Valutazione rischio macchine

Macchine e linee

La valutazione del rischio sulle macchine e impianti presenti nei luoghi di lavoro ha un ruolo fondamentale nella sicurezza.

Il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro dedica parte del Titolo III e vari allegati proprio a questo tema.

La valutazione del rischio macchine

Il datore di lavoro è dunque chiamato ad effettuare una valutazione sui rischi presenti su ogni macchina, linea produttiva o impianto presente in azienda.

L’obiettivo che ci si pone con questa attività è quello della riduzione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori.

Se questi risultano non tollerabili o giustificabili devono essere adottate idonee misure di sicurezza.

Il D.Lgs 81/08 ha chiarito una cosa importante. Prima infatti si tendeva a differenziare il concetto di macchina da quello di attrezzatura di lavoro e così via. Oggi invece appare evidente che nella definizione di “attrezzatura di lavoro sono ricomprese anche le macchine”.

Come procedere

Il D.Lgs 81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori solo macchine di un certo tipo.

Cioè solo quelle rispondenti alle Direttive comunitarie o ai regolamenti di prodotto. Invece, per le attrezzature costruite prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni legislative è richiesto il rispetto dell’Allegato V del D.Lgs 81/08.

In ogni caso sarà sempre necessario procedere con la valutazione del rischio macchine. Questa rappresenta infatti l’attività di partenza in questo ambito. Un primo mitro da sfatare è infatti proprio questo.

Avere macchine rispondenti alle direttive o ai regolamenti comunitari non vuol dire avere macchine sicure. Queste potranno avere comunque dei pericoli e quini andranno valutati i rispettivi fattori di rischio.

La valutazione del rischio macchine

Assodato che la valutazione del rischio macchine sarà sempre, in ogni caso, necessaria ci preme chiarire un altro punto.

Una premessa necessaria

Spesso si tende a mischiare e sovrapporre vari concetti in modo pericoloso. Infatti tante volte ci viene richiesta una verifica su una macchina ai fini del rispetto dell’Allegato V del D.Lgs 81/08. Altre volte invece ci viene chiesto di portare una macchina alla “fantomatica” marcatura “CE”.

Altre volte ancora invece ci arrivano richieste che si pongono, con molta fantasia, a metà strada. In merito a questo tema ed alla valutazione del rischio macchine è bene sgombrare il campo dai dubbi e fare chiarezza.

Anzitutto sarà possibile applicare l’Allegato V del D.Lgs 81/08 solo alle macchine costruite o messe a disposizione prima dell’entrata in vigore delle Direttive e Regolamenti europei relativi.

Dunque una richiesta di verificare ai sensi dell’Allegato V per una macchina prodotta, ad esempio, nel 2008 può magari aiutare il Cliente in merito alla valutazione del rischio macchina. Tuttavia non ha alcun senso dal punto di vista normativo.

In questo caso, la documentazione che sarà richiesta in caso di controllo, sarà tutta quella prevista dalla “Direttiva macchine”. Dunque, una verifica di adeguamento all’Allegato V non basterà assolutamente.

La Direttiva Macchine

Il riferimento comunitario di settore attualmente in vigore per la conformità delle macchine è la Direttiva 2006/42/CE. E’ attualmente stato proposto il testo del nuovo Regolamento macchine per cui si prevede a breve una ulteriore evoluzione normativa.

Ad ogni modo questo riferimento è di fondamentale importanza per tutte le macchine prodotte o messe in servizio all’interno dell’Unione Europea. Infatti le macchine dovranno rispettare quanto previsto da questa Direttiva e dal relativo decreto di recepimento nazionale.

Tutti i costruttori di macchine devono quindi produrre macchine rispondenti a questa direttiva per poterle vendere nel mercato dell’Unione Europea.

Qui la strada si complica

Come garantire che una macchina sia conforme ai requisiti della “Direttiva macchine”? La risposta non è affatto semplice. Per fortuna ci vengono in aiuto le norme armonizzate.

Tutto parte sempre dalla valutazione del rischio macchine. Queste norme, se seguite, ci garantiscono il rispetto di alcuni dei requisiti della Direttiva europea.

Dunque sarà interesse del costruttore, oltreché un’opportunità per lui, seguirle. Cerchiamo di capire meglio questo discorso.

Come fare la valutazione del rischio macchine

La valutazione del rischio macchine e la stima dei requisiti di sicurezza relativi non è una attività banale. Valutare il rischio di una macchina richiede competenze e conoscenze specifiche.

I rischi infatti varieranno in funzione del lavoro da svolgere, dell’ ambiente di lavoro in cui si opera nonché di molti altri fattori.

In tale contesto può essere utile fare affidamento alle norme tecniche. Il principale riferimento in materia è dato dalla norma tecnica uni en iso 12100. Questa, prendendo in considerazione tutta una serie di fattori di rischio aiuta e guida il tecnico nella valutazione.

Gli obiettivi che portano alla valutazione del rischio sulle macchine

I motivi che possono portare a fare la valutazione dei rischi sulle macchine sono diversi.

Se pensiamo all’utilizzatore, cioè al Datore di Lavoro dell’azienda, questo è tenuto a valutare i rischi ai sensi del D.Lgs 81/08.

Altra situazione possibile in cui è necessario portare avanti questa attività è qualora si renda necessaria una verifica ai sensi dell’Allegato V per macchine usate.

Lato fabbricante invece, ai fini della marcatura CE della macchina, la valutazione del rischio rappresenta uno dei momenti fondamentali da cui partire per completare questa attività.

Cosa possiamo fare per te

Lato fabbricante

Il fabbricante della macchina è tenuto a rispettare i requisiti della direttiva europea arrivando così alla marcatura.

Possiamo assistere il fabbricante nelle varie fasi che portano a questo. Nello specifico ci occupiamo di identificare i requisiti legislativi e normativi applicabili alla specifica tipologia di macchine.

Provvediamo inoltre ad analizzare la macchina in funzione dei requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE. A riguardo facciamo anche riferimento alle norme tecniche applicabili alla macchina.

Ancora, portiamo avanti l’analisi degli equipaggiamenti della macchina sia di natura elettrica che pneumatica che idraulica. A questo punto portiamo avanti la valutazione del rischio secondo la direttiva 2006/42/CE.

Andiamo a costituire il fascicolo tecnico della macchina e provvediamo alla preparazione del manuale di istruzioni della macchina.

Se necessario effettuiamo anche prove strumentali secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.

Lato utilizzatore

Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro pensa che la macchina, essendo marcata CE è sicura. Lui non deve fare nient’altro e non ha nessuna responsabilità. Se la macchina non è conforme sarà un problema del fabbricante. Non è così!

E’ certamente un problema del fabbricante ma è anche un problema dell’utilizzatore. Ciò nel momento in cui queste non conformità siano relative a vizi evidenti ed immediatamente percepibili.

Il datore di lavoro è chiamato a gestire ogni situazione di pericolo che si manifesta durante l’utilizzo dell’attrezzatura o durante la valutazione del rischio macchine. Dunque egli sarà tenuto a gestire i rischi percepiti da un esame visivo e da una prova di funzionamento della macchina.

Tutti questi aspetti non sono semplici. Noi forniamo attività di consulenza per la valutazione del rischio sulle macchine sia per costruttori di macchine che per gli utilizzatori.

Cioè per i datori di lavoro che devono fare una valutazione di rischio per le macchine acquistate. Ovvero una accettazione macchina per avere una verifica di eventuali non conformità palesi.

Perché siamo differenti

Analizziamo di seguito cosa ci rende differenti e più utili rispetto agli altri

Accettazione macchine acquistate

Per macchine nuove

Quando si acquista una macchina nuova marcata CE questa andrà verificata. Questo anche per integrarla all’interno della valutazione del rischio macchine esistente.

Se ci sono rischi evidenti non dovrà essere messa in servizio ma bisognerà segnalarlo al fabbricante ai fini dell’adeguamento. Il fatto che il datore di lavoro possa sostenere di non avere le competenze per fare questa valutazione non lo esonera.

Nel momento in cui il datore di lavoro non può contare su risorse interne per fare questa attività dovrà appoggiarsi a personale tecnico esterno. Questo farà questa valutazione per lui. Noi portiamo avanti proprio questa attività per conto dei nostri Clienti.

Verifica di macchine in servizio

Per macchine usate

Il principale obiettivo della valutazione del rischio sulle macchine è quello di individuare gli eventuali interventi di adeguamento necessari.

Possiamo portare avanti questa attività all’interno della tua azienda attraverso un procedimento consolidato in vari passaggi. Partiamo dal censimento delle macchine presenti per capire quali riferimenti normativi sono applicabili.

Procediamo poi con la valutazione del rischio sulle macchine e con la valutazione degli interventi di adeguamento necessari per adeguarle alle disposizioni applicabili. A valle di questa attività tutto è sempre formalizzato e viene redatto un rapporto attestante la conformità delle macchine

Valutazione rischio

La valutazione del rischio macchine

Ci occupiamo di portare avanti la valutazione dei rischi sulle macchine per fare fronte a varie necessità. Questa attività è fondamentale sia per i fabbricanti che per gli utilizzatori.

Precisiamo che nel caso di macchine auto costruite per uso privato, il fabbricante coincide con l’utilizzatore. Quindi questo avrà tutti gli obblighi previsti per il fabbricante. Tra questi è compresa la marcatura CE della macchina e quindi la redazione (e conservazione) della dichiarazione CE di conformità.

Misure, test e prove

Un servizio completo

Effettuiamo tutte le necessarie prove strumentali di sicurezza per la macchina. Solo in questo modo sarà possibile valutare le caratteristiche funzionali e degli elementi di pericolo.

Utilizziamo strumentazione propria tarata periodicamente. Da misure e prove relative al rumore, alle vibrazioni ed ai campi elettromagnetici.

Fino ad attività di termografia industriale. Nonché misure dei tempi di arresto degli elementi pericolosi.