lavoratore autonomo

Lavoratore autonomo: come garantire la sicurezza in cantiere

Oggi analizziamo più in dettaglio la figura del lavoratore autonomo. In particolare ci concentriamo su due aspetti di rilievo. Entrambi riguardano la sua presenza in cantiere. Parliamone insieme.

Chi è il lavoratore autonomo

Anzitutto è bene capire cosa si intende per “lavoratore autonomo” ai sensi della legge. Questa figura è definiti dall’art. 2222 del codice civile. Tale articolo delinea in modo abbastanza chiaro questa figura.

Di fondo questo articolo fa riferimento a due aspetti fondamentali. Infatti si precisa che il lavoratore autonomo è colui che pota avanti un lavoro prevalentemente in proprio. Cioè dunque stiamo parlando di una persona che quando prende il lavoro poi provvede anche a portarlo avanti in prima persona.

Inoltre, seconda precisazione molto importante riportata nell’art. 2222 cc è l’autonomia. Infatti l’articolo in questione specifica che non ci deve essere alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente che ha affidato l’opera.

Questo significa che il rapporto di lavoro con il datore di lavoro dell’impresa committente è in pratica inesistente. Nel senso che il questo lavoratore svolge la propria attività senza vincolo di subordinazione con il committente.

Dunque ad esempio non vi può essere un obbligo in termini di orario di lavoro come con i lavoratori dipendenti. In pratica dunque non devono emergere situazioni dalle quali possa dimostrarsi l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa con il datore di lavoro. Si tratta dunque di un libero professionista iscritto alla gestione separata.

Quali obblighi ha in cantiere

Venendo agli obblighi previsti pe il lavoratore autonomo che opera in cantiere è bene precisare una cosa. Il lavoratore autonomo non è tenuto alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza. E’ bene specificarlo perché, ancora oggi, nel 2021 capita di vedere che venga richiesto questo documento ai lavoratori autonomi.

Venendo invece agli obblighi in cantiere per questa figura possiamo dire questo dovrà utilizzare le attrezzature di lavoro secondo le disposizioni vigenti in materia.

Chiaramente anche i lavoratori autonomi dovranno usare i Dispositivi di Protezione Individuale. Inoltre, come scritto anche negli articoli precedenti. Anche loro avranno l’obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento.

Infine se in cantiere è presente il coordinatore egli sarà tenuto a rispettare le sue disposizioni in materia di sicurezza. Nonché dovrà rispettare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Quali problemi possono esserci

Il Ministero del Lavoro nel 2012, con una circolare, ha fornito indicazioni operative per il personale ispettivo. Nello specifico in questa circolare si prendono in esame in modo molto dettagliato i lavoratori autonomi. Se ne evidenziano le differenze con i lavoratori subordinati e con le varie altre categorie di lavoratori.

L’obiettivo di questa circolare è quello di fornire delle indicazioni al proprio personale per orientare l’attività ispettiva. La circolare si è resa necessaria in quanto, col passare degli anni. In particolare dopo la crisi del 2008, si è assistito al proliferare di queste figure. Al punto che orami sono più i lavoratori autonomi che operano nel settore edile che non le vere e proprie imprese del comparto edile.

Si è assistiti a questo processo dal momento che, come visto in precedenza, per i lavoratori autonomi sono previsti degli “sconti” in materia di sicurezza. Ciò rispetto alle imprese. Dunque, chiaramente non tutti, ma sicuramente qualche “furbo” avrà pensato di poter “figurare” come lavoratore autonomo così da usufruire degli “sconti”.

Salvo poi, nella pratica quotidiana, continuare ad operare a tutti gli effetti come una azienda. Ovviamente però questo non è possibile. Proprio per arginare questa deriva comportamentale il ministero ha fornito la circolare in parola.

Analisi dei contratti di lavoro

Andiamo a vedere i principali aspetti enfatizzati da questo documento. Il primo di questi è sicuramente quello relativo al tipo di attività che viene affidata.

Infatti non è credibile pensare di affidare pe intero la realizzazione, ad esempio, di un ospedale ad un lavoratore autonomo. Infatti si richiede di valutare il fatto che il lavoratore sia effettivamente in grado di portare avanti il lavoro. Ciò in autonomia e con i propri mezzi ed attrezzature.

Pertanto dev’ essere valutato con attenzione il tipo di lavoro che viene affidato. Di solito, un lavoratore autonomo riceve un contratto d’opera e non un vero e proprio contratto d’appalto. Infatti non sta in piedi l’ipotesi di affidare una prestazione lavorativa sproporzionata rispetto alle possibilità del lavoratore autonomo.

Questo perché è evidente che, nel caso in cui si affidi la realizzazione di un ospedale interno, il tipo di attività in questione può essere realizzato esclusivamente da una impresa.

Dunque dobbiamo sapere che un certo lavoro può essere fatto da un lavoratore autonomo mentre un altro no. Questo è un primo aspetto molto importante da tener presente.

Autonomia del lavoratore autonomo

L’altra parola d’ordine di questo tipo di lavoratore è proprio “autonomia”. Ciò nel senso che questo lavoratore è inquadrabile alla stessa stregua di un libero professionista.

Proprio su questo tema un altro potenziale problema cui fare attenzione è il fatto di verificare che, all’atto pratico, il lavoratore con operi insieme con altri lavoratori autonomi.

Ciò vuol dire che in caso di accesso ispettivo in cantiere. Qualora si riscontrasse una situazione del genere. Questa squadra composta da più lavoratori autonomi rischia di essere inquadrata come una “impresa di fatto”.

Dunque diventa pienamente soggetta a tutte le prescrizioni indicate nel D.Lgs 81/08. Per cui anche all’obbligo di redazione del POS come indicato in precedenza.

Conclusioni

Torneremo a trattare questo argomento più avanti. Intanto però abbiamo capito una prima cosa. Cioè che per poter avere una situazione regolare in relazione alla presenza di un lavoratore autonomo in cantiere deve verificarsi una situazione ben precisa.

Cioè a quest’ultimo deve essere affidato un incarico che può portare a termine con le proprie forze ed attrezzature. In questo caso si sarà soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 21, 26, 94, 100, 124 e 152 del D.Lgs 81/08.

Va da sé chiaramente che egli non potrà collaborare in cantiere con nessun’altro lavoratore. Sia questo un altro lavoratore autonomo o un dipendente di una impresa. Collaborazione intensa sia in termini di manodopera offerta o richiesta che nella fornitura di attrezzature.