calcestruzzo

Calcestruzzo in cantiere. Come operare in sicurezza

Tante volte ci viene chiesto come bisogna comportarsi con la fornitura di calcestruzzo in cantiere. Nello specifico se le aziende che provvedono alla fornitura di calcestruzzo debbano redigere il POS. Nonché, in generale, quali siano gli obblighi da rispettare. Facciamo insieme il punto della situazione.

Il calcestruzzo

Insieme con la calce idrata il calcestruzzo è un materiale da costruzione largamente diffuso. Garantisce una ottima resistenza meccanica a sforzi di compressione. In caso poi di cemento armato, vi sono ottime prestazioni anche in relazione a sforzi di trazione.

Il suo peso specifico può variare in funzione del tipo di applicazione. Il peso specifico – massa volumica di un metro cubo di calcestruzzo per parti strutturali armate è solitamente 2300 – 2400 kg. Si tratta del legante idraulico oggi più diffuso. Possiede anche alcune buone proprietà in termini di isolante termico.

La sua grande diffusione in edilizia si deve alla reazione di idratazione del cemento. Cioè a quel complesso sistema di reazioni chimiche tra il cemento e acqua, grazie al quale il calcestruzzo si trasforma da una massa inizialmente plastica. Quindi facilmente modellabile, in un materiale rigido e meccanicamente resistente come la pietra.

Con il progredire della reazione chimica tra l’acqua e il cemento si manifestano due variazioni di tipo fisico e meccanico. La prima consiste in una graduale perdita della lavorabilità iniziale del calcestruzzo fresco fino al tempo in cui l’impasto non è più modellabile (presa). La seconda riguarda il successivo e progressivo aumento nella resistenza meccanica (indurimento). In particolare la resistenza a compressione.

La sicurezza nella fornitura di calcestruzzo

Il problema che spesso si pone è come possa essere gestita la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere dal punto di vista della sicurezza. Tante volte si pensa che gli adempimenti dipendano da quanti kg di cemento o calcestruzzo vengono forniti. Ad esempio più di 300 kg o meno.

In realtà non è così. Quello che può essere necessario e che poi, di fatto, viene effettuato nei cantieri è scritto nel D.Lgs 81/08 ed in alcune circolari arrivate negli anni.

Proprio su questa tematica infatti, il MLPS, si è espresso con la Circolare del 10 febbraio 2011, n. 3328 e con la Nota 0002597 del 10 febbraio 2016.

La necessità  è stata quella di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”. Tale quindi da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, co 1 bis, e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS.

Il limite che è stato previsto è legato al fatto che il lavoratore dell’impresa fornitrice, nel caso di “mera” fornitura, “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”. In tal caso appunto, non è prevista la redazione del POS.

La situazione

Con la nota del 2016 si forniscono chiarimenti riguardo la redazione del POS da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili. Quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).

Il D.lgs. n. 81/2008, negli artt. 26 e 96, ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l’art. 96, comma 1, lett. g), stabilisce che “i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: […] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b)”.

Il successivo comma 1-bis del medesimo art. 96 ha precisato che la previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26 con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.

L’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/08, ha stabilito che l’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature”.

Dunque dalla lettura coordinata dei due articoli citati del D.lgs. n. 81/2008 si desume un principio chiaro. Cioè che le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” sono esonerate sia dall’obbligo di redazione del POS.

Questo per effetto dell’art. 96, comma 1 bis. Nonché dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26, comma 3-bis. Fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione. Nonché coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l’azienda appaltatrice ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

Il problema

Col tempo è nata però la necessità di chiarire in quali casi la fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una “mera fornitura di materiali”. Cioè quindi tale da poter rientrare nel disposto di cui all’art. 96, comma 1 bis. Dunque esonerare le imprese dalla redazione del POS.

Per risolvere tale questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19 gennaio 2011 e diffusa con Lettera Circolare del 10 febbraio 2011.

Con tale Circolare sono fornite indicazioni operative relativamente alle informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente. Ancora, alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti. Il tutto a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calce da parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

La Circolare in questione, inoltre, impartisce precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell’impresa fornitrice. Questo infatti, nel caso di “mera” fornitura, non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo. Inoltre non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa.

Quanto appena detto è indicato ai punti 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio. Cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Le conseguenze

Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura. Oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera. In quest’ultima situazione il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere.

Nel primo caso, come detto, non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente, degli artt. 96, comma 1-bis, e 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008. Si dovrà verificare però che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall’art. 26, comma 2, del medesimo decreto.

Di fatto la procedura per la fornitura di calcestruzzo. Approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con lettera circolare, dà applicazione al citato art. 26, comma 2.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l’ispettore dovrà verificare la presenza del POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008. Nonché l’analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

La giurisprudenza

Interessante a riguardo è anche la Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017. Con tale sentenza la suprema Corte ha sostenuto che sono assoggettate agli obblighi di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa, motivando che tale operazione non è da considerare “mera fornitura di materiali“. 

La Corte di Cassazione a precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura anche dei lavoratori. Come è avvenuto nel caso in esame, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile. Comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature.

Alla luce di quanto sopra esposto dunque, cautelativamente, si dovrebbe adottare. Da parte delle imprese di fornitura di calcestruzzo, senza casi limite. Sia il POS, che la Procedura prevista dalla Circolare MLPS, 10 febbraio 2011, n. 3328 – Fornitura di calcestruzzo in cantiere.

Cliccando di seguito puoi scaricare la nota e la Circolare: