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appaltatori

Appaltatori e subappaltatori, come gestirne la sicurezza?

Maggio 13, 2021/in Sicurezza/da Sicurya

Come garantire la sicurezza di appaltatori e subappaltatori in azienda? Quali obblighi normativi ci sono? Facciamo insieme chiarezza sulla questione.

Come sappiamo l’appalto è il contratto con il quale la parte appaltatore assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Le motivazioni che portano una azienda ad affidare dei lavori in appalto sono moltissime. Senza analizzare questi aspetti in dettaglio possiamo dire che la decisione di una azienda di fare entrare altre aziende all’interno della propria attività ha delle conseguenze. Queste riguardano anche gli obblighi e le responsabilità per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tali obblighi sono richiamati dal Testo Unico su Salute e Sicurezza, all’articolo 26. L’articolo tratta proprio gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione. I lavori devono svolgersi in un certo modo proprio come le attrezzature utilizzate dovranno impiegarsi secondo le condizioni d’uso.

La sicurezza degli appaltatori

L’appalto è disciplinato dall’articolo 1655 del Codice civile. Questo è definito come quel contratto con il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere una determinata opera. Ovvero un servizio. Dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Il contratto d’opera, invece, può essere inteso come un particolare contratto d’appalto. In tal caso l’appaltatore è una persona fisica invece di un’azienda. Il contratto di somministrazione, infine, è relativo all’esecuzione di prestazioni periodiche o continuative.

Quando queste vengono svolte all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva del committente. Ma anche fuori di essa. Quando però queste siano eseguite nell’ambito dello stesso processo produttivo, in luoghi in cui il committente abbia la disponibilità giuridica. Il datore di lavoro committente ha in carico due distinti obblighi.

Per fare qualche esempio. Esternalizzare l’attività di consegna di pacchi non rientra in queste previsioni. Mentre l’esecuzione di manutenzioni agli impianti di illuminazione degli spazi pubblici invece sì.

Questo perché il datore di lavoro. Il quale a vario titolo ha in carico gli impianti di illuminazione. A determinate condizioni ha la disponibilità giuridica degli spazi in cui questi sono installati. Tale disponibilità può essere quella prevista dal Codice della Strada o dalla convenzione con l’ente proprietario degli stessi.

Valutazione dell’idoneità tecnico professionale degli appaltatori

Tornando agli obblighi. Il primo è quello di valutare l’idoneità tecnico professionale del potenziale appaltatore. La norma singolarmente inserisce la definizione di questo processo non nel Titolo I, come sarebbe stato logico.

Bensì nel Titolo IV, intendendola come il possesso di capacità organizzative. Nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature. In riferimento ai lavori da realizzare.

Purtroppo, però, seguendo le indicazioni contenute nell’allegato XVII, difficilmente si riesce a giungere a questo obiettivo. Col risultato di lasciare i datori di lavoro nella posizione di dovere stabilire, per conto proprio, quali strumenti integrativi adottare.

Il consiglio non può che essere di cercare di attenersi alla descrizione della norma, richiedendo al potenziale appaltatore:

  • Informazioni sulla sua organizzazione e sul numero e le competenze dei propri manager (capacità organizzative).
  • Indicazioni sulla forza lavoro disponibile (disponibilità di forza lavoro). Inclusa l’eventuale necessità di ricorrere a subappalti.
  • Delucidazioni sulle macchine e attrezzature di cui dispone e che saranno utilizzate per i lavori (disponibilità (…) di macchine e attrezzature). Inclusa l’eventuale necessità di ricorrere a noli a caldo o a freddo.

Valutare la capacità dell’azienda di svolgere gli incarichi

È bene puntualizzare che, leggendo letteralmente la norma, come si dovrebbe fare. La valutazione dell’idoneità tecnico professionale non concerne i processi relativi alla sicurezza.

Bensì la capacità dell’azienda di svolgere le attività che le sono state affidate. Può risultare quindi inutile, e magari anche controproducente, alla luce di tutto questo, chiedere informazioni su adempimenti inerenti la sicurezza. Quali ad esempio la distribuzione dei DPI, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria.

Nei primi due casi è consigliabile analizzare quali possono essere i requisiti particolari previsti dal contratto di appalto. Ciò per focalizzarsi esclusivamente su di essi.

Nell’ultimo è bene ricordare che il trattamento dei dati contenuti nei certificati di idoneità sanitaria è proibito dalle normative sulla riservatezza dei dati personali. Questo a meno che non ci siano obblighi di legge da rispettare, e in questo caso semplicemente non esistono.

Informazioni sui rischi specifici esistenti

Il secondo obbligo previsto dall’articolo 26 è quello di fornire agli affidatari dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare. Nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

La ratio di questa norma è la seguente. Il datore di lavoro affidatario entra ad operare in un ambiente che gli è estraneo, del quale non conosce i pericoli.

Questi, però, dovrebbero essere ben noti al datore di lavoro committente, se non altro perché ha in capo gli obblighi previsti dall’articolo 17. Cioè la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di cui all’articolo 28 (il DVR). La cosa più pratica, dice il legislatore, è che il datore di lavoro committente trasferisca al datore di lavoro appaltatore queste informazioni.

Entrambi poi, datore di lavoro committente e appaltatore, dice il secondo comma dell’articolo 26, sono tenuti a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Nonché a coordinarle e a informarsi reciprocamente per eliminare il rischio di interferenze tra i lavoratori che svolgono le attività dell’uno e dell’altro.

Insomma, a parlarsi. Restando fedeli al principio: “il pesce puzza dalla testa”, sul datore di lavoro committente pesa l’onere aggiuntivo di promuovere questa cooperazione. Nonché coordinamento e informazione, attraverso la produzione di un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, il famoso DUVRI.

Cosa contiene il DUVRI?

Il DUVRI, quindi, contiene la definizione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze. Nonché le modalità di cooperazione, coordinamento ed informazione da applicare al fine di proteggere i lavoratori ed eliminare i rischi.

La legge non lo specifica, ma è comodo che il DUVRI integri le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare. Ancora, che indichi le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 5 dell’articolo 26 D.Lgs 81/08 stabilisce che i contratti di appalto debbano indicare i costi delle misure adottate per eliminare. Ovvero, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Andando a specificare inoltre che questi non sono soggetti a ribasso. Si tratta di una indicazione data dal legislatore per “quantificare” in modo analitico le misure di sicurezza da adottare.

Considerazioni sui costi della sicurezza

Guardando la cosa da un altro punto di vista si potrebbe dire che i costi della sicurezza sono indicativi del livello di “insicurezza” del lavoro da svolgersi. Infatti quanto più saranno cospicui tanto più questo starà a significare che tutta una serie di rischi non sono stati eliminati. Come invece le misure generali di sicurezza richiedono.

Non ci dilunghiamo in questo articoli su questo specifico aspetto che merita degli approfondimenti a parte. Tuttavia possiamo dire che non è affatto detto che, dei costi della sicurezza molto alti stanno ad indicare che vi è una gestione dei rischi molto efficace ed efficiente.

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