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Fabbricante macchine, chi è e quali responsabilità ha?

Chi è, per legge, il fabbricante della macchina? Analizziamo insieme un po’ meglio il discorso e cerchiamo di fare chiarezza.

Il fabbricante della macchina

Partiamo subito col chiarire una cosa. Cioè che il discorso è molto vasto e complesso. Dunque di certo non è possibile esaurirlo nello spazio di un breve articolo. Ad ogni modo il punto da cui riteniamo sia importante partire è la definizione che la legge dà del “fabbricante”.

Chiaramente ci stiamo riferendo a tutte le macchine o quasi – macchine che vediamo in giro per le aziende e che ogni giorno sono usate nei luoghi di lavoro. A riguardo il riferimento normativo attualmente in vigore è il D.Lgs 17/2010 che all’art. 2 fornisce proprio la definizione di fabbricante più o meno come segue:

Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi – macchina oggetto del presente decreto. E’ responsabile della conformità della stessa al il presente decreto. Ciò ai fini della immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio.

Ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra. E’ considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi – macchina oggetto del presente decreto legislativo.

Art. 2 D.Lgs 17/2010

Un paio di informazioni preliminari importanti sono le seguenti. Questo D.Lgs 17/2010 è il recepimento nazionale di una direttiva europea. Nello specifico la 2006/42/CE relativa proprio alle macchine.

Dunque possiamo dire che l’aspetto “macchine” è in qualche modo normato a livello europeo. Inoltre siamo attualmente in attesa di un aggiornamento normativo proprio su questo tema.

Infatti lo scorso 21 aprile 2021 è stato reso disponibile il testo della proposta per il nuovo regolamento ue macchine. Questo nei prossimi mesi, una volta terminato l’iter di approvazione, andrà a sostituire l’attuale direttiva macchine 2006/42/CE. Dunque la situazione è in divenire, motivo in più per tenersi aggiornati!

Come “trovare” il fabbricante

Fermo restando il fatto che, oggi, ogni “macchina” usata nell’Unione Europea deve essere dotata di marcatura CE. Rispetto alla direttiva macchine dunque il fabbricante è una persona fisica o giuridica precisa.

Colui il quale si assume la responsabilità di immettere sul mercato o mettere in servizio la macchina conformemente ai requisiti della direttiva. Generalmente è fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrichi la macchina. Tuttavia potrebbe non sempre essere così.

Ad esempio “Tizio” realizza la parte meccanica e “Caio” la parte elettrica. Questi si devono poi mettere d’accordo perché uno dei due dovrà essere il fabbricante.

Oppure, se ciò non sia possibile, si potrebbe anche avere il caso in cui “Tizio” fa la parte meccanica. “Caio” quella elettrica e “Sempronio” si assumerà la responsabilità di marcare CE la macchina col proprio nome o marchio commerciale. In quest’ultimo caso se necessario si andrà a cercare “Sempronio”.

Oppure se immagino di dover fornire una linea ed io sono in grado di progettare e fabbricare tutte le unità di colore giallo. Invece non sono in grado o non ho la voglia di fare l’unità di colore blu.

Questa la acquisto da “Tizio”. Tuttavia però, per ragioni commerciali, non voglio che il nome di “Tizio” appaia. Allora tolgo tutte le sue scritte e metto la mia bella targa.

Fare tutto questo è lecito però me ne assumo la responsabilità. Dunque dovrò avere un fascicolo tecnico, un manuale delle istruzioni per l’uso a mio nome ecc. Inoltre, in caso di incidente o controlli preventivi verranno da me. Questo perché a tutti gli effetti io risulto essere il “fabbricante” rispetto alla direttiva macchine.

Immissione sul mercato e messa in servizio

Ancora, la direttiva macchine si applica a tutte le macchine messe in servizio negli stati membri UE. Ovvero messe in commercio all’interno del territorio comunitario. Ciò a prescindere da dove si trovi il fabbricante (se intra o extra UE).

La direttiva si applica anche alle macchine per uso proprio. In tal caso gli obblighi previsti dalla direttiva vanno assolti prima che questa sia messa in servizio. Dunque se mi auto costruisco il bilancino ne sarò il fabbricante e dovrò rispettare tutti gli obblighi previsti.

A questo punto appare utile chiarire i concetti di “immesso sul mercato” e di “prima messa in servizio”. L’immissione è la prima messa a disposizione sul mercato.

All’interno dello spazio economico europeo. A qualsiasi titolo oneroso o gratuito di una macchina o quasi – macchina. Ai fini di distribuzione o dell’utilizzo.

La prima messa in servizio invece è il primo utilizzo di una macchina oggetto della direttiva macchine. Si noti dunque che l’immissione sul mercato si applica a macchine e quasi – macchine. Invece la messa in servizio non si applica alle quasi – macchine in quanto tali.

Ulteriori chiarimenti

Discorso analogo può essere fatto per molti altri casi. Ad esempio per i dispositivi medici, i giocattoli ecc. Per aiutare i fabbricanti possono essere usate norme armonizzate ecc. Tuttavia però ci fermiamo qui per il momento e andremo a trattare tutti questi aspetti più avanti.