formazione lavoratori

Formazione lavoratori e attestati di partecipazione

In tema di formazione dei lavoratori torniamo a occuparci degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione in materia di sicurezza. Analizziamo le Linee di indirizzo della Regione Veneto e troviamo utili indicazioni.

Negare ai lavoratori l’attestato contraddice il punto 8 dell’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di sicurezza dei lavoratori relativo ai crediti formativi.

Infatti in base alla valutazione dei rischi condotta ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 ogni datore di lavoro dovrà provvedere alla formazione dei lavoratori. Ciò per tutelarne sicurezza e salute.

La durata dei corsi dipende dalla classe di rischio che è legata ai codici ateco. Si distinguo aziende a rischio alto ed aziende a rischio basso o medio. Le durate dei corsi, tra formazione generale e specifico devono essere, di conseguenza di 8, 12 ore o 16 ore.

I corsi di aggiornamento, invece, a prescindere dai livelli di rischio avranno durata di 6 ore.

Crediti formativi per la formazione dei lavoratori

Il punto 8 dell’Accordo prevede la possibilità dei crediti formativi. Tuttavia se fosse vero che il datore di lavoro può impedire ai lavoratori di avere l’attestato di formazione tutte queste possibilità e prescrizioni sarebbero totalmente prive di senso, poiché l’imprenditore che assume un dipendente formato dal precedente datore di lavoro non può dimostrare la formazione precedente.

La non corretta valutazione

È ben miope questo ostruzionismo imprenditoriale sulla consegna degli attestati perché gli si ritorce contro quando assume dipendenti già formati da altri datori di lavoro ma privi di attestati: dovrà ripetere gli stessi corsi già fatti. E non potrà invece dedicare tale tempo, in modo più proficuo, alla formazione sulle istruzioni operative correlate ai rischi più significativi della sua attività.

Regione Veneto, dgr 25 novembre 2013, n. 2148

Le-linee di indirizzo per la programmazione delle iniziative regionali di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 2014-2016 (art. 10 D.Lgs. 81/08) della Regione Veneto forniscono interessanti indicazioni. Si legge infatti che:

… Si individuano come contenuti formativi per gli allievi degli istituti scolastici superiori gli interventi della c.d. formazione generale dei lavoratori (Accordo Stato Regioni del 21.12.2011). Gli interventi di base dei corsi per addetti alle emergenze (D.M. 10/3/1998) e al primo soccorso ( D.M. 388/2003).

In maniera più specifica, capitalizzando esperienze già sperimentate negli istituti professionali e tecnici (es. istituti turistici, agrari e per geometri) potranno essere proposti percorsi formativi con i contenuti dei corsi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione. Ciò secondo l’Accordo Stato Regioni del 26.01.2006, con riferimento particolare per il modulo B al settore economico oggetto della preparazione scolastica offerta dall’istituto.

Dunque nell’ambito degli istituti tecnici per geometri potranno essere altresì offerti percorsi formativi con i contenuti di quelli per coordinatori per la sicurezza della progettazione (CSP) e per coordinatori per la sicurezza dell’esecuzione dei lavori (CSE) (allegato XIV del D.Lgs. 81/08).

Altre indicazioni sulla formazione dei lavoratori

Al termine dei percorsi formativi e con il superamento delle prove di verifica dell’apprendimento richieste per legge gli allievi, una volta conseguito il titolo di studio alla fine del percorso scolastico, saranno in possesso di attestati da spendere come crediti formativi al momento del loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla L. 98/13)».

La regione Veneto ha pubblicato sul suo sito alcune risposte a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. Seppure l’organo deputato a fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza è rappresentato dalla Commissione per gli interpelli. Istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., queste risposte possono essere d’aiuto agli operatori della sicurezza.

Quesito

È lecito che un’Azienda richieda un pagamento per trasmettere copia degli attestati della formazione professionale sostenuta da un suo ex-dipendente?

Risposta

In riferimento al quesito. Fatto salvo un eventuale diverso pronunciamento della commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rappresenta l’organo deputato a fornire risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si esprimono le seguenti considerazioni.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua infatti tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro la formazione dei lavoratori. Ponendo dunque in capo al datore di lavoro (o suo delegato) l’obbligo di garantirne l’erogazione, ai sensi dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).

Il citato art. 37, al comma 12, prevede espressamente che la formazione “non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, configurando pertanto come illegittima la richiesta di una partecipazione alla spesa da parte del lavoratore richiedente copia della documentazione attestante la formazione sostenuta dallo stesso.