direttiva PED

Direttiva PED, come districarsi nella giungla normativa

Quali sono le regole che devono essere seguite per garantire il rispetto della direttiva PED? Cerchiamo insieme di chiarire l’attuale quadro normativo della situazione.

Il tema della sicurezza di apparecchi e attrezzature in pressione. Ad esempio generatori di vapore, tubazioni, recipienti, accessori in pressione, ecc. E’ molto importante al punto che la cosa è stata riconosciuta anche dall’Unione Europea. La quale, in questi anni, ha uniformato le legislazioni nazionali con le direttive PED (Pressure Equipment Directive).

Ad esempio con la direttiva 97/23/CE o con la più recente Direttiva 2014/68/UE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014. Essa concerne l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Oggi, in tema direttive PED, analizziamo una recente prassi di riferimento, la  UNI/PdR 55:2019. Il cui titolo è “Linee guida per l’applicazione delle raccolte ISPESL VSR-VSG-M-S nell’ambito della Direttiva 2014/68/UE”.

Si tratta di una prassi di riferimento che fornisce delle linee guida per rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (revisione 1995). In conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva 2014/68/UE (PED).

Ricordiamo che la prassi di riferimento non è una norma nazionale. Si tratta di un documento pubblicato da UNI che raccoglie prescrizioni relative a prassi condivise all’interno dell’Inail che ha firmato un accordo di collaborazione con UNI.

Le raccolte ISPESL in questione trattano:

  • la verifica della stabilità dei recipienti in pressione (Raccolta VSR)
  • la verifica della stabilità dei generatori di vapore d’acqua (Raccolta VSG)
  • l’impiego dei materiali nella costruzione degli apparecchi e sistemi in pressione (Raccolta M)
  • l’impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi e sistemi in pressione (Raccolta S).

Le nuove prassi di riferimento in materia di apparecchi a pressione

Nella prassi di riferimento UNI/PdR 55:2019 si indica che le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S sono specifiche tecniche. Sono inoltre applicative del Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 21 novembre 1972. “Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione”.

Sono state specifiche tecniche cogenti, sino al 29 maggio 2002. Ai fini dell’omologazione degli apparecchi a pressione da parte dell’Inail (ex ISPESL). Le raccolte, la cui ultima revisione è del 1995, hanno pertanto costituito il riferimento obbligatorio in Italia.

Ciò ai fini dell’immissione sul mercato di attrezzature a pressione. Sino all’introduzione della direttiva 97/23/CE (PED – Pressure Equipment Directive). Recepita con il D.Lgs. 93/2000.

A partire dal 2002 le raccolte – continua l’introduzione della prassi – sono state utilizzate come riferimento nei casi di riqualificazione PED di attrezzature immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002. Quindi omologate dall’ISPESL.

In quanto originariamente progettate e costruite sulla base di tali codici. Inoltre, le raccolte hanno continuato ad essere applicate come codici di progettazione e costruzione di nuove attrezzature marcate CE.

Questo perché in base alle direttive PED, i fabbricanti hanno la facoltà di far riferimento, oltre che alle norme armonizzate. Anche a specifiche tecniche diverse, genericamente definite nella PED “altre specifiche tecniche”. A condizione che siano rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti nell’Allegato I della direttiva.

Tali raccolte sono risultate e risultano tuttora utili per la fabbricazione di attrezzature a pressione non coperte dalle norme armonizzate. Per esempio attrezzature in ghisa lamellare, rame/leghe di rame, titanio/leghe di titanio e materiali non metallici.

Lo scopo e l’applicazione delle linee guida

Si segnala che nel 2003, il CTI (Comitato Termotecnico Italiano) con la partecipazione dell’ISPESL, dei rappresentanti di costruttori. Nonché utilizzatori, organismi notificati e ispettorati degli utilizzatori operanti in Italia. Ha elaborato e pubblicato il documento R-02 “Raccomandazioni del CTI per l’uso delle Raccolte ISPESL Rev. 95, nell’ambito della Direttiva 97/23/CE”.

L’obiettivo è consentire agli operatori di applicare le Raccolte ISPESL nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della PED. Le raccomandazioni CTI sono state revisionate nel 2005. Le linee guida presentate ora riprendono i contenuti del documento R-02 aggiornandoli in base ai Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti dalla nuova direttiva PED 2014/68/UE.

Cioè parliamo di un atto di rifusione che revisiona la direttiva 97/23/CE. Tenendo conto dei cambiamenti normativi intervenuti (aggiornamenti delle norme UNI EN 13445, UNI EN 12952, UNI EN 12953).

Dunque la presente prassi di riferimento fornisce specifiche linee guida per rendere applicabili le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S (revisione 1995. Ciò in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza definiti dalla direttiva 2014/68/UE (PED).

Le linee guida, in combinazione con le Raccolte ISPESL. Possono essere utilizzate come riferimento per assicurare la conformità alla PED nella progettazione e costruzione di attrezzature a pressione e insiemi.

Tali linee guida possono essere anche utilizzate ai fini della valutazione della conformità secondo la direttiva 2014/68/UE di attrezzature progettate e/o fabbricate secondo le raccolte ISPESL VSR, VSG, M ed S, Nonché immesse sul mercato prima del 29 maggio 2002.

Inoltre, possono essere considerate come corretta prassi costruttiva per le attrezzature che ricadono nell’ambito dell’art. 4, c. 3 della PED. Nonché, limitatamente agli aspetti tecnici, al di fuori dell’ambito di applicazione della PED.

L’adeguamento relativo alla prova di pressione

Facciamo un breve cenno ad uno degli adeguamenti di carattere generale che interessano tutte le raccolte ISPESL. Riguardo alla prova di pressione si indica che per i soli recipienti.

Ovvero generatori progettati con efficienza di saldatura maggiore o uguale a 0,85. La pressione di prova idraulica dovrà essere eseguita utilizzando, per ogni recipiente. Ovvero generatore di vapore. Il più basso dei valori ottenuti applicando a ciascuna membratura principale degli stessi una formula riportata nella prassi.

Nel caso di recipienti o generatori progettati con efficienza di saldatura inferiore a 0,85. Deve invece essere applicato il più elevato dei valori ottenuti. Applicando sempre tale formula a ciascuna membratura principale. In ogni caso la pressione di prova non può essere inferiore a: 1,43 x Pressione di Progetto.

Nella determinazione della pressione di prova idraulica si deve inoltre tenere in debito conto la resistenza in prova di eventuali collegamenti mandrinati.

In particolare, nel caso di generatori di vapore del tipo a tubi di fumo dotati di tubi collegati alle piastre tubiere unicamente a mezzo di mandrinatura. Non è necessario superare la pressione di prova idraulica minima calcolata con la formula precedente. Ciò sempre che l’efficienza di saldatura di tutti i giunti saldati dell’apparecchio sia almeno pari a 0,85.

Rimandiamo alla lettura integrale del documento che riporta molte altre indicazioni e specifiche riguardo alla prova di pressione.

La direttiva PED in Italia

La direttiva PED 97/23/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 93/2000 traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione. Coinvolge sia i fabbricanti che i datori di lavoro. L’obiettivo della direttiva è indicare che cosa il fabbricante di attrezzature o insiemi a pressione funzionanti ad una pressione maggiore di 0,5 bar relativi deve fare per immetterli sul mercato.

Così che essi possano essere utilizzati in condizioni di sicurezza. Il campo di applicazione può dunque comprendere recipienti come reattori, colonne, scambiatori o generatori di vapore. Ancora, autoclavi, pressofiltri, accumulatori a pressione, presse pneumatiche ed essiccatori sotto pressione. Estintori, pentole a pressione, silos a pressione, macchine per imbottigliamento di bevande.

Ma anche tutto il “mondo” delle tubazioni. Ad esempio per il trasporto fluidi in generale. Accessori di sicurezza quali valvole di sicurezza, dispositivi di limitazione attivati da pressione, temperatura, ecc. Accessori a pressione quali valvole, manometri, giunti di dilatazione ecc.

Insiemi considerati come varie attrezzature a pressione assemblate in un tutto integrato e funzionale. Contenenti almeno un’attrezzatura a pressione di quelle sopraelencate.

In particolare la direttiva traccia per il fabbricante un iter tecnico-procedurale da seguire dal momento della programmazione della costruzione di un’attrezzatura a pressione. Fino al momento della sua immissione sul mercato. Il primo passo è verificare che la pressione sia maggiore 0,5 bar. Il secondo è verificare che l’attrezzatura non sia tra quelle escluse.

Proseguendo poi bisognerà procedere alla classificazione delle attrezzature in funzione del prodotto e valutare le possibili “categorie”. Ad esempio categoria II o categoria III. Inoltre bisognerà progettare, costruire e collaudare in conformità ai R.E.S.

Fatto ciò si procederà ad effettuare o far effettuare le procedure di valutazione della conformità. Infine si arriverà alla certificazione CE con apposizione della marcatura e reazione della dichiarazione di conformità secondo il regolamento CE di conformità.

I compiti delle figure indicate dalla direttiva PED

La prima figura indicata dalla direttiva è il fabbricante. Egli ha la responsabilità del progetto, della costruzione e della commercializzazione delle attrezzature.

Poi c’è l’installatore il quale deve installare le attrezzature conformemente alle istruzioni per l’uso o le norme di riferimento. Non ha obblighi di valutare la conformità alla direttiva delle singole attrezzature o insiemi.

Infine poi si arriva all’utilizzatore. Questo può assumere il ruolo sia di fabbricante sia di installatore. Ha in ogni caso la responsabilità della integrazione delle varie attrezzature o sottoinsiemi. Nel passaggio alla Direttiva PED, è bene inoltre ricordare le modifiche in materia introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

Infatti il D.Lgs. 81/2008 ribadisce che l’Inail (ex ISPESL) è titolare delle prime verifiche e verifiche di primo impianto.

Assegna all’Inail (art. 71, comma 11) l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche e gli consente (comma 12) di avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.

Conferma (Allegato VII) la cadenza delle verifiche periodiche del D.M. 329/2004.

Gli obblighi del datore di lavoro in tema di direttiva PED

Veniamo invece agli obblighi in sintesi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, nel quadro degli obblighi stabiliti dall’articolo 4 e 8 del D.M. 329/04 e del D.Lgs 81/08, deve adempiere vari obblighi.

Anzitutto censire quali attrezzature e insiemi a pressione ricadono nel regime del DM 329/04. Dopodiché classificare tutte le attrezzature e gli insiemi a pressione secondo la direttiva PED.

A questo punto dovrà individuare il regime di verifiche (messa in servizio o periodiche) a cui deve sottoporsi da parte dell’Inail. Nonché effettuare la dichiarazione di messa in servizio quando previsto inviando la documentazione tecnica richiesta all’Inail e all’ASL o ARPA.

Inoltre sottoporre le attrezzature individuate al regime di verifiche obbligatorie imposte dal decreto ministeriale 329/04. Ancora, denunciare le tubazioni e recipienti per liquidi costruiti prima del 12/05/2002 e sottoporli alle verifiche periodiche.

Le criticità più frequenti

Vi sono tuttavia ancora diverse problematiche nel sistema di gestione delle attrezzature a pressione. Anzitutto la direttiva PED è una direttiva ancora poco conosciuta dagli utilizzatori ed installatori. Alcuni utilizzatori inconsapevolmente diventano “fabbricanti” in quanto costruiscono internamente attrezzature in pressione (esempio tubazioni).

Molte nuove tubazioni rientranti in PED continuano ad essere installate senza applicare la direttiva. In alcune macchine/impianti vengono fornite apparecchiature a pressione assemblate tra di loro. Queste talvolta rientrano nella definizione di insieme PED per le quali il fabbricante – installatore non effettua la marcatura CE PED dell’insieme.

Inoltre riguardo al decreto 329/04. si tratta di un decreto molto articolato che ha richiesto l’emanazione di numerose circolari da parte dell’ISPESL. Si ricorda che per poter stabilire la periodicità delle verifiche di riqualificazione periodica risulta necessario conoscere la categoria di rischio PED. Questo anche per le attrezzature costruite prima del 29/05/2002.

Vi sono anche difficoltà nel capire a che tipologie di verifiche obbligatorie sono soggette le attrezzature. Tenendo conto delle molteplici esclusioni del DM 329.

Ci sono anche problemi di carenze nella documentazione degli impianti. Ad esempio mancanza di schemi, mancanza di dichiarazioni di conformità su apparecchiature PED, ecc. Nonché carenze formative.