lavoro agile

Lavoro agile ed altre misure indicate dal protocollo

Può essere utilizzato il lavoro agile o smart working per lo svolgimento delle prestazioni lavorative senza particolari vincoli di orario o di luogo.

Proseguiamo l’analisi dei vari punti del protocollo con l’indicazione delle misure di protezione da adottare. Riprendiamo dal punto 8 che tratta la gestione in azienda:

Punto 8 – Gestione aziendale e lavoro agile

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, per il periodo della emergenza dovuta al COVID 19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione. Ovvero, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza.
  • Si può procedere ad una nuova valutazione dei livelli produttivi.
  • Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi e distinti.
  • Utilizzare il lavoro agile per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio. Ovvero a distanza nel caso vengano utilizzate sovvenzioni statali. Anche in deroga.
    Valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale. Se del caso anche con opportune rotazioni.
    • Utilizzare in via prioritaria gli aiuti sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore). Questi sono generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
  • Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si useranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
  • Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e non, anche se già concordate o organizzate.

Le altre informazioni indicate per il lavoro agile

Il lavoro agile a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività. Ad esempio: assistenza nell’uso delle attrezzature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause.

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una nuova modulazione degli spazi di lavoro, nel rispetto della natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici non utilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori allo stesso tempo potranno essere trovate soluzioni innovative come. Ad esempio, postazioni di lavoro distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

La gestione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Quali novità?

Una parte rilevante è stata aggiunta a questo punto del protocollo. Dopo le varie indicazioni che riguardano la modulazione dei livelli produttivi. Nonché la diminuzione dei contatti. Ci si concentra sull’utilizzo del lavoro agile.

Si aggiunge che il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro. Ciò in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività.

Ancora, si chiede di rimodulare gli spazi di lavoro. Ciò tenendo conto della natura dei processi produttivi. Nonché degli spazi aziendali. Il tutto per garantire il distanziamento tra un lavoratore e l’altro.

Punto 9 – Gestione entrata e uscita dei dipendenti

  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
  • Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Quali novità?

Questo punto non riporta alcuna novità rispetto al protocollo dello scorso 14 marzo. A parte le novità indicate per il lavoro agile non vi sono ulteriori indicazioni.

Punto 10 – Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
  • Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza. Se non è possibile un collegamento a distanza.
    Dovrà essere ridotta al minimo la presenza. Comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
  • Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E’ comunque possibile, qualora la gestione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.
  • Il mancato completamento della formazione di aggiornamento professionale. Nonché abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
    Dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore. Non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
    Ad esempio: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità. Il carrellista può continuare ad operare come carrellista.

Quali novità?

Questo punto non riporta alcuna novità rispetto al protocollo dello scorso 14 marzo. A parte le novità indicate per il lavoro agile non vi sono ulteriori indicazioni.

Conclusioni

Il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per svolgere la prestazione di lavoro senza precisi vincoli di orario. Nonché senza una postazione fissa apre nuove possibilità di prestazioni lavorative in modalità smart. Il ministero del lavoro ed anche il protocollo continuano a spingere su questa misura quale efficace aiuto anti contagio.

Lavorare da remoto sta ormai diventano la “norma”. Il decreto legge del 17 marzo 2020 ha affrontato il tema del lavoro in modalità agile. Questo può essere previsto per fasi, cicli e obiettivi. Sempre nel rispetto del contratto collettivo.