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Corsi di formazione e nuovo DPCM, quali novità?

Qual è la situazione dei corsi di formazione con il nuovo DPCM? Sembra di essere ritornati indietro nel tempo. C’è la seria prospettiva di nuove chiusure e contingentamento delle attività determinati da una nuova ondata dell’epidemia da Coronavirus. Facciamo il punto della situazione.

Certo, sono ormai lontani i tempi in cui grazie ad un motore di ricerca si valutavano le varie offerte formative. Nel tempo libero si cercavano corsi finalizzati per uno specifico obiettivo. Quali ad esempio il social media marketing, il web design o comunque corsi professionali di alta formazione post diploma o post laurea.

Oggi la situazione è cambiata. Le soluzioni proposte da enti di formazione hanno risentito della attuale situazione di emergenza. E’ così spuntata una schiera di offerte dedicata ai corsi di formazione professionale a distanza.

Queste sono proposte da enti di formazione che, per la verità già operavano nel settore da tempo. Oggi, la differenza semmai è che la formazione online ha visto una brusca accelerazione.

Andando più verso il mondo del lavoro sono “spuntati” come funghi corsi online di qualifica professionale con soluzioni ad hoc proposte da enti di formazione. Si continuano a vedere corsi finanziati ed a riguardo è possibile chiedere maggiori informazioni entrando in contatto direttamente con l’ente formativo.

I corsi di formazione e l’ultimo DPCM

Con l’ultimo DPCM, quello del 24 ottobre 2020, sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale. Nonché le attività didattiche e formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. Nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Scuole guida

L’attività di molti uffici pubblici e delle autoscuole è stata comunque tutelata. Infatti nel periodo di validità del DPCM firmato da Giuseppe Conte le sedi della Motorizzazione e le scuole guida. Già gravate dai pesanti ritardi nelle pratiche accumulati nei mesi di marzo e aprile. Restano operative.

Come si legge nel testo del decreto, sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole. Nonché i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori. Ancora i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione. Nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Pertanto anche sul fronte “trasporti e scuole guida” pe il momento la formazione è confermata. Chiaramente però il decreto prevede che in presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Al fine di contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19. E’ disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale. Nonché la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.

Ed in materia di sicurezza sul lavoro?

A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Come indicato, le indicazioni fornite sono da ritenersi valide fino al 24 novembre 2020. Salvo eventuali proroghe delle misure emergenziali. Ovvero nuovi interventi legislativi che apportino modifiche al quadro giuridico attuale.

Si precisa infine di fare comunque riferimento alle singole indicazioni fornite da Regioni e Aziende sanitarie locali. Queste infatti possono prevedere misure più restrittive. Ad oggi comunque la situazione è riassumibile come di seguito:

  • I corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sono consentiti nel rispetto dei protocolli. Nonché delle linee Guida regionali per le attività produttive (art. 1, comma 9, lettera s) del DPCM 24 ottobre);
  • Sono sospesi invece convegni, congressi, altri eventi o fiere di qualunque genere in presenza (art. 1, comma 9, lettere n) e o) del DPCM 24 ottobre);
  • È tuttavia utile ridurre le occasioni di possibile contagio. Pertanto si consiglia di incentivare l’utilizzo di metodologie di formazione a distanza.
  • In caso di svolgimento dei corsi di formazione in aula, si rimanda all’allegato 9 del DPCM del 24 ottobre. In tale allegato è inserita la scheda per lo svolgimento delle attività di formazione professionale. Tra queste sono ricompresi i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che, in generale, le istituzioni stanno sottolineando la necessità di ridurre i contatti sociali e fanno appello alla responsabilità individuale delle persone.

È quindi fondamentale che questi richiami al senso civico della cittadinanza vengano accolti e rispettati affinché la situazione emergenziale rimanga gestibile e per preservare la salute di più persone possibili.

La videoconferenza equiparata alla presenza per i corsi di formazione

L’equiparazione della modalità videoconferenza all’aula in realtà era già prevista da un atto ufficiale a valenza normativa. Si tratta dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento rispetto all’Accordo del 21 dicembre 2011. Si prevede espressamente (pagina 55 del documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) che la “verifica finale” per i corsi può essere realizzata anche per tramite della “videoconferenza”.

E’ chiaro quindi che il legislatore abbia enunciato il principio per cui la “videoconferenza” è equiparata alla “presenza fisica”. E questo è logico, perché la videoconferenza consente di controllare i discenti, per quanto “a distanza”, come se fossero nello stesso ambiente fisico del docente. Inoltre permette l’interazione tra docente e discente.

La ratio della previsione è, quindi, di evidenziare come dal punto di vista concreto la videoconferenza è modalità diversa da quella in presenza fisica ma ad essa equivalente. Diversamente invece dall’e-learning in cui invece non c’è la presenza contemporanea di docente e discenti.

Durante il periodo di emergenza, il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha elaborato indicazioni sulla formazione a distanza tramite la videoconferenza in modalità sincrona.

Le indicazioni esposte. Condivise dai rappresentanti delle diverse regioni. Prevedono che le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona dovessero ritenersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Quindi che siano idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.

Anche il Ministero del Lavoro, rispondendo direttamente ad un quesito poi pubblicato in una FAQ ha chiarito l’equiparazione, sostenendo che fosse possibile “in via temporanea”.

Possibili evoluzioni future

Si comprende in questa situazione come possa rivelarsi utile non vincolare la possibilità di utilizzare la modalità videoconferenza per l’erogazione dei corsi in materia di sicurezza solo ad un periodo temporale. Se si riconosce tale modalità formativa come efficace ed efficiente, equiparata all’aula, sarebbe forse opportuno farlo a prescindere dal permanere dello stato di emergenza.

Il timore è infatti che alcune forzate interpretazioni possano portare a dire che decorso il periodo di emergenza nazionale non sia più utilizzabile la modalità videoconferenza.

Questo sarebbe profondamente sbagliato e creerebbe diversi danni. Primo tra tutti, verrebbe meno la possibilità di proseguire con l’adozione delle misure di contenimento del contagio perché aumenterebbero i corsi in presenza.

In secondo luogo crea disagi organizzativi a tutti quegli enti che hanno investito sulla strumentazione necessaria per svolgere al meglio i corsi di formazione in modalità videoconferenza. I quali faticosamente stanno pianificando le attività formative nel lungo periodo.