cestello elevatore

Cestello elevatore: occhio alle norme di prodotto!

Il caso di un operaio precipitato dal cestello elevatore durante lo svolgimento di lavori idraulici riporta l’attenzione su una serie di norme della cui osservanza si tende a parlare meno di frequente. Facciamo il punto della situazione.

Infortunio con cestello elevatore (piattaforma aerea)

A quanto è dato sapere, l’incidente in questione è avvenuto lo scorso 20 ottobre in provincia di Macerata. E’ stato causato dalla rottura del braccio che sorreggeva il cestello di sollevamento di una attrezzatura per interventi in quota.

Per la cronaca, la caduta dell’operaio è avvenuta da meno di due metri e non ha dunque causato lesioni mortali. Orbene, il fatto che si sia trattato della rottura del braccio di sollevamento pone immediatamente in evidenza alcuni aspetti.

Cioè che non sono in discussione né la condotta dell’operaio precipitato. Né tantomeno la condotta dei suoi colleghi. Ancora, di riflesso, gli obblighi di informazione e formazione in capo al datore di lavoro.

Altri piuttosto sono gli obblighi tipici di quest’ultimo che, sempre per quanto è dato sapere, sembrerebbero violati, e dei quali, come detto, si parla sempre troppo poco.

Il cestello elevatore e le attrezzature di lavoro

Sul punto, dobbiamo immediatamente ricordare l’art. 70, commi 1, 2 e 3, Testo Unico Sicurezza Lavoro, il quale prevede indicazioni ben precise.

Anzitutto che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

A seguire, che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari. Nonché quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.

Infine si afferma che si considerano conformi alle disposizioni le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La normativa di riferimento

In relazione al cestello elevatore e non solo, il successivo art. 71 prevede che il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti idonee ai fini della salute e sicurezza.

Nonché adeguate al lavoro da svolgere. Ovvero adattate a tali scopi. Queste devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

In altre parole, il datore di lavoro è responsabile per la conformità di attrezzature e mezzi d’opera a tutte le norme dedicate a questi ultimi.

Naturalmente, non è facile per il datore di lavoro ottemperare a simili obblighi. Questi, di per sé, richiedono competenze tecniche che non sono proprie del datore di lavoro stesso.

Questi, dunque, dovrà tenersi in regola dal punto di vista documentale. In particolare dovrà accertarsi che ogni attrezzatura acquistata sia corredata della prescritta documentazione. Dovrà curare le attività di manutenzione prescritte. Andando ad aggiornare di conseguenza la documentazione stessa.

Cestello elevatore …ma non solo

Ancora, dovrà aggiornare la documentazione anche ogni qualvolta egli provveda ad apportare. Oppure a far apportare, modifiche ad attrezzature di sua proprietà. Dovrà inoltre verificare la completezza di detta documentazione anche in sede di rivendita delle attrezzature.

In questo modo, il datore di lavoro sarà in regola con gli obblighi di cui sopra non soltanto dal punto di vista meramente formale. Bensì anche e soprattutto dal punto di vista sostanziale.

Allo scopo di pervenire ai descritti aggiornamenti della documentazione, è infatti necessario che i relativi interventi siano stati eseguiti a regola d’arte. Questo in virtù di un severo meccanismo di responsabilità che in questo caso colpisce le ditte autorizzate agli interventi in questione.

Proprio in tale ottica, si raccomanda che anche le modifiche decise in proprio siano demandate a un rivenditore autorizzato. Cioè che non siano realizzate in maniera, diciamo così, “pericolosamente artigianale”.

Quanto alla precauzione relativa alla “vendita”. Premesso che il discorso sarebbe molto lungo e merita di essere approfondito con almeno un articolo a parte. Questa serve ovviamente per non essere ritenuti responsabili di infortuni relativi a problemi delle attrezzature evidenziatisi successivamente alla vendita.

Conclusioni

Per quanto detto possiamo concludere che in tutti i casi in cui si ha a che fare con attrezzature. Che si tratti di carrelli elevatori, piattaforme autocarrate con cestello o altro. A prescindere dalla quota di lavoro, 5, 10 o 20 metri.

E’ necessario sempre fare grande attenzione al parco macchine in uso. Ai relativi impianti elettrici ed, in generale, a tutta la documentazione a corredo.

Discorso analogo vale per un servizio di noleggio cestelli. Inoltre, ad esempio, per il noleggio di piattaforme aeree autocarrate è necessario possedere la patente b per poter circolare su strada (se non superiore).