre si è optato per utilizzare il principio di proporzionalità in merito alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell’immobile.
Per principio di proporzionalità si intende che gli assolvimenti amministrativi, previsti di volta in volta, sono stati diversificati tenendo conto della difficoltà del rischio che si verifichino incendi.
Si considerano diversi fattori, come: settore e ambito in cui opera l’impresa. Nonché grandezza dell’azienda, qualità dei materiali impiegati, grado di effettiva necessità di tutela per l’incolumità pubblica, etc.
Le categorie individuate dalla normativa per la SCIA antincendio
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state divise in tre categorie a b e c:
Categoria A – Attività a rischio basso
Concerne attività a basso rischio di incendio. Queste sono caratterizzate da un basso livello di complessità e definite da norme tecniche di riferimento. Per dare inizio ad attività di questo genere, tramite il SUAP o il comando dei VVF. E’ sufficiente presentare una SCIA commerciale con allegati il progetto e la certificazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle norme vigenti in merito di sicurezza antincendio.
Al momento stesso della presentazione della SCIA antincendio, il titolare dell’attività ottiene la ricevuta che costituisce titolo autorizzativo a procedere e dunque pro procedere con l’ esercizio dell’ attività.
In base poi al DPR 151/2011 art 4 nei sessanta giorni successivi poi i VVF possono effettuare dei controlli (a campione o per categoria di attività). Nel caso in cui, in questo lasso di tempo, venisse accertata una carenza nei requisiti richiesti per procedere, verrebbe disposta la sospensione dell’esercizio.
Categoria B – Attività a rischio medio
Riguarda l’insieme di imprese contraddistinte da rischio incendio medio. Nel momento in cui si presenta il progetto, la procedura per avviare questo tipo di attività contempla la richiesta preventiva di conformità dei vigili del fuoco. Da questo momento fino a 30 giorni, il titolare dell’attività può ricevere la richiesta di integrazioni al progetto. Entro i 60 giorni dalla presentazione del progetto, il comando dei vigili del fuoco sancisce l’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.
Dunque la differenza rispetto al caso precedente è data dal fatto che per queste attività deve essere prevista la valutazione del progetto alle prescrizioni previste dalla normativa. Tale progetto deve contenere elaborati grafici e una relazione tecnica attestante la conformità alla normativa di prevenzione incendi
Nell’ipotesi in cui si riceva parere positivo. E’ poi possibile procedere alla presentazione della SCIA antincendio con le modalità descritte per la categoria A. Chiaramente anche in questo caso, nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, esiste la possibilità di subire i controlli a campione da parte dei vigili del fuoco. Ciò per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Categoria C – Attività complesse
Riguarda l’insieme di attività ad alto rischio e con un’alta complessità tecnico-gestionale. Anche in questo frangente, come per la categoria B, è necessario richiedere per tramite di professionisti antincendio un “parere preventivo di conformità” del progetto alle normative antincendio. Nell’arco dei seguenti 30 giorni, i vigili del fuoco possono richiedere la produzione e presentazione di elaborati integrativi al progetto. Infine, entro i 60 giorni viene rilasciata l’eventuale conformità del progetto stesso.
A questo punto l’iter concernente la SCIA antincendio per questa categoria è uguale a quello delle altre due, con l’unica differenza che i controlli da parte dei vigili del fuoco, durante i lavori, diventano sistematici. In seguito poi ai controlli, accertato che l’impresa è in regola con la norma antincendio, il titolare dell’impresa riceve dai vigili del fuoco il CPI (certificato prevenzione incendi).
Grazie alla notevole semplificazione burocratica derivante dal D.P.R. n. 151/2011 il numero delle imprese soggette a controlli di prevenzione incendi è considerevolmente diminuito. Tale semplificazione ha inciso anche sul rinnovo periodico di conformità antincendio.
La semplificazione burocratica
L’elenco completo delle attività che ricadono nelle tre categorie appena descritte è contenuto nell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011. Rispetto al vecchio D.M. 16 febbraio 1982, abrogato insieme al D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959, il numero delle imprese soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi è sceso da 97 a 80.
La semplificazione burocratica ha inciso anche sul rinnovo periodico di conformità antincendio. La richiesta di rinnovo del CPI è stata sostituita da una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, che deve essere inviata al Comando VVF, quasi per tutte le categorie di attività, ogni 5 anni.
Inoltre, per i titolari di imprese appartenenti alle categorie B e C. In caso di progetti particolarmente complessi. C’è la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il rilascio di un NOF – Nulla Osta di Fattibilità. Si tratta di un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti della prevenzione incendi.
E’ possibile anche fare una richiesta di verifica in corso d’opera attraverso un apposito modulo da presentare al Comando completa dei vari allegati.
Sul sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è indicata tutta la Modulistica di Prevenzione Incendi appena citata, compresa quella relativa alla SCIA antincendio, al CPI e al NOF.
Conclusioni
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