Amministratore di condominio e sicurezza …
La figura dell’ amministratore di condominio è spesso investita anche delle responsabilità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Analizziamo insieme questo aspetto per capire come vada gestito per il meglio.
Il “condominio”, come sappiamo, è un tipo di comunione prevista dal codice civile. Tuttavia più spesso di quanto capiti il condominio viene a configurarsi quasi come una “azienda”. In tal caso scattano subito una serie di domande legate tipicamente alle responsabilità in materia e così via.
Sorvolando sui casi in cui per legge deve essere prevista la nomina di un amministratore. Nonché sui titoli che deve avere l’amministratore di condominio quali ad esempio il godimento dei diritti civili ecc.
Ovvero sulle procedure di revoca dell’ amministratore e nomina di un nuovo amministratore; aspetti questi che esulano dalle nostre competenze e che è più di stretta materia di amministrazione condominiale.
Possiamo dire che la vita dell’amministratore condominiale certamente non è facile. A parte dover gestire il regolamento di condominio, doversi interfacciare con tutti i singoli condomini e dover fare attenzione a tutte le norme del codice civile di riferimento. Dovrà fare attenzione anche alla sicurezza.
Tutto questo può portare a configurare l’amministratore di condominio come datore di lavoro. Dunque andiamo a chiarire quali sono i casi tipici in cui l’amministratore di condominio si configura come datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08.
L’amministratore di condominio datore di lavoro
Certamente un caso tipico in cui si configura tale scenario si ha quando si stipula un contratto di appalto di servizi, opere o forniture. In tal caso l’ amministratore deve procedere con la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese. Porterà avanti questa attività nei modi previsti dal testo unico sicurezza sul lavoro.
In tal caso, per nono correre il rischio di incappare in eventuale responsabilità solidale occorre sempre ricordarsi di richiedere copia del Durc in corso di validità. Questo documento dimostra il regolare pagamento dei contributi ai lavoratori.
Ove non regolare, in caso di controllo, anche il committente può essere chiamato a rispondere insieme con il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice. Dunque è molto importante fare attenzione a questo aspetto.
Un’altra situazione classica in cui l’amministratore di condominio viene a configurarsi come datore di lavoro si ha quando è presente un lavoratore condominiale. Un esempio classico è quello che vede la presenza di un portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile.
In questo caso in particolare la questione appare sufficientemente chiara. Infatti se il lavoratore rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati saranno applicabili anche gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08.
Come sappiamo saranno quindi da prevedere dei corsi di formazione iniziali e degli aggiornamenti periodici. Si dovrà tenere traccia dei registri dei verbali formativi e quant’altro.
A questo lavoratore inoltre dovranno essere consegnati adeguati DPI in funzione delle attività svolte. Non solo, ci si dovrà preoccupare chiaramente anche delle attrezzature fornite. Queste infatti dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs 81/08.
Lavoratore… in che senso?
Ad ogni modo, anche se questo lavoratore non dovesse rientrare nel contratto collettivo in questione comunque egli si configura come un “lavoratore” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 81/08. Dunque, in capo all’amministratore di condominio ci saranno tutti gli obblighi previsti dalla norma.
Tra questi, ad esempio, procedere con la stesura del documento di valutazione dei rischi. Nominare il RSPP ed il medico competente nei casi previsti dalla norma e così via.
Insomma, possiamo dire che, a tutti gli effetti, il condominio viene a configurarsi come una azienda. In tal caso la persona fisica che anche di fronte alla autorità giudiziaria assume il ruolo di datore di lavoro sarà proprio l’amministratore.
Non dimentichiamo infatti che il D.Lgs 81/08 non va a toccare, almeno in prima battura, il diritto civile. Bensì il diritto penale. Cioè il datore di lavoro ha responsabilità penali con tutte le potenziali conseguenze del caso.
Altra cosa che è interessante notare è che per fare il “datore di lavoro” il testo unico non prevede la necessità di seguire alcun corso di formazione. Dunque, in tutti questi casi esaminati, l’amministratore di condominio non sarà tenuto a frequentare un corso di formazione specifico in materia di sicurezza.
L’amministratore di condominio: RSPP, DVR e DUVRI
Come sappiamo, nel momento in cui l’amministratore di condominio si configura come datore di lavoro questo, ai sensi del D.Lgs 81/08 sarà tenuto a nominare il RSPP.
Questa figura è uno degli obblighi sempre previsti dal testo unico sicurezza per cui non potrà necessariamente mancare. Nel caso in cui poi ci dovessero essere dei lavoratori che svolgono attività lavorativa assunti dal condominio si dovrà procedere con la stesura del DVR.
Questo è un concetto orami chiarito da anni ed assolutamente pacifico. Vale sia nel caso in cui si applichi il contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati che in caso contrario.
A riguardo è bene precisare che l’attività di valutazione del rischio è cosa distinta rispetto alla sua formalizzazione. Sarà dunque necessario redigere un documento, a cura del datore di lavoro, in relazione agli specifici obblighi presenti.
Chiaramente bisognerà fare attenzione anche alla contemporanea presenza di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servii o forniture. Come detto anche in questi casi il condominio si dovrà considerare come “committente”.
Dunque si dovrà provvedere, nei casi previsti, alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Ad ogni modo ci dovrà sempre essere il necessario previsto “coordinamento” in materia di sicurezza.
Anche in caso di assenza di dipendenti l’amministratore di condominio sarà esentato dall’obbligo dei vari adempimenti tra i quali la redazione scritta del DVR. Sarà comunque tenuto a valutare i rischi per la tutela dell’incolumità degli inquilini e di eventuali lavoratori di imprese appaltatrici. Ovvero lavoratori autonomi che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile. Nonché delle aree circostanti e degli impianti tecnologici.
La riunione condominiale
Proprio riguardo questo punto ci preme chiarire un aspetto legato alla riunione condominiale. Come sappiamo l’amministratore convoca l’ assemblea, in particolare in occasione di lavori su parti comuni del condominio.
In questa circostanza ognuno dei condomini può richiedere tutta una serie di informazioni ed è questo uno dei classici momenti in cui gestire anche gli aspetti di sicurezza.
Infatti la giurisprudenza in materia chiarisce bene e circoscrive gli ambiti di responsabilità. In particolare nel caso in cui l’amministratore venga chiamato a rispondere penalmente delle violazioni dei precetti previsti dal D.Lgs 81/08 la Cassazione ricorda che questo ha comunque agito in qualità di amministratore di un condominio.
Questa è una circostanza di grande rilievo ai fini della formazione di una responsabilità penale. Infatti non è possibile prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall’amministratore di condominio nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione.
Si dovrà infatti considerare anche l’ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti. Dunque non sarà prevista alcuna sanzione penale per l’amministratore che dovesse violare ne norme prescritte dal D.Lgs 81/08 se il mancato rispetto normativo è svolto in esecuzione di una valida delibera dell’assemblea condominiale. Sempreché egli sia tenuto a dare esecuzione senza margini di discrezionalità ed autonomia.
Conclusioni
Con questo chiudiamo per ora la delicata valutazione della posizione dell’amministratore di condominio in relazione alla sicurezza sul lavoro. Crediamo avrete capito che la situazione non è affatto banale e merita grande attenzione ed approfondimento.
Questo soprattutto se non si vuole correre il rischio di incappare in responsabilità penali. Torneremo più avanti ad occuparci del tema. Intanto però, se vi occupate di amministrazioni condominiali ed avete dei dubbi vi invitiamo a contattarci per avere maggiori informazioni.