Prevenzione

Prevenzione coronavirus, più sicuri se senza discrezionalità

Il documento di valutazione dei rischi DVR, oltre all’analisi del rischio Covid-19, deve individuare le misure di prevenzione e protezione adottate contro questo rischio. Questo in forza dell’articolo 28, comma 2, del D.Lgs 81/08.

La malattia infettiva dovuta al Covid-19 ci ha costretto a cambiare il proprio stile di vita. Di conseguenza sono scattate le misure per la prevenzione dalla malattia. In particolare con strumenti di diagnosi precoce. Le fonti normative di tali misure possono essere di due tipi:

  • Le misure tipizzate o nominate
  • Le misure “atipiche” o “innominate”

Queste ultime, a differenza delle prime, non sono previste da specifiche disposizioni, ma sono desumibili dall’obbligo generale previsto dall’articolo 2087 del Codice civile (Cassazione, 8911/2019).

Anche sul fronte di un rischio come il Covid-19, è rilevante l’analisi generale svolta dalla Cassazione a sezioni unite nella sentenza 38343/2014. A proposito del sapere scientifico e tecnologico come fonte delle misure di prevenzione.

Il presente dell’esperienza giuridica mostra contesti di rischio oggetto di una articolata disciplina di settore, dei quali la sicurezza sul lavoro è uno degli esempi più noti.

Le misure di prevenzione

La prevenzione, in sanità, è il complesso delle misure utili a prevenire la comparsa, la diffusione e la progressione delle malattie e il determinarsi di danni irreversibili quando la patologia è in atto.

La prevenzione primaria è la forma classica e principale di prevenzione. Comprende tutti gli interventi destinati ad ostacolare l’insorgenza delle malattie nella popolazione, combattendo le cause e i fattori di rischio predisponenti. Spesso l’intervento mira a cambiare abitudini e comportamenti scorretti (intervento comportamentale)

La prevenzione secondaria invece ha come obbiettivo l’individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad alto rischio per poter ottenere la guarigione o impedire l’insorgenza e la progressione della malattia.

Un esempio di intervento mirato su pochi individui è rappresentato dalle indagini epidemiologiche a seguito di un caso di malattia infettiva. Invece gli interventi rivolti a gruppi di popolazione omogenei (per età sesso, ecc.) e numerosi sono definiti programmi di screening.

Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o disfunzionale.

Altre indicazioni

E’ un corpo normativo che detta regole plurime, spesso dettagliate, e che tuttavia non può esaurire e attualizzare tutte le possibili prescrizioni atte a governare rischi estremamente svariati e complessi.

L’inadeguatezza deriva, da un lato, dalla varietà delle situazioni di dettaglio, che non consente di pensare a una normazione direttamente esaustiva. Dall’altro lato, dal continuo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie, che rende spesso inattuali le prescrizioni codificate.

Per questo la normativa cautelare ha bisogno di essere integrata dal sapere scientifico e tecnologico che reca il vero nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica.

Gli obblighi giuridici

L’obbligo giuridico che nasce dalla considerazione dell’accreditato sapere scientifico e tecnologico è talmente pregnante che è sicuramente destinato a prevalere su quello eventualmente derivante da una disciplina legale incompleta o non aggiornata.

La fattispecie colposa ha necessità di essere etero-integrata non solo dalla legge, ma anche da atti di rango inferiore. Tra questi atti di rango inferiore spiccano i diversi provvedimenti che introducono misure urgenti per contenere. Nonché gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Segnatamente, i decreti che a ritmi serrati si susseguono al riguardo.

La risposta sull’ambito della discrezionalità del datore di lavoro in merito all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione è contenuta nel D.Lgs 81/08.

Questa si concretizza non già in un ambiguo principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da mettere in atto. Bensì nel principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile (art. 15, comma 1, lettere b, c, e, g,h ed i ed at. 18, comma 1, lettera z).

Questo è un principio cardine del nostro sistema di sicurezza sul lavoro. E’ utile a chiarire ancora meglio i concetti sopra esposti. E’ fornito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 8160/2020).

Secondo quest’ultima, se c’è la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi. Il datore di lavoro deve adottare il sistema sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore. Ciò per garantire il maggiore livello di sicurezza possibile.