Coronavirus aggiornamenti: ecco l’ordinanza Regione Veneto
In tema di aggiornamenti sul coronavirus è arrivata l’ordinanza 48 della Regione Veneto del 17 maggio 2020. Siglata dal governatore dopo l’arrivo del DPCM del presidente del Consiglio dei ministri, nel pomeriggio di domenica. L’ordinanza contiene misure di contenimento e gestione dell’emergenza.
L’attuale emergenza di coronavirus in Italia frena, si liberano i posti in terapia intensiva e i nuovi casi di coronavirus sono in calo rispetto a ieri.
Nel giorno precedente e comunque nelle ultime 24 ore i dati che arrivano sembrano confermare la tendenza in discesa. A testimoniarlo il commissario straordinario per l’emergenza, il ministero della salute nella persona del ministro della salute Roberto Speranza e la protezione civile.
Il week end scorso infatti è stato reso noto un decreto legge a cui poi sono seguite maggiori informazioni anche sui social network. Questo, anche dopo il confronto con il Comitato Tecnico Scientifico, ha portato alla ordinanza dello scorso 17 maggio. Vediamone in dettaglio i principali punti.
Coronavirus aggiornamenti: dispositivi di protezione
È obbligatorio. Da lunedì 18 maggio. Per chiunque si rechi fuori dalla propria abitazione. L’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie.
Nonché la pulizia delle mani. Oltreché il mantenimento della distanza di almeno un metro e di 2 metri nell’esercizio dell’attività sportiva. Fatte salve le maggiori distanze stabilite da disposizioni speciali. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:
- alla guida di vetture o mezzi. Salvo i mezzi aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro. Nonché per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea. Il quale è oggetto di specifica disciplina;
- in età inferiore ai sei anni;
- in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuo della mascherina;
- per coloro che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e linee guida;
- in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.
Le novità e gli aggiornamenti sul coronavirus
Le linee guida coronavirus per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni riguardano varie attività non consentite fino al 17 maggio.
Pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio rimane in corso lo stato di emergenza. Sussiste quindi la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali ed economici.
Distanziamento sociale e utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti. Ovvero analoghe protezioni. In relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone.
Quali mezzi di trasporto ed esercizi commerciali. Nonché attività economiche e collettive con accesso di terzi. Ma anche strutture sanitarie e socio – sanitarie.
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro. Quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro. Nonché le prescrizioni più restrittive adottate dalle singole aziende o categorie di aziende.
Attività economiche
In tema di aggiornamenti sul coronavirus è consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze nel rispetto dei protocolli. Dal 18 maggio è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio:
- Settore ristorazione: ogni tipo di esercizio di fornitura di alimenti e bevande. Ad esempio ristoranti e trattorie. Nonché pizzerie, bar e pub.
Ma anche pasticcerie, gelaterie e rosticcerie. Ciò anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive. All’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali. Nonché per l’attività di catering; - Stabilimenti balneari stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere;
- Strutture ricettive alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere;
- Rifugi alpini qualsiasi struttura montana;
- Campeggi strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura. Ad esempio roulottes e case mobili. Ma anche tende, bungalow, ecc.;
- Servizi alla persona parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali;
- Commercio al dettaglio ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza alcuna esclusione;
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;
Altri aggiornamenti coronavirus sulle attività economiche
- In tema di aggiornamenti sul coronavirus si registra anche l’apertura degli uffici aperti al pubblico. Nonché di tutti gli esercizi di servizio anche professionale.
Compresi le agenzie di commercio ed immobiliari. Quelli di istruzione non scolastica e professionale. Con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva.
Fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e pulizia delle mani. Ancora, musica, lingua e formazione culturale. Anche teatrale. Nonché altre attività di cui al codice ateco 85.5; - Autoscuole corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole nella parte relativa agli uffici pubblici. Nonché per le prove pratiche. Con uso di mascherina, pulizia delle mani e disinfezione dopo ogni uso;
- Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico. In merito alla parte riguardante gli uffici pubblici;
Altre attività
- Piscine piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive;
- Palestre palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico);
- Impianti sportivi;
- Tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione e locali attrezzi;
- Manutenzione di aree verdi da parte di pubblici e privati, professionali e non professionali;
- Musei, archivi e biblioteche, strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche;
- Parchi zoologici e riserve naturali gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili;
- Trasporto di persone mediante impianti a fune funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna;
- Le attività sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020. Se non indicate. Si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini. Ovvero comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone.
Attività sospese e aperture straordinarie
Gli aggiornamenti sul coronavirus non finiscono qui. Sono infatti sospese le attività di centri termali. Fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Centri culturali e centri sociali. Ancora, sale giochi e sale scommesse. Ma anche sale bingo e sale ballo anche per corsi. Nonché discoteche, parchi divertimento e assimilati.
Al fine di consentire. Nell’immediato della ripresa delle attività. Un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio. Possono essere modificati dal singolo operatore.
Previa segnalazione al comune. Gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive.
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale ed extra curriculare nel territorio regionale. In modalità in presenza. In tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi.
Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire. Ciò però solo a condizione che la gestione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione.
Nonché che vengano adottate tutte le misure di prevenzione e protezione. Rispetto alle specifiche attività da svolgere. Avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile scorso tra governo e parti sociali. Nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza.
Aggiornamenti coronavirus: attività formativo – professionali
È consentito agli enti pubblici. Anche territoriali e locali. Nonché ai privati che erogano attività formative. La prestazione di attività formative non altrimenti erogabili a distanza.
Ciò in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti. Purché vi sia una gestione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione.
Inoltre si prevede che vengano adottate misure di prevenzione e protezione legate alle esigenze di laboratorio. Anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali. Nonché ai privati che erogano attività formative. Ed anche alle fondazioni Its regionali. Lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche.
Ovvero di laboratorio degli esami finali dei corsi di formazione professionale. Nonché dei corsi di istruzione tecnica superiore. Sono consentiti i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni.
Conclusioni
Sembrano ormai lontani i tempi in cui fu scoperto il primo caso in Veneto e fu dichiarata “zona rossa” l’intero comune di Vò. E’ importante però non dimenticare che l’emergenza non è ancora finita e quindi bisogna sempre mantenere alta la guardia.
Clicca sui pulsanti di seguito per scaricare il testo dell’ordinanza e i relativi allegati. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.