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accordo stato regioni attrezzature

Accordo stato regioni attrezzature, ecco i chiarimenti

Gennaio 29, 2021/in Sicurezza/da Sicurya

In merito all’accordo stato regioni per le attrezzature del 22 febbraio 2012 andiamo ad approfondire alcuni chiarimenti interessanti. Sebbene non si tratti di una novità infatti spesso capita di ricevere domande in tal senso. Vediamolo insieme.

L’Accordo stato regioni per le attrezzature di lavoro

Lo scorso 22 febbraio 2012 si mise gettarono finalmente le basi per un punto di riferimento importante in materia. Prima di allora infatti non esisteva alcun riferimento in materia. Alcune Regioni avevano provato a normare questi aspetti con risultati più o meno lunsinghieri.

Si assisteva quindi ad una situazione in cui si navigava a vista e ogni azienda si organizzava in autonomia senza un criterio uniforme definito in ogni regione e provincia autonoma. Certo la formazione sui luoghi di lavoro a riguardo era già prevista ma i contenuti e la durata della stessa non erano indicati.

Infatti l’articolo 73 comma 5 del D.Lgs 81/08 era presente da tempo. Quello che mancava però era l’individuazione delle attrezzature per le quali era richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità di tali percorsi formativi.

Finalmente poi il 22 febbraio 2012 arrivò questo Accordo Stato Regioni sulle attrezzature di lavoro. Lo stesso è entrato in vigore a far data dal 12 marzo 2013. Ha introdotto in pratica un sistema di accreditamento definito in ogni regione. Nonché le modalità per il riconoscimento della abilitazione alla conduzione di queste attrezzature.

Non facciamo confusione

Una cosa da chiarire bene è la seguente. La formazione di cui stiamo parlando è assolutamente distinta dalla formazione specifica e generale prevista dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011. Si tratta di una formazione aggiuntiva da fare rispetto a questa. Così come è da considerarsi a parte anche il relativo corso di aggiornamento.

Discorso analogo vale per tutte le altre formazioni. Ad esempio per il RLS, per gli addetti antincendio e primo soccorso e così via. Insomma, a buon senso, non è possibile fruire di “sconti” motivandoli con dei corsi di formazione che poco o nulla hanno a che vedere con questi.

I vari percorsi formativi per l’ utilizzazione delle attrezzature indicate dall’Accordo si strutturano in moduli teorici e pratici ed hanno durata variabile. Tutti i dettagli sono indicati negli allegati all’Accordo Stato Regioni per le attrezzature in questione.

I chiarimenti forniti negli anni

Inutile dire che all’inizio i dubbi e le “interpretazioni fantasiose” furono tante. Proprio per risolvere le varie criticità che si presentarono il Ministero del Lavoro fornì alcuni chiarimenti attraverso delle circolari.

Nello specifico le circolari nr. 12 del marzo 2013 e la 21 del giugno dello stesso anno forniscono indicazioni molto utili. In quest’ultima circolare ad esempio si chiarisce che l’abilitazione all’uso delle attrezzature e quindi la formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni per le attrezzature si applica esclusivamente alle attrezzature indicate nell’Accordo stesso.

L’elenco delle attrezzature qui presente dunque non è suscettibile di ampliamenti per analogie o quant’altro. Per cui ad esempio, indica proprio la circolare, per i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile, non è da prevedere una abilitazione ai sensi dell’Accordo in questione.

Dunque per un commissionatore che è guidato stando in piedi non c’è nulla da fare? Chiaramente no, la formazione dovrà comunque essere erogata ai sensi dell’art. 71 comma 7 del D.Lgs 81/08. Ciò in base anche alla valutazione dei rischi presente in azienda.

Dunque con questo accordo si è venuta a chiarire una netta distinzione tra quelle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolare di cui all’art. 71 comma 7 e attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazioni di cui all’art. 73 comma 5. Chiaramente la prima famiglia di attrezzature è molto più vasta rispetto alla seconda.

Possiamo anche dire che, paradossalmente, per la seconda famiglia di attrezzature la strada è più semplice perché c’è già un “percorso formativo” tracciato. Invece, per tutte le altre attrezzature che per poter essere usate richiedono “conoscenze e responsabilità particolari” la questione è più delicata. Sarà infatti compito del datore di lavoro dimostrare, anche in base alla valutazione dei rischi di aver provveduto in tal senso.

Altri chiarimenti importanti sull’Accordo Stato Regioni attrezzature

Un altro aspetto molto importante ha riguardato la necessità di avere questa abilitazione anche per un uso saltuario dell’attrezzatura di lavoro. Nello specifico si chiedeva se una persona che utilizza queste attrezzature raramente è tenuta o meno alla relativa abilitazione. La risposta, in questo caso, ci è stata data dalla circolare nr. 12. Questa ha ben chiarito che è assolutamente da prevedere il possesso della abilitazione anche per queste situazioni.

Dunque non conta la frequenza di utilizzo dell’attrezzatura. Semmai, quello che conta è il suo ambito di utilizzo. Infatti sempre la stessa circolare prosegue aggiungendo un punto che, a nostro parere, presta il fianco a criticità da non poco conto. Infatti si dice che l’abilitazione non è richiesta se non si configura alcuna attività lavorativa connessa all’uso dell’attrezzatura di lavoro.

Andando più nel concreto, nella circolare si ritiene quindi che non configurino attività lavorativa, ad esempio, le operazioni di semplice spostamento a vuoto. La manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc. Ecco, sono anzitutto lo “spostamento a vuoto” e, soprattutto quell’eccetera che ci lasciano alquanto perplessi.

Come sempre, non ci dilunghiamo ulteriormente e vi rimandiamo alla lettura delle circolari in questione per i dettagli:

Circolare 21/2013
Circolare 12/2013
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