Mascherine e guanti obbligatori con la nuova ordinanza?
Per mascherine e guanti come bisogna regolarsi? Scopriamo insieme! Proseguiamo la nostra analisi dell’ultima ordinanza regionale del Veneto.
Come già anticipato con l’ordinanza in vigore dal 14 aprile, Luca Zaia ha voluto allentare leggermente le morse della quarantena, ammettendo le attività motorie oltre i 200 metri da casa.
Resta la chiusura di tutte le attività commerciali non essenziali, punto molto delicato sul quale ci si aspettava qualche novità in più, mentre sono ammessi i pic-nic in famiglia per le giornate del 25 aprile e 1 maggio.
Stando alle ultime notizie, trapelate fino alla giornata di lunedì 13 aprile 2020, sembrava potesse esserci un inizio di “fase 2” per la regione, con Zaia che sembrava propenso a riaprire parte delle attività commerciali. “La tragedia non è conclusa – dice il governatore del Veneto – e sono molto preoccupato che qualcuno possa pensare che è già finita”. La parola d’ordine resta, dunque, ancora prudenza.
Quando usare guanti e mascherine?
In materia di sicurezza sul lavoro. Per rispondere a questa domanda, partiamo col vedere in quali punti dell’ordinanza sono previsti l’uso di guanti e mascherine.
Anzitutto nella lettera b) dell’ordinanza che riguarda le attività di commercio. Sia all’aperto che al coperto. Nonché ogni analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari.
Altro punto in cui viene trattato questo argomento è quello successivo. Infatti alla lettera c) viene chiesto di usare guanti e mascherine.
Ovvero comunque ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca. Nonché gel o altra soluzione igienizzante.
Tali dispositivi vanno usati negli spostamenti all’esterno della proprietà privata. Dunque, in base a questo punto, ogni qualvolta si esce di casa bisogna prevedere l’uso di questi dispositivi.
Anche nel punto di cui alla lettera h) relativo all’attività motoria è richiamato il rispetto del punto c). Pertanto, si deduce che, anche per lo svolgimento dell’attività motoria vale la regola sopra indicata.
Proseguendo nella lettura, anche il punto k) relativo a tutti i punti vendita. Nonché ai centri di commercializzazione regolarmente ammessi. Sia in area esterna che nei locali chiusi sono previsti l’uso di guanti e mascherine.
Si precisa inoltre che, in questo punto, viene indicato che queste misure devono essere rispettate da tutti i presenti. Dunque sia gli avventori ed il personale esterno che i lavoratori.
Altre indicazioni
Altri punti dell’ordinanza in cui si fa riferimento. In modo diretto o indiretto. All’uso di guanti e mascherine sono relativi ai punti m) ed n).
Il punto m) chiede che tutte le attività produttive ammesse. Quali quelle industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso. Nonché di servizi. Incluse quelle bancarie e assicurative.
Devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.03.2020 in attuazione dell’articolo 1, DPCM 11.03.2020.
Il richiamo a tale punto appare pleonastico poiché già il DPCM 10.04.2020 all’articolo 2 comma 10 prevede espressamente che le imprese le cui attività non sono sospese. Quindi tutte le imprese senza complicate elencazioni. Rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
A ben guardare il Punto 6 del protocollo in questione fornisce le indicazioni relative all’uso di guanti e mascherine ed, in generale, dei dispositivi di protezione. Proprio per questo motivo lo abbiamo riportati in questa analisi.
In quali altre situazioni servono guanti e mascherine?
Venendo ora infine alla lettera n) dell’ordinanza. Il punto in questione prevede che nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane SpA. Nonché studi professionali e in ogni altro caso sia possibile.
Laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, tale accesso deve essere programmato mediante appuntamento. In ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti. Ovvero ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti.
Dunque, a parte l’elenco puntuale che si ritiene abbia il solo effetto di peggiorare la lettura del messaggio. La domanda classica è: “Quando bisogna usare guanti e mascherine?”.
Per quanto sopra riportato, utilizzando sempre il “buon senso”, appare ragionevole prevedere l’uso di questi presidi, come indicato anche “fra le righe” dell’ordinanza, in tutti quei casi in cui sia possibile l’accesso di terzi all’edificio.
Dunque, come comportarsi?
Per quanto visto fin qui non si capisce per quale motivo quando una persona esce di casa (vedi lettera c) debba usare guanti e mascherine. Se poi si reca al supermarket, alla posta o in banca (vedi lettere k ed n), deve continuare ad indossarli. Invece se lavora in un’altra attività può lasciarli all’ingresso!
Non è chiaro infatti il motivo per cui, a fronte di un medesimo fattore di rischio. Quindi con livello di esposizione ubiquitario, supponendo di considerare “ambienti ordinari”, un lavoratore delle poste dovrebbe subire un “trattamento protettivo” diverso.
Nel caso in questione, più conservativo. Rispetto ad un lavoratore di un’altra realtà che opera in un ambiente in cui non è solo. Ovvero che sia comunque accessibile, per vari motivi, a terzi.
Dunque in definitiva. Ciò, a maggior ragione, a valle di quanto disposto dall’ordinanza. Ove possibile, a livello regionale, si ritiene utile suggerire che guanti e mascherine vadano previsti in generale in tutte le varie realtà.
Cosa vuol dire “idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca”?
Volendo rispondere a quest’ultima domanda. Premesso che si ritiene estremamente “pericoloso” lasciare alla “fantasia italica” la possibilità di stabilire quali possano essere o “dispositivi idonei”.
Per quanto riguarda l’igiene delle mani. In sostituzione o in assenza dei guanti monouso si ritiene possibile pensare a prodotti per l’igiene delle mani. Cioè la classica soluzione idroalcolica.
Infine, per quanto riguarda le vie respiratorie, premesso che sicuramente la mascherina aiuta a ridurre il contagio si ritiene che queste possono essere “sostituite” dalle mascherine fornite dalla Regione stessa. Ovvero sciarpe e/o foulard. Nonché da fazzoletti usa e getta.
Conclusioni
Per ora ci fermiamo qui. Come sempre, vi invitiamo a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza sul lavoro per restare sempre aggiornati. Clicca sul pulsante di seguito per scaricare il testo della nuova ordinanza regionale!