Settore edile: guida per affrontare il momento di emergenza
Per il settore edile l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha redatto una guida completa (quinto aggiornamento, 25 marzo 2020) cui attenersi in cantiere “ai tempi dell’emergenza Coronavirus“.
La guida è aggiornata al DPCM 22 marzo 2020, l’ultimo emesso dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Questo inasprisce ulteriormente le restrizioni su tutto il territorio italiano innovando in modo sostanziale la gestione della sicurezza cantieri in edilizia privata. Infatti finora non era mai stata disposta, con provvedimento governativo nazionale, la sospensione dell’attività dei cantieri edili.
I codici ATECO per il settore edile e le novità dell’ultim’ora
Non solo: nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di provvedimenti di natura legislativa. Emanati dalle diverse autorità nazionali, regionali e comunali.
Questi, nel comune fine di contrastare l’emergenza sanitaria. Hanno portato gradualmente ad una drastica riduzione delle attività lavorative/produttive che possono continuare ad operare.
Le decisioni assunte, e i loro contenuti hanno avuto e stanno avendo riflessi rilevanti per il settore edile. Rispetto alle indicazioni che finora erano state fornite, se ne aggiungono altre.
Queste sono strettamente connesse alla sospensione dei cantieri la cui attività non rientra tra quelle consentite secondo il nuovo DPCM 22 marzo 2020.
Ancora la lista dei Codici Ateco ad esso allegata, peraltro aggiornata dal decreto del 25 marzo 2020, che ha modificato l’elenco delle attività essenziali cancellando anche alcune attività collegate all’edilizia, pertanto non più ammesse.
La moltitudine dei provvedimenti emergenziali
Con decreto-legge n.19 del 25 marzo, in vigore dal 26 marzo, si è chiarito finalmente l’ordine tra provvedimenti statali, regionali e comunali. Così da far chiarezza anche nel settore edile.
Le indicazioni di carattere generale
Le indicazioni contenute nel documento possono servire per evitare che. Dalla sospensione eventuale delle attività di impresa. Per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto. Derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni previsti da contratto sia per le procedure edilizie.
Il DPCM 22 marzo 2020 ha innovato in modo sostanziale la gestione dei cantieri nel settore edile (almeno per l’edilizia privata). Perché finora non si era mai disposta, con provvedimento governativo nazionale, la sospensione dell’attività dei cantieri edili.
Il precedente DPCM 11 marzo 2020 non aveva disposto la sospensione d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente fatto per buona parte delle attività commerciali.
Il DPCM 22 marzo 2020 ha, infatti, sospeso. Con decorrenza dal 23 marzo 2020 e, per il momento, fino al 3 aprile 2020. L’attività di molti cantieri. Fatta eccezione per le attività ammesse secondo la lista dei Codici ATECO. Queste chiaramente dovranno attuare un opportuno protocollo anticontagio.
Quindi, sintetizzando, ci troveremo con la seguente situazione per il settore edile:
- Cantieri in attività fino al 22 marzo 2020 con eventuale prosecuzione sino al 25 marzo. Ovvero in attività fino al 25 marzo con eventuale prosecuzione fino al 28 marzo per le opere necessarie alla chiusura e messa in sicurezza del sito.
- Cantieri che avevano già sospeso l’attività: per decisione del committente, per decisione congiunta (committente / appaltatore). Ovvero ancora per decisione dell’ appaltatore a seguito anche delle indicazioni in materia di sicurezza delle attività e dei luoghi di lavoro. Oppure perché richiesto da provvedimento del governatore regionale o imposto da provvedimento delle autorità di pubblica sicurezza.