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Microimpresa, come garantire la sicurezza dei lavoratori

Sappiamo bene che la microimpresa è il motore pulsante dell’economia nazionale. Dunque anche questa, come del resto tutte le attività economiche dovrà rispettare la norma in materia di sicurezza sul lavoro.

Cosa si intende per microimpresa

Secondo la raccomandazione della commissione europea del 6 maggio 2003 è possibile dare una definizione di micro impresa.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo. Oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di euro.

E’ possibile anche fare riferimenti ai regolamenti UE, recepiti in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2015. In base a questi si considera micro, piccola e media impresa quella che: “occupa un numero di dipendenti inferiore a 250, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”.

Dunque alla definizione, come notiamo, contribuiscono il fatturato annuo e le unità lavorative in termini di risorse umane. Spesso poi, subito dopo il termine microimpresa segue a ruota quello di “finanza agevolata” e tanti altri.

Non essendo degli esperti in materia però non ci addentriamo ulteriormente ed, anzi, andiamo subito al sodo. Andiamo cioè a vedere quali obblighi sono richiesti a queste azienda dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro e microimpresa

A riguado il D.Lgs 81/08 è molto chiaro. Anzitutto si specifica che quanto previsto si applica in tutte le aziende in cui vi è la presenza di almeno un lavoratore.

Dunque di certo possiamo dire che il testo unico in materia di sicurezza si applicherà anche a queste imprese. D’altro canto tutti i lavoratori sono uguali. Dunque se deve essere garantita la sicurezza di un lavoratore di una multinazionale. Parimenti va tutelata anche la sicurezza di un lavoratore occupato in una microimpresa.

Andiamo dunque a sottolineare e vedere se ci sono eventuali “sconti” che la norma prevede per questo specifico tipo di imprese.

La valutazione dei rischi nella microimpresa

Anche in queste situazioni si patirà dall’obbligo di stesura del documento di valutazione dei rischi. In questo caso tuttavia la norma prevede che le aziende in cui siano occupati fino a 10 lavoratori, ricorreranno alle procedure standardizzate.

Si tratta in pratica di un “modello semplificato e standardizzato” di valutazione dei rischi. Questo modello guida e aiuta il datore di lavoro nel prendere in considerazione tutti i rischi. Si tratta in pratica di una sorta di “DVR semplificato” pensato per la maggioranza delle microimprese.

La norma prevede questa possibilità anche per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori. Dunque anche una piccola impresa, non proprio “micro” può usufruire di questa “agevolazione”.

E’ chiaro però che non sarà possibile utilizzare questo “modello” in modo indiscriminato. La norma infatti prevede tutta una serie di situazioni, legate alla presenza di fattori di rischio specifici, in cui non si potrà procedere in questo modo.

La formazione

Su questo punto c’è gran poco da dire. La formazione è una misura di sicurezza sempre prevista, anche nella microimpresa, a prescindere da qualsiasi cosa e senza alcun tipo di “sconto”. Dunque, anche in queste situazioni bisognerà procedere col formare tutti i lavoratori. Senza dimenticare ovviamente gli addetti antincendio e primo soccorso.

Gli altri aspetti

Relativamente poi a tutti gli altri aspetti relativi alla sicurezza. Tra cui l’adeguatezza delle attrezzature di lavoro, gli ambienti di lavoro, la segnaletica ecc. Bisognerà rispettare tutti i dettami del D.Lgs 81/08 al pari delle aziende di più grandi dimensioni.

Lo stesso discorso vale per tutti i rischi specifici. Dunque, ad esempio, non sono previsti “sconti” in merito alla misurazione di rumore o vibrazioni e quant’altro.

Conclusioni

Può essere utile ricordare in conclusione quanto previsto all’art. 4 in merito al conteggio dei “lavoratori” ed ai cosiddetti “obblighi numerici” relativi alla sicurezza sul lavoro.

Tale indicazione può tornare utile, ad esempio, per valutare l’obbligo o meno di tenere la riunione periodica ed, in generale, per tutti quegli adempimenti legati al numero dei lavoratori. Come sempre vi invitiamo a registrarvi alla nostra newsletter ed a contattarci in caso di necessità.