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Maternità, l’Inps sblocca il congedo tutto dopo il parto

La scelta di godere di inizio del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto può essere esercitata anche in caso di fruizione della flessibilità.

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione. Il diritto al congedo ed alla relativa indennità spettano anche in caso di adozione o affidamento di minori.
In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità. Il diritto all’astensione dal lavoro ed alla relativa indennità spettano al padre (congedo di paternità).

La lavoratrice che intenda fruire tutto il congedo di maternità (cinque mesi) dopo il parto deve presentare apposita domanda. E’ necessario corredare la domanda di un certificato medico che attesti l’assenza di pregiudizi alla salute di gestante e nascituro fino al parto. Altra cosa importante è che questo certificato deve essere acquisito nel corso del settimo mese di gravidanza (non prima, né dopo).

Lo spiega, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 148/2019. Con tale circolare rende operativa la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto in vigore dal 1° gennaio, introdotta dalla legge bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

L’istituto di previdenza chiarisce alcuni aspetti funzionali a consentire una maggiore operatività della nuova misura. Questa infatti ha destato non poche perplessità in ragione dei rischi connessi al proseguimento della attività lavorativa fino al giorno antecedente al parto.

Congedo dopo il parto

La nuova facoltà consente alle lavoratrici dipendenti in gravidanza di fruire del congedo di maternità solo dopo il parto. Anziché come canonicamente ripartito in prima (due mesi) e dopo (tre mesi) il parto.

In realtà una simile facoltà era già prevista: la cosiddetta “flessibilità”. In virtù della quale la lavoratrice poteva e (può ancora) spostare fino a un mese di congedo spettante prima del parto a dopo il parto. Dal 1° gennaio, oltre alla “flessibilità”, la lavoratrice può optare per lo scambio a dopo il parto di tutto il congedo di maternità, pari a cinque mesi.

Serve la domanda per il congedo di maternità

Per fruire della nuova facoltà la lavoratrice deve indicare la scelta nella domanda telematica di indennità di maternità selezionando la specifica opzione. Bisogna presentare la domanda prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Pena la prescrizione del diritto alla relativa indennità.

In quest’ottica l’Inps spiega che tale scelta può essere l’estensione di quella effettuata in precedenza in favore del congedo flessibile (articolo 20 Dlgs 151/2001). Questa consente di richiedere entro il settimo mese di astenersi dal mese precedente la data presunta e nei quattro mesi successivi al parto (1+4).

In questa casistica la lavoratrice potrebbe presentare una domanda di fruizione esclusiva post partum corredata dall’ulteriore certificazione del medico. L’attestazione deve specificare l’assenza di pregiudizio alla salute della donna e del nascituro fino alla data del parto. Inoltre tale attestazione deve esser presentata entro la fine dell’ottavo mese.

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito dell’Inps (con Pin dispositivo) oppure tramite Patronato o Contact center.

La certificazione sanitaria per il congedo di maternità

Per fruire della nuova facoltà la lavoratrice deve essere in possesso di certificazioni rilasciate da due figure professionali. Il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, se presente, il medico competente. Entrambi devono attestare che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute di gestante e nascituro.

La documentazione sanitaria va acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza. Deve attestare l’assenza di pregiudizi “fino alla data presunta del parto o fino al parto”, qualora questo dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Tale precisazione della data di parto è importante. Infatti, le certificazioni con il solo riferimento alla data “presunta” del parto saranno ritenute idonee dall’Inps a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta. Di conseguenza il congedo di maternità inizierà da tale data presunta e per i successivi cinque mesi.

La documentazione medico sanitaria va presentata in originale direttamente alla sede Inps territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

Dunque è proprio il certificato medico l’elemento essenziale per fruire di questa possibilità. Questo deve essere emesso dal medico Ssn o convenzionato nonché dal medico competente ai fini della prevenzione e salute nei luoghi di lavoro (ove presente). Tale emissione deve avvenire entro la fine del settimo mese. Deve inoltre coprire il periodo di lavoro fino alla data presunta del parto ovvero fino a quella effettiva se successiva.

Stop se c’è malattia

Al pari di quanto già previsto per il congedo flessibile, in caso di malattia insorta dall’ottavo mese, non sarà possibile avvalersi dell’integrale fruizione del congedo post partum. Questo in quanto da quel giorno la lavoratrice entra in congedo obbligatorio (articolo 16, comma 1 Dlgs 151/2001). La conseguenza in tal caso è che i giorni non fruiti relativi al periodo di astensione obbligatoria ante partum si aggiungono al congedo post partum.

La facoltà decade dunque automaticamente in presenza di malattia (anche un solo giorno) prima del parto. Questo perché ciò comporta un rischio per la salute di lavoratrice e/o nascituro, cosa che di fatto supera il giudizio medico espresso nell’attestazione. Ne consegue che, dal giorno di insorgenza dell’evento morboso (fosse anche un singolo giorno), la lavoratrice inizia il periodo di congedo di maternità. Le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Viene infine precisato che la nuova modalità di fruizione si applica anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.

Conclusioni

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