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Coordinatore per la sicurezza, il dubbio nasce spontaneo

Marzo 23, 2021/in Sicurezza/da Sicurya

Quand’è che nasce l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza è indicato nel D.Lgs 81/08. Tuttavia vi sono alcune situazioni particolari che bisogna valutare con attenzione. Infatti, in caso di errore, si rischia di incappare in problemi, anche gravi.

E’ il caso di un’impresa che opera da sola in un cantiere e noleggia, per eseguire dei lavori di ristrutturazione di un edificio, un ponteggio fisso. Con l’onere a carico del noleggiatore di montarlo e smontarlo. Il dubbio nasce in relazione al noleggiatore.

Questo in tal caso è da considerarsi un’impresa esecutrice per cui il committente è tenuto a nominare il coordinatore. Oppure la messa a disposizione del ponteggio può essere considerata come una mera fornitura per la quale non è richiesta neanche la redazione di un POS?

L’analisi della specifica situazione in relazione alla nomina del coordinatore

Si tratta certo di un caso molto ricorrente nei cantieri edili essendo diffuso il noleggio del ponteggio fisso. Il suo montaggio e smontaggio è anche di solito affidato a chi lo ha fornito.

Il dubbio sulla nomina del coordinatore in pratica riguarda il fatto che un’impresa che dà a nolo un ponteggio e provvede anche a montarlo e smontarlo sia da considerare. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 90 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81. Un’impresa esecutrice o meno.

Per chiarire la questione si ritiene necessario approfondire il concetto di noleggio. Quando si parla di noleggio in generale la prima cosa da fare è quella di distinguere se si tratta di un “nolo a caldo” o di un “nolo a freddo”.

Sappiamo che con ciò si intende come nolo a caldo quello che si ha quando il noleggiante mette a disposizione dell’utilizzatore, se si tratta di una attrezzatura, anche i lavoratori addestrati all’utilizzo della stessa. Oppure, se si tratta di un ponteggio, al suo montaggio e smontaggio.

Invece per nolo a freddo si intende quello che si ha allorquando viene noleggiato la sola attrezzatura. Ovvero il solo ponteggio. Lasciando invece all’utente l’onere di utilizzarla o di montarlo e smontarlo attraverso il proprio personale dipendente appositamente addestrato per farlo.

I riferimenti normativi

L’obbligo da parte del committente di un’opera edile di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quello in fase di esecuzione (CSE) è contenuto, come è noto, nei commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo i quali:

“3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Anche non contemporanea. Il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

  4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Anche non contemporanea. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”,

In merito ai quali è opportuno evidenziare che il termine “esecutrici” non compariva nel testo originale del D. Lgs. n. 81/2008.

E’ stato invece inserito nei due commi sopraindicati con il D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106. Con il quale sono state apportate delle modifiche e delle correzioni al testo originale del D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, sempre col medesimo decreto, il legislatore ha provveduto a definire, con l’art. 89 comma 1 lettera i-bis, le imprese esecutrici come le “imprese che eseguono un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

Alla luce quindi di quest’ultima osservazione. Si capisce bene il perché è importante stabilire se l’impresa che fornisce il ponteggio fisso a nolo e provvede a montarlo sia da considerare un’impresa esecutrice o meno.

Il caso specifico del nolo a caldo e la nomina del coordinatore

Quello preso in considerazione in questa sede è il nolo a caldo di un ponteggio fisso con l’onere di montarlo e smontarlo. L’impresa del noleggiante che provvede a farlo, operando con propri mezzi, materiali e manodopera. Oltreché in piena autonomia rispetto all’impresa di manutenzione e ristrutturazione del fabbricato. Viene considerata un’impresa esecutrice.

Quindi, essendo due le imprese ai fini del computo totale delle imprese che operano in cantiere, scattano per il committente gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Dunque lo stesso è tenuto a nominare sia il coordinatore in fase di progettazione (CSP). Il quale dovrà provvedere a redigere il PSC. Nonché il coordinatore in fase di esecuzione (CSE). Il quale dovrà provvedere a verificarne la sua attuazione e scatta altresì l’obbligo per il noleggiatore di redigere il piano operativo di sicurezza.

Resta comunque fermo, in applicazione del comma 11 dello stesso articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che se i lavori previsti non sono soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente. Nonché se sono comunque di importo inferiore a 100.000 euro.

Il committente, purché non sia pubblico, è esonerato dal nominare il CSP ma deve in tal caso comunque nominare un CSE che dovrà provvedere a svolgere le funzioni che l’art. 91 dello stesso decreto legislativo prevede che siano svolte dal CSP.

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