direttiva macchine

La direttiva macchine ed il rischio rumore

Quali sono le previsioni della direttiva macchine in tema di emissioni sonore? Facciamo insieme il punto della situazione vedendo quali sono i riferimenti normativi attualmente vigenti.

La direttiva macchine

Come sappiamo la direttiva 2006/42/CE meglio nota come “Direttiva macchine” all’art. 2 definisce una “macchina” in modo chiaro. Anzitutto precisa che si tratta di un insieme equipaggiato. Ovvero destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta. Composto di parti o di componenti di cui almeno uno mobile collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata.

Vi sono poi molti altri chiarimenti forniti e definizioni. Ad esempio per le quasi macchine e gli organismi notificati. Come sappiamo il testo unico sulla sicurezza prevede in capo al datore di lavoro obblighi ben precisi.

Tra questi la messa a disposizione di attrezzature e macchine di lavoro sicure. In relazione alle macchine, con ciò è possibile intendere l’uso di una macchina conforme ai requisiti di sicurezza delle macchine dati dalla applicazione della nuova direttiva macchine. Questo iter porta al marchio CE ed alla redazione di una relazione tecnica meglio nota come “fascicolo tecnico”.

Dunque possiamo dire che ogni macchina prodotta ed immessa nel mercato europeo deve essere conforme alla applicazione della direttiva macchine.

Le indicazioni sul rumore

Riguardo alla direttiva macchine ed alla certificazione acustica. Nonché alla progettazione e fabbricazione di macchine e attrezzature a basso rischio di esposizione a rumore si può definire, a livello di regolamentazione, il seguente quadro generico:

  • La direttiva macchine 2006/42/CE che impone ai fabbricanti, responsabili dei rischi provocati dal rumore della propria macchina obblighi precisi. Cioè ridurre tali rischi al livello minimo, in base al progresso tecnico. Nonché alla possibilità di disporre di mezzi atti a contenere il rumore.  Da notare che la direttiva “non fissa limiti sulle emissioni acustiche.
  • La direttiva 2000/14/CE che si applica a talune categorie di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. In alcuni casi essa prevede dei limiti di emissione acustica.
  • La direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore. Essa fissa i valori limite di esposizione dei lavoratori secondo i livelli giornalieri di esposizione e i livelli di pressione acustica di picco.

A ricordare in questi termini la regolamentazione in materia di rischio rumore è il documento “Certificazione acustica e vibratoria delle macchine. Manuale operativo”.

Si tratta di un manuale che, come ricordato nel precedente articolo di presentazione, può costituire uno degli “strumenti operativi per la riduzione dei rischi” previsti dal d.lgs. 81/2008.

La direttiva macchine e la riduzione del rischio rumore

Il documento indica che la Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine. Definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere le macchine/attrezzature in occasione della loro progettazione. Nonché fabbricazione e del loro funzionamento prima della loro immissione sul mercato europeo.

Si ricorda che il testo iniziale della direttiva, a livello europeo, e il suo recepimento a livello italiano d.lgs. n. 17 del 27/01/2010, hanno subito modifiche e correzioni.

Gli autori riportano poi i principali punti della direttiva che trattano nello specifico il rumore. Partendo dalle specifiche di progettazione da adottare per la riduzione di tale rischio, fino ad arrivare alla documentazione necessaria per la marcatura CE.

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L’esposizione al rumore e i principi di integrazione della sicurezza

Il documento sulla direttiva macchine fornisce poi informazioni sui rischi associati all’esposizione degli operatori e di altre persone al rumore generato dalle macchine.

Si ribadisce la differenza intercorrente fra l’esposizione delle persone al rumore e l’emissione del rumore da parte della macchina. Se quest’ultima risulta infatti essere una proprietà intrinseca della macchina. L’esposizione delle persone al rumore prodotto dalla macchina dipende da notevoli fattori.

Tra questi l’installazione della macchina e le condizioni operative della stessa. Le caratteristiche del posto di lavoro e l’emissione acustica proveniente da altre fonti.

Nonché la posizione delle persone rispetto alla fonte di rumore, la durata dell’esposizione. Non per ultimo, l’uso di dispositivi di protezione personale.  Questi aspetti sono oggetto degli atti nazionali che recepiscono la direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore.

Il fabbricante e la direttiva macchine

Riguardo al fabbricante, sempre per la prevenzione dei rischi dovuti all’emissione acustica. Si sottolinea che deve tener conto dei “principi di integrazione della sicurezza” di cui al punto 1.1.2 dell’Allegato I. Questi prevedono delle azioni da eseguire in uno specifico ordine di priorità:

  • Prima fase – misure intrinseche a livello di progetto. È necessario agire in fase di progettazione e costruzione per ridurre le emissioni acustiche alla fonte. Questo risulta essere il metodo più efficacie per ridurre i rischi di esposizione. Tuttavia necessita di una fase di studio per l’individuazione delle sorgenti di generazione di rumore nel sistema analizzato.
  • Seconda fase – protezioni o dispositivi di sicurezza. Vanno adottate le misure di protezione integrate che fanno da complemento alle misure per la riduzione del rumore alla fonte, consentendo in tal modo un’ulteriore riduzione delle emissioni acustiche. I principali sistemi di limitazione sono la dotazione di barriere acustiche attorno alla macchina. Ovvero alle singole fonti di rumore; dotazione di barriere di isolamento acustico attorno alla postazione lavoro o di guida (cabine).
  • Terza fase – informazioni per l’utilizzatore e mezzi di protezioni complementari. Bisogna garantire un’adeguata informazione dell’utilizzatore sulle emissioni acustiche residue. Ciò in modo che possano essere adottate le misure di protezione necessarie riguardanti l’installazione della macchina, la progettazione del posto di lavoro e la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI).

La pressione sonora e la dichiarazione sull’emissione di rumore

Sempre con riferimento alla direttiva macchine, dopo aver specificato le condizioni di montaggio e installazione della macchina (punto j). La parte relativa al contenuto delle istruzioni (Allegato I – 1.7.4.2) nel punto u) specifica le informazioni relative alle emissioni di rumore aereo che devono essere riportate nella dichiarazione sull’emissione di rumore.

Gli scopi di questa dichiarazione sono quelli di fornire informazioni agli utilizzatori per scegliere la macchina con le minori emissioni sonore. Nonché fornire informazioni ai datori di lavoro in fase di valutazione dei rischi dovuti all’esposizione dei lavoratori ad agenti fisici, quali il rumore. 

Riguardo a quest’ultimo punto si ricorda che i dati forniti dal fabbricante sono relativi alla singola macchina e non all’installazione di questa nell’ambiente di lavoro. Luogo in cui deve essere desunto il livello di esposizione in funzione dell’ambiente stesso e delle ulteriori fonti di rumore circostanti.

Cosa deve indicare il fabbricante

Inoltre le informazioni da riportare nella dichiarazione sull’emissione di rumore riguardano tre diversi parametri:

  • il livello di pressione sonora di emissione ponderato A LpA, nel posto/i di lavoro. Tale grandezza, seguendo le norme, deve essere determinata per un periodo di tempo tale da rappresentare un ciclo di lavorazione completo della macchina. Essendo un valore che riguarda l’emissione della singola macchina, si devono escludere contributi prodotti dall’ambiente in cui si trova la macchina (riflessioni) come pure da fonti di rumore esterne (altre sorgenti indipendenti dalla macchina oggetto di valutazione).
  • il livello di pressione sonora di picco ponderato C LpC,peak. Tale grandezza rappresenta il massimo valore raggiunto dalla pressione sonora ponderata C in un periodo di tempo tale da rappresentare un ciclo di lavorazione completo della macchina. Questo valore è importante per macchine che emettano un forte rumore impulsivo. Nelle istruzioni per l’uso, si deve semplicemente indicare se il valore misurato supera 63 Pa (corrispondenti a 130 dB).
  • il livello di potenza sonora ponderato A LwA. Tale grandezza rappresenta l’energia sonora emessa dalla macchina per via aerea ed è una grandezza molto importante in quanto è indipendente dal luogo di installazione. Poiché per determinate macchine, la misura che porta alla determinazione di LwA potrebbe essere complessa, questa grandezza dovrà essere misurata e dichiarata nelle istruzioni per l’uso solamente se il livello di pressione sonora di emissione ponderato A, LpA definito nel primo punto, supera 80 dB(A) in almeno uno dei posti di lavoro.