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Cantiere: le diverse tipologie di impresa e la sicurezza

Oggi iniziamo a delineare gli aspetti delle diverse tipologie di imprese che partecipano al cantiere assumendo ruoli diversi. Per tale ragione, quindi, soggetti a differenti condizioni. In relazione alle questioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Quasi ogni giorno in cantiere sentiamo parlare di impresa affidataria. Esecutrice e subappaltatrice. Ancora, lavoratore autonomo e fornitrice.

Queste costituiscono accezioni dell’impresa che ne definiscono il ruolo nel cantiere. Nonché le relazioni di carattere contrattuale. Di conseguenza gli obblighi definiti dal dlgs 81/2008.

La conoscenza di tali aspetti risulta fondamentale nel fornire la maggiore efficacia alle richieste normative. Nonché alle conseguenti condotte da porre in atto nella gestione, progettazione ed esecuzione delle opere edili e di ingegneria civile.

Ciò in relazione a molteplici obblighi. Tra questi, di attivazione del coordinamento. Di verifica dell’ idoneità tecnico professionale. Nonché di redazione dei diversi documenti di sicurezza.

Il cantiere e l’evoluzione del quadro normativo

L’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale Titolo IV del dlgs 81/2018, in riferimento alla definizione dell’impresa. Ha presentato un continuo adeguamento. L’obiettivo era quello di chiarire ruoli e obblighi delle diverse tipologie di imprese nel contesto del cantiere temporaneo o mobile.

Prendendo in esame il D.lgs 494/1996 si può notare che il legislatore aveva inizialmente ritenuto necessario introdurre solo le definizioni di alcuni “elementi”. Tra questi il cantiere temporaneo o mobile.

Il committente ed il responsabile dei lavori. Ancora, il lavoratore autonomo. Per concludere con il CSP ed il CSE. Mancava quindi già in origine la definizione di impresa.

In seguito il D.lgs 528/1999 inseriva ulteriori definizioni in relazione agli uomini – giorno e al piano operativo di sicurezza.

Solo con l’accorpamento normativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Avvenuta con l’emanazione del dlgs 81/2008. Si introduceva una prima ulteriore definizione di impresa affidataria definendo di conseguenza le cosiddette imprese subappaltatrici.

Mentre è solo con il dlgs 106/2009 che viene introdotta la definizione di impresa esecutrice quale soggetto che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

Il quadro attualmente definito

La successione degli adeguamenti normativi manifesta quindi l’esigenza del legislatore di valutare in modo diverso le imprese nel contesto del cantiere.

Tutto ciò non può non avere conseguenze nella gestione della sicurezza nel cantiere. Nonché nella attribuzione di ruoli e obblighi distinti alle diverse imprese. Quindi, di conseguenza, nel valutare condizioni e fattispecie differenziate in ragione delle attività svolte dalle stesse.

Si evidenzia inoltre che l’ulteriore elemento che caratterizza le diverse imprese partecipanti al cantiere è la tipologia del contratto e dei contraenti.

Se vi è coincidenza tra impresa affidataria e impresa appaltatrice, non è detto che impresa esecutrice sia sinonimo di impresa subappaltatrice.

Per un verso è la condizione contrattuale, dal punto di vista delle funzioni esercitate, che caratterizza l’impresa. Per l’altro sono i lavori che la stessa svolge nel cantiere a far scaturire gli obblighi di prevenzione. L’impresa affidataria può essere al contempo anche esecutrice.

L’impresa esecutrice in cantiere nell’attuale Titolo IV del dlgs 81/2008

L’attuale versione del Testo Unico con l’introduzione della definizione di impresa esecutrice ha visto concretizzarsi diversamente anche l’obbligo di attivazione da parte del committente in cantiere.

Infatti, al comma 3 dell’art. 90, dopo le parole: “più imprese”. E’ stata inserita la parola “esecutrici”.

Inoltre al comma 4 le parole: “Nel caso di cui al comma 3”. Sono state sostituite da: “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici…”.

Una lettura della norma aderente a questa formulazione fa ritenere essenziale. Per richiedere la nomina del CSP. La presenza di almeno due imprese esecutrici.

Se, come assodato, un’impresa esecutrice e un’impresa costituita da un lavoratore autonomo. Richiesti per l’esecuzione dei lavori. Non richiedono coordinamento.

Allo stesso modo ci si dovrebbe comportare in cantiere di fronte a un’impresa affidataria, che non sia allo stesso tempo anche esecutrice, e un’impresa esecutrice.

Sulla definizione di impresa esecutrice si era già espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 4/2007.

Un ragionamento analogo e consequenziale può essere svolto in relazione all’art. 89 che a questo punto lega il piano operativo all’impresa esecutrice.

Verifica della idoneità delle imprese

La verifica dell’idoneità è una delle operazioni necessarie che il committente è chiamato a fare. Ci si rivolge a soggetti ben definiti ovvero le imprese affidatarie. Le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. In questo caso, si noti bene, la verifica si diversifica in relazione alla tipologia, alle funzioni o ai lavori da affidare.

Conclusioni

Concludiamo per ora qui questo articolo sul tema dei cantieri. Come sempre vi invitiamo a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.