sorveglianza sanitaria eccezionale

Sorveglianza sanitaria eccezionale, vediamoci chiaro

Con la pandemia è stata introdotta la sorveglianza sanitaria eccezionale. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta e quali sono le indicazioni a riguardo.

Il medico competente come consulente globale

Se normalmente al medico competente. Con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008 e al supporto nella elaborazione della valutazione dei rischi,  è richiesto un “atteggiamento proattivo e propulsivo, pur nei limiti della sua qualificazione professionale”. Questo ruolo viene ulteriormente potenziato, “per le implicazioni sanitarie che comporta”, l’emergenza Covid-19.

Infatti la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 si riferisce al medico competente in termini di ‘consulente globale’ del datore di lavoro. Ciò evidentemente in quanto soggetto in grado di fornire una collaborazione qualificata e inserita a tutto tondo nel sistema aziendale di prevenzione. Tutto questo col fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A ricordare in questi termini il ruolo del medico competente nell’emergenza COVID-19. Nonché a fornire un approfondimento sul nuovo istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale è un saggio pubblicato sulla rivista “Diritto della sicurezza sul lavoro” dell’Osservatorio Olympus.

Il medico competente e la sorveglianza sanitaria eccezionale

Il contributo si sofferma, dunque, sull’obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici di sottoporre a sorveglianza sanitaria eccezionale i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Ciò in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19. Ovvero da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In particolare si indica che il nuovo istituto presenta evidenti tratti di specialità rispetto a quello della sorveglianza sanitaria ‘ordinaria’.

Pure pienamente confermata dall’incipit dell’art. 83, comma 1 del d.l. n. 34/2020. Fermo restando quanto previsto dall’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Avendo essa carattere straordinario e transitorio. In questo caso il controllo sanitario. Più che essere associato a un rischio connesso alla mansione svolta in sé e per sé considerata.

Risulta collegato alla situazione di fragilità del singolo. O, per meglio dire, i due profili appaiono strettamente correlati.

La sorveglianza eccezionale

A ulteriore conferma della specialità della sorveglianza ex art. 83. E’ lasciata ai datori di lavoro pubblici e privati la possibilità di nominare un medico ad hoc per il periodo in cui c’è lo stato di emergenza.

Oppure fare richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL. I quali assicurano la sorveglianza sanitaria provvedendo alla richiesta di attivazione del controllo sanitario con propri medici del lavoro.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

L’Inail ha anche informato che dal 1° luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”. Questo per richiedere le visite mediche previste per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio tra cui i lavoratrici fragili.

Dunque per la visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale è disponibile una delle due strade indicate in precedenza.

Fermo restando la possibilità di fare riferimento all’Inail. In questo caso, però, non troveranno applicazione gli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.lgs. n. 81/2008 (art. 83, comma 2).

Le criticità e le problematiche della sorveglianza sanitaria eccezionale

Il problema è che alla chiara importanza dell’istituto non corrisponde una altrettanto precisa definizione del medesimo. Questo infatti si presenta lacunoso sotto vari aspetti.

Probabilmente sconta una non pienamente adeguata ponderazione, da parte del legislatore, del suo impatto sul quadro normativo vigente. Oltreché l’incertezza scientifica che ancora circonda la malattia Covid-19 e il virus che la provoca.

Ad esempio il richiamo all’età risulta del tutto generico, non essendo accompagnato dalla indicazione di una determinata soglia.

Utili indicazioni sul tema possono arrivare, tra gli altri documenti, dalla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Secondo cui “i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età)“. Quantunque non manchino informazioni parzialmente differenti a proposito dei gruppi vulnerabili.

Inoltre anche il riferimento alla “comorbilità” appare piuttosto vago. Non è infatti specificato quali patologie concomitanti possano rilevare. In questo caso, nutriti elenchi indicativi, ma non certo esaustivi, possono rintracciarsi nei documenti elaborati dalle società scientifiche del settore.

E’ auspicabile inoltre che queste si facciano altresì carico di promuovere percorsi formativi ad hoc. Risulta, poi, evidente come il fatto di soffrire di altre patologie non implichi in automatico una condizione di fragilità. Essendo rimessa al prudente apprezzamento del sanitario la valutazione della rilevanza. Ad esempio, di situazioni ben compensate dall’eventuale terapia farmacologica assunta e quella della gravità del quadro clinico complessivo.

Inoltre anche le modalità di effettuazione della “sorveglianza sanitaria eccezionale” appaiono incerta. Infatti non sono definite puntualmente dal legislatore e parrebbero richiedere un adattamento, in via interpretativa, della normativa vigente.

Gli auspici, le esclusioni e i possibili sviluppi della normativa

Auspichiamo dunque che le attuali criticità in merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale sarebbe utile fornire dei chiarimenti. Tutto ciò per delineare gli aspetti metodologici ed operativi. Avendo quindi cura di garantire anzitutto la tutela e la sicurezza dei lavoratori.

Rimandiamo alla lettura integrale del contributo. Esso si sofferma anche su altre conseguenze e criticità del nuovo Istituto. Ad esempio in relazione alla possibile assenza di medici competenti aziendali o al diritto alla riservatezza.