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Visita medica sul lavoro per lavoratori “fragili”

Visita medica del lavoro straordinaria per l’idoneità al lavoro nel dopo Covid. A garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, infatti. Tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono assicurare una “sorveglianza sanitaria eccezionale” ai lavoratori più esposti al rischio Covid. Ovvero che versano in particolari situazioni di fragilità.

A prevederlo e l’art. 83 del dl Rilancio. Oltre che da un medico nominato dal datore di lavoro. La sorveglianza eccezionale, che consiste in una visita medica di idoneità al lavoro, può essere richiesta all’Inail.

Questa vi provvede con i propri medici del lavoro. La richiesta può essere presentata online e costa 50,85 € a visita.

La sorveglianza sanitaria

Sappiamo bene che il testo unico sulla salute e sicurezza prevede specifiche condizioni che nel caso si verifichino fanno scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Nello specifico laddove vi siano condizioni di salute suscettibili di subire un qualche impatto a causa della attività lavorativa che viene svolta sul luogo di lavoro è necessaria la sorveglianza sanitaria.

Questa è portata avanti dal medico competente. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria possono essere previste varie visite svolte in momenti diversi. Dalla visita medica preventiva, alla visita medica periodica fino a quella prevista alla cessazione del rapporto di lavoro ove necessario. L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei lavoratori.

Il tipo di visita è correlata ai rischi professionali svolti nella mansione specifica. A valle di tali visite il medico fornisce il cosiddetto giudizio di idoneità alla mansione.

La visita medica sul lavoro come sorveglianza sanitaria eccezionale

Si tratta di una ulteriore misura di sicurezza sul lavoro. Si aggiunge a quanto previsto per la ripresa e lo svolgimento delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio dai diversi protocolli.

In particolare, l’art. 83 del dl n. 34/2020 stabilisce che i datori di lavoro, pubblici e privati, assicurino questa “sorveglianza sanitaria eccezionale”. Essa si sostanzia in una visita medica in relazione allo specifico rischio da Covid-19.

Lavoratori interessati

Il nuovo obbligo va rispettato nei confronti dei lavoratori più esposti al rischio coronavirus in ragione di età, condizione da immunodepressione ed eventuale pregressa infezione Covid. Ovvero da altre patologie che determinano particolari situazion idi fragilità del lavoratore.

In altre parole, i soggetti che la normativa sulla pandemia inquadra come “fragili”. Cioè lavoratori in condizioni da immunodeficienze da malattie croniche. Nonché da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso. Oppure ancora da più co-morbilità, valutate anche in base all’età.

Un medico in ogni azienda

La visita medica sul lavoro eccezionale è garantita in ogni azienda dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria. In caso contrario, il datore di lavoro ha due possibilità:

  • nominare un medico competente per la durata del periodo di emergenza;
  • chiedere all’Inail il servizio di sorveglianza eccezionale.

La richiesta all’Inail

La richiesta all’Inail va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato dal servizio online. Per chi ne fosse ancora sprovvisto le credenziali si possono acquisire tramite: Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns), Inail.

La visita medica sul lavoro straordinaria

L’Inail effettua la sorveglianza eccezionale tramite i propri medici del lavoro. Questi all’esito di una visita medica, esprimono parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività di lavoro.

Si ricorda che l’eventuale non idoneità al lavoro non può mai giustificare il licenziamento del lavoratore da parte del datore di lavoro. Ciò in base al comma 3, art. 83 dl 34/2020.

In seguito al parere, l’Inail invia fattura senza Iva per il pagamento della prestazione. In attesa del previsto decreto per la definizione della tariffa, l’Inail ha fissato in via provvisoria d’importo pari a 50,85 euro.

Come applicare questa norma nella scuola?

Alcuni istituti scolastici stanno avviando una sorta di filtro, chiedendo ai propri dipendenti di formalizzare la loro “fragilità” o meno e lasciando al medico competente ogni decisione in merito.

In ogni caso occorre puntualizzare che il medico competente può solo “segnalare” e “raccomandare”. La decisione finale sulle misure di tutela per i singoli lavoratori fragili rimane pur sempre in capo al datore di lavoro.

Egli infatti è l’unico soggetto in grado di prendere decisioni riguardanti la sua scuola e l’impiego dei propri dipendenti. Anche, e soprattutto, nell’attuale fase di emergenza sanitaria, che certo a oggi non può dirsi ancora conclusa.

Insomma, ad oggi, fra il corpo docente sussiste “timidezza” nel rispondere a questo invito di segnalare l’eventuale propria “fragilità” perché non sanno a quali conseguenze porterà questa segnalazione.

Sull’argomento neanche l’intervento dell’Inail sarà esauriente. Atteso che, all’esito di una visita medica, potranno esprimere parere esclusivamente sulla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività di lavoro.

Invero, si deve convenire sul fatto che la valutazione del medico competente deve essere condotta caso per caso. Bisognerà esaminare le patologie attuali o pregresse in relazione a quanto disposto dalla normativa. Nonché secondo quanto evidenziato dalle più recenti acquisizioni della letteratura scientifica, purtroppo non sempre tra loro in sintonia.

Si impone perciò di verificare con attenzione la documentazione sanitaria a corredo delle segnalazioni provenienti dai lavoratori, escludendo quelle non pertinenti (o palesemente pretestuose).

La visita medica straordinaria sul lavoro in ambito scolastico

Ad es. sarà possibile annoverare nel contesto di tale supposta “fragilità” lavoratori di età superiore a 55 anni in assenza di patologie acclarate?

Il medico competente dovrà concentrarsi anche su patologie gravi e non compensate dalla terapia seguita, comorbilità per malattie croniche importanti, neoplasie in trattamento chemioterapico etc.

Per l’esame di questi  casi, la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 fornisce importanti indicazioni. … I lavoratori vanno comunque, attraverso adeguata informativa, sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie. A solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche.

Ciò attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. Cosiddetta visita a richiesta del lavoratore. Corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata ….

Si può ritenere che tale disposizione. L’effettuazione cioè di una “visita su richiesta”. Nei casi di fragilità rappresenti una ragionevole e condivisibile prassi per giungere a una corretta definizione delle evenienze in esame. Sebbene ponga al tempo stesso altri interrogativi, in particolare sulle conclusioni da poter assegnare alla fine di un siffatto controllo sanitario.