Ambienti di lavoro: indicazioni nel contesto CoViD-19
Come gestire la sicurezza degli ambienti di lavoro durante l’emergenza da CoViD-19?
In questa situazione di emergenza relativa alla diffusione del virus Sars-CoV-2 è bene che siano sempre di più le voci. Non solo delle associazioni professionali e delle aziende sanitarie. Ovvero delle Regioni, in grado di fornire utili consigli alle aziende, agli operatori e ai lavoratori.
Oggi vediamo le indicazioni di una importante associazione scientifica. L’Associazione italiana igienisti industriali che ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il progresso. Nonché la diffusione dell’igiene industriale.
Cioè della disciplina che si occupa della valutazione e del controllo. Ai fini della prevenzione e della eventuale bonifica. Dei fattori ambientali di natura chimica, fisica e biologica derivanti dall’attività industriale. Presenti all’interno e all’esterno degli ambienti di lavoro.
In particolare il documento su cui ci soffermiamo. Dal titolo “COVID-19 – Indicazioni per le aziende non sanitarie e attività produttive in genere”. E’ a cura del Gruppo di Ricerca Risk Assessment and Human Health Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (Università degli Studi dell’Insubria – Como).
Vi è stato inoltre anche il contributo del Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
Le misure generali per gli ambienti di lavoro
Il documento AIDII richiama, tenendo conto di vari riferimenti normativi e procedurali, anche del recente “Protocollo condiviso” sottoscritto dalle parti sociali. I principi generali riguardo alla formulazione di indicazioni operative per l’adozione negli ambienti di lavoro di misure finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19.
Ed è destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Ci soffermiamo sulle indicazioni per il datore di lavoro e per le figure della sicurezza.
Queste alcune misure generali:
- Favorire per tutti i casi possibili, l’adozione di lavoro in remoto e/o lavoro agile ( smart-working). Ciò per limitare gli spostamenti dei lavoratori e ridurre in numero di accessi presso il sito Aziendale.
- Tutte le attività che comportano l’aggregazione di persone all’interno dell’Azienda devono essere vietate o sospese.
- Esporre in Azienda, in più punti frequentati dai lavoratori, cartelli esplicativi sulle misure generali di prevenzione (Allegato 1 DPCM 08/03/2020 – Misure igienico – sanitarie). Il documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, riporta alcune misure di prevenzione.
- Consegnare ai lavoratori (via e-mail, tramite informativa scritta o avvisi negli ambienti di lavoro) una nota sugli aspetti della patologia. Nonché sui i comportamenti da adottare per evitare/ limitare la trasmissione virale.
- Esporre nei bagni ed in corrispondenza dei dispenser le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani.
- Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idonee per il lavaggio delle mani laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone.
- Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi. I coronavirus infatti possono essere eliminati con disinfezione delle superfici con soluzioni di etanolo. Ovvero di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) o di ipoclorito di sodio.
- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
Il trasporto merci
Per quanto concerne poi il trasporto merci, si raccomanda di adottare misure di prevenzione e cautela, quali ad esempio:
- Limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi di protezione, con particolare riferimento a DPI per le vie respiratorie.
- Prevedere la pulizia e disinfezione del veicolo di guida con cadenza correlabile alla tipologia dell’attività svolta ed almeno una volta al giorno.
- Durante le attività di carico e scarico delle merci rispettare sempre la misura di sicurezza della distanza almeno di un metro tra le persone.
L’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
Il documento si sofferma poi sulla necessità di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Si indica che nella maggioranza dei comparti lavorativi negli ambienti di lavoro l’esposizione a SARS-CoV-2. Potenziale o in atto. Non è connaturata alla tipologia dell’attività svolta.
Il rischio biologico da SARS-CoV-2 è quindi legato al concetto di rischio generico.
Pertanto vanno sempre, e a maggior ragione, applicate e rispettate tutte le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con norme. Nonché direttive ad hoc in sede nazionale e regionale. Valide per la popolazione generale ai fini del contenimento della diffusione del virus.
E per le aziende nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale. Ad esempio per uso deliberato di agenti biologici e/o un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell’attività svolta.
E’ possibile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate. Ciò ai fini del controllo della esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione.
Secondo il documento il SARS-CoV-2 rientra nella classe degli agenti biologici dell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, con attuale appartenenza in gruppo 2.
Formazione, informazione e uso dei DPI negli ambienti di lavoro
Il documento si sofferma poi sulla informazione e formazione dei lavoratori.
Si indica che le attività di formazione, informazione e addestramento. In relazione anche a quanto affermato nel DPCM del 08/03/2020 e s.m.i., sono rimandate sino ad emergenza terminata.
Ciò a meno che non siano erogate in modalità video conferenza (formazione a distanza / in remoto). Analoghe valutazioni valgono per le formazioni con periodicità di rinnovo normate ed in scadenza.
Riportiamo, infine, alcune indicazioni sull’utilizzo di mascherine e DPI delle vie respiratorie.
Si indica che per quanto ad oggi non sia stato normato l’uso di mascherine medico – chirurgiche per operatori non sanitari.
Ovvero come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale. L’OMS raccomanda di indossare comunque una mascherina medico – chirurgica quando si sospetta di aver contratto il Coronavirus.
Oppure se si presentano sintomi quali tosse o starnuti. Ovvero quando è necessario entrare in contatto con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-2.
Inoltre l’utilizzo di veri e propri Dispositivi di Protezione (DPI) delle vie respiratorie (FFP secondo le norme) dovrebbe essere attentamente valutato per tutti gli operatori che possano entrare in diretto contatto con persone con sintomi respiratori. Oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19, oltre che con soggetti posti in regime di in quarantena.
L’uso razionale delle mascherine medico – chirurgiche e dei DPI per le vie respiratorie è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. Le competenze professionali in ordine alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori risultano quindi di fondamentale rilevanza.
Comportamenti sicuri negli ambienti di lavoro
Si sottolinea poi che l’uso della mascherina medico – chirurgica. Ovvero dei DPI per le vie respiratorie deve essere adottato in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.
Non è utile indossare più mascherine medico – chirurgica sovrapposte. La mascherina medico – chirurgica, quando necessaria, va indossata correttamente, secondo adeguate istruzioni da fornire ai lavoratori.
E infine si raccomanda di seguire – anche negli ambienti di lavoro – tutte le indicazioni relative ai comportamenti. Nonché le precauzioni generali da tenere in luoghi pubblici. Ovvero in ambiente domestico disposte nel contesto dell’emergenza da COVID-19.
Segnaliamo, come aggiornamento relativo a quanto contenuto nel documento, che il recente decreto-legge economico per l’emergenza Coronavirus, il cosiddetto “decreto cura Italia”, indica (art. 16) che, fino alla fine dell’emergenza, sono equiparati ai DPI, in relazione all’articolo 74 del D.Lgs. 81/2008, anche le mascherine chirurgiche.
Conclusioni
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