Covid 19: proseguiamo l’analisi del protocollo anti contagio
Continuiamo l’analisi delle misure previste dal protocollo anti contagio Covid 19 del 24 aprile 2020. Che ha integrato quello sottoscritto lo scorso 14 marzo 2020.
In vista della riapertura e per il rispetto della “Fase 2” infatti diventa fondamentale conoscerlo e rispettare le indicazioni previste. Riprendiamo da dove avevamo lasciato.
Punto 3 – Modalità di accesso dei fornitori esterni
- Per l’accesso di fornitori esterni stabilire procedure di ingresso. Transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Ciò al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico. Il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati per ridurre il rischio di contagio da virus Covid-19. Prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- Ridurre, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…). Gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo. Ad esempio manutentori e fornitori. Ovvero addetti alle pulizie o vigilanza. Che risultassero positivi al tampone COVID-19.
L’appaltatore dovrà informare subito il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili per stabilire eventuali contatti stretti. - L’azienda committente è tenuta a dare. All’impresa appaltatrice. Completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale. Deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
Quali novità?
Anche per questo punto non sono previste grandi novità. Come di consueto abbiamo riportato in grassetto le parti “nuove”. Possiamo notare quanto segue:
- Quale misura anti contagio Covid-19 viene espressamente indicato che è necessario individuare/installare servizi igienici dedicati per il personale esterno. Si ritiene quindi che, per le piccole aziende, dove di solito è presente un solo servizio igienico. Si può pensare di installarne un altro.
Ad esempio, una soluzione potrebbe essere anche il noleggio di un WC chimico. Ciò significa sicuramente un costo per l’azienda senza la previsione, allo stato attuale, in nessun decreto, di una qualche misura di supporto statale. Riteniamo ad ogni modo che sia possibile ovviare a questo punto anche con altre soluzioni altrettanto efficaci. - E’ previsto, per i lavori in appalto, il fatto che l’appaltatore informi il committente di eventuali lavoratori che dovessero risultare positivi al tampone. Non è specificato nel protocollo ma il buon senso ci può guidare in questo. Si ritiene infatti che tale segnalazione non debba essere legata alla durata dei lavori ma piuttosto al presunto periodo di incubazione del virus.
Pertanto, se un lavoratore effettua attività di breve durata. Ad esempio si occupa della ricarica dei distributori aziendali. Se questo dovesse risultare positivo al tampone. Chiaramente questa informazione è da fornire almeno a tutte le aziende in cui il lavoratore in questione ha operato fino a 14 giorni prima. - Viene inoltre chiarito che, nei lavori in appalto, come del resto già previsto dal D.Lgs 81/08. E’ obbligo del committente fornire all’impresa appaltatrice tutte le necessarie informazioni circa le misure specifiche di applicazione del protocollo nazionale che sono state adottate. Quest’ultimo deve inoltre vigilare affinché, non solo i propri lavoratori, ma anche quelli delle aziende terze, ne rispettino il contenuto.
Punto 4 – Pulizia e sanificazione in azienda per contrastare il Covid 19
- L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali. Si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. Nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune. Può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo a sussidi sociali (anche in deroga).
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia. Ovvero nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19.
In aggiunta alle normali attività di pulizia. E’ necessario prevedere. Alla riapertura. Una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
Quali novità?
La novità introdotta da questo punto è relativa alla necessità di prevedere. Alla riapertura. Una attività straordinaria di sanificazione in tutti quei casi di aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19. Precisiamo a riguardo che il protocollo parla di “casi sospetti” e non di “casi accertati”.
La stessa misura deve essere presa anche per le aziende che ricadono nelle “aree geografiche a maggiore endemia”. Allo stato attuale quindi, crediamo di poter dire che questo riguardi, come minimo, tutta la Regione Lombardia.
Conclusioni
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