ati

Ati e sicurezza sul lavoro nei lavori in appalto

In ambito di ATI possiamo dire che il motto “l’unione fa la forza” vale anche e soprattutto quando si parla di aziende. Queste, a prescindere dalla loro dimensione, hanno un ruolo fondamentale per l’economia del territorio in cui operano.

Per offrire ancora più valore o realizzare un progetto specifico possono “unirsi tra loro”. In questi casi come ci si comporta in materia di sicurezza sul lavoro? Vediamolo insieme!

Esistono diverse tipologie di collaborazione. Una di queste è l’associazione temporanea di imprese ( acronimo ATI) chiamata anche raggruppamento temporaneo di imprese (RTI).

In questo caso, un gruppo di soggetti giuridici si unisce per un tempo limitato. Così da sviluppare progetti o cogliere opportunità che da sole non riuscirebbero a gestire. Per esempio, l’ATI potrebbe essere utile quando si vuole realizzare una commessa che richiede un grande investimento. Oppure manodopera con diverse specializzazioni.

Spesso le imprese singole, sebbene rispondano alla categoria prevalente oggetto dell’ appalto non hanno tutti questi requisiti. Quindi cercano altre imprese partner per preparare insieme il progetto e la presentazione dell’ offerta.

Senza voler entrare nel groviglio degli aspetti tecnici. Quali quello delle rispettive quote di partecipazione e di esecuzione. O ancora del conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza e quant’altro.

Cose che oltretutto esulano dalle nostre competenze. Andiamo a vedere questa situazione dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Struttura delle ATI (Associazione Temporanea di Imprese)

L’atto unico redatto dalle imprese che compongono l’associazione è un documento molto importante. Esso ne descrive anche la struttura.

Innanzitutto, deve essere nominato un capogruppo. Cioè l’impresa mandataria che farà da portavoce alle altre aziende mandanti durante la partecipazione al bando. Cioè l’ impresa mandataria interviene in nome e per conto dell’intera ATI e quindi di tutte le imprese associate.

Essa avrà questo ruolo fino all’estinzione dell’associazione. Il mandato può essere revocato senza avere conseguenze sull’appalto. Deve però essere comunicato e autorizzato dall’Amministrazione di riferimento durante la partecipazione ad un appalto.

Oltre al capogruppo che rappresenta le aziende dell’associazione, il Codice degli Appalti specifica che le ATI possono avere tre tipi di struttura:

  • Verticale: quando il mandatario provvede all’esecuzione dei lavori principali e i mandanti a quelli secondari.
  • Orizzontale: si ha una ATI di tipo orizzontale quando i partecipanti si distribuiscono i lavori da fare in modo equo.
  • Mista: composta da due o più imprese omogenee. Tra queste viene scelta un’azienda mandataria alla quale si associano una o più imprese eterogenee. Ciò per effettuare le prestazioni dei servizi separabili.

La norma prevede anche ogni partecipante sia indipendente nella gestione degli obblighi fiscali e oneri sociali. Insomma, la partnership è strettamente connessa alla singola gara d’ appalto e non a tutti gli ambiti in cui operano le aziende. Naturalmente, gli imprenditori dovranno incontrarsi periodicamente per pianificare le attività legate al progetto.

Scopi dell’Associazione Temporanea di Imprese

Veniamo ora ad una delle domande chiave dell’argomento: quando e perché costituire un’ATI? Le aziende ricorrono a questo tipo di organizzazione per partecipare alle gare d’appalto.

I vantaggi sono diversi. Le imprese mandanti, solitamente di piccole o medie dimensioni, possono così partecipare a lavori che non potrebbero sostenere in forma singola, per mancanza di risorse o competenze.

L’impresa mandataria, solitamente una grande azienda appartenente al settore principale del bando. Può unirsi ad aziende specializzate in particolari campi legati all’appalto. Ciò permette di offrire una soluzione ancora più articolata e soddisfacente.

La gestione della sicurezza dei lavoratori nelle ATI

Anzitutto è bene precisare che ogni azienda che costituisce l’ATI deve eseguire in piena e propria autonomia, intesa questa sotto tutti i punti di vista, i lavori assegnati.

Stante ciò, va da sé che ciascun Datore di Lavoro dovrà provvedere a garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori durante lo svolgimento dei lavori assegnati.

Se poi le imprese che compongono l’ATI dovessero decidere di non suddividere in modo “netto” le lavorazioni. Ciò perché una tale suddivisione, ad esempio, risulta difficilmente applicabile. Si potrà costituire una Società Consortile tra le ditte stesse.

La norma prevede in modo chiaro tale possibilità per l’ATI al punto che, addirittura, la cosa non viene nemmeno a configurarsi come un subappalto.

Dunque, calando quanto detto nel contesto sicurezza, possiamo dire che nell’ATI, l’impresa affidataria corrisponde con:

  1. l’impresa mandataria oppure
  2. la società consortile nata tra le stesse imprese che compongono l’ATI, essendo questa incaricata della gestione totale dei lavori.