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Macchinari e responsabilità del DdL per la mancata sicurezza

Torniamo a parlare di attrezzature industriali e macchinari usati. Il datore di lavoro. In qualità di “responsabile della sicurezza“.

E’ tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari industriali. In caso contrario. Se si verificasse un infortunio … non dite che non vi avevamo avvisato!

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio avvenuto ad un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza. Ciò senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE”.

Ovvero l’affidamento riposto nella notorietà. Nonché nella competenza tecnica del costruttore. Valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.

Questo è il principio di diritto richiamato nella sentenza che vediamo oggi insieme. Questa ha riguardato l’infortunio avvenuto in uno stabilimento a un lavoratore presso una macchina adibita alla produzione della pasta.

Il fatto e la sicurezza dei macchinari industriali usati

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito. L’operaio era rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro presso un macchinario acquistato dall’impresa quattro anni prima. Utilizzato per l’estrusione dell’impasto.

Essendosi incastrata della pasta nel macchinario il lavoratore era intervenuto per rimuovere la pasta. Per fare ciò, in particolare, aveva alzato il carter di protezione presente sul mezzo. Carter incernierato munito di maniglia e privo di sistemi di interblocco, senza tuttavia spegnere previamente il motore.

I macchinari di compressione della pasta con spatole in movimento avevano continuato a funzionare, non essendo previsto un sistema di blocco all’apertura del carter. Ciò aveva causato lo schiacciamento del primo dito della mano destra.

La posizione dei giudici

I giudici di merito avevano riscontrato, altresì, la mancanza sul macchinario di un pulsante di emergenza per il blocco dell’impianto posto a breve distanza dal lavoratore. Inoltre l’assenza di cartelli o di pittogrammi che indicassero il pericolo a causa degli organi in movimento. Nonché la possibilità, anche a carter chiuso, di infilare le dita lateralmente venendo così a contatto con le pericolose parti meccaniche mobili in movimento.

Hanno inoltre ritenuto carente l’aspetto della formazione. Nonché della informazione dei lavoratori.

Ciò rispetto allo specifico rischio. Tenendo presente come la produzione di pasta in esubero si era già verificata in passato. Senza però prendere alcuna iniziativa.

In conseguenza, si sono ritenuti violati da parte del datore di lavoro, nella sua posizione di garanzia, gli artt. 70, 71, commi 1 e 4, e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Cioè che, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori. Devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Inoltre i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.

Sui macchinari usati

Il responsabile legale della società ha ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, affidandosi a due motivazioni. Secondo il primo motivo.

Il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto della esclusiva responsabilità del costruttore del macchinario.

Questo infatti era stato posto in commercio con il marchio CE. Lui, di conseguenza, lo aveva acquistato senza immaginare che non fosse conforme alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

Non aveva tenuto conto. Inoltre, la Corte territoriale. Che il manuale di uso e di manutenzione fornito dal costruttore era carente dell’analisi dei rischi.

Ancora, non conteneva le indicazioni per operare in sicurezza. Ciò con particolare riferimento all’agevole sollevabilità del carter posto sopra le parti meccaniche in movimento. Nonché vi era assenza di pitttogrami per indicare le parti pericolose. Come evidenziato dal suo consulente tecnico di parte.

Il pulsante di blocco di emergenza. Inoltre, da premere nei casi di emergenza. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito. Si trovava a soli due metri dal lavoratore.

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione, con Sentenza nr. 44168 dello scorso 30 ottobre, infondato. Dunque è stato rigettato.

Con riferimento alla prima motivazione sulla sicurezza delle macchine la Corte suprema ha richiamato il principio secondo cui il datore di lavoro. Quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro. E’ tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati.

Risponde quindi dell’infortunio avvenuto ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti. Ciò senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE”.

Oppure l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.

Non è stata inoltre accolta dai giudici la tesi difensiva della presenza del vizio “occulto”. Questo poiché la situazione di pericolo era facilmente rilevabile. Inoltre, una volta rimosso il carter, dal momento che la macchina aveva continuato a funzionare. Il rischio, per quanto “occulto” era certamente divenuto “palese”!

Vista allora questa situazione l’azienda avrebbe avuto l’obbligo di attivarsi per garantire le condizioni di sicurezza.