noleggio piattaforme

Noleggio piattaforme aeree, quale sicurezza?

Riprendiamo l’articolo sul noleggio delle piattaforme aeree e andiamo ad approfondire quanto visto l’altra volta con l’art. 72 del D.Lgs 81/08.

Noleggio a freddo

In questo caso la legge regola in modo chiaro il rapporto tra noleggiante e noleggiatore. Il fine è garantire che l’attrezzatura noleggiata sia conforme alle disposizioni legislative. Nonché che il noleggiatore adoperi personale in possesso di conoscenze specifiche per il suo uso.

In particolare, andiamo a vedere per punti cosa deve fare il datore di lavoro noleggiante di PLE:

Garantire la conformità nel noleggio delle piattaforme

Come fare? Per capirlo dobbiamo distinguere due casi:

  • Nel caso di attrezzature costruite o messe in commercio dopo il 21 settembre 1996 è necessario che queste siano rispondenti alla “direttiva macchine”. In tal caso quindi la conformità è documentata attraverso la dichiarazione di conformità del costruttore, il libretto di uso e manutenzione e la marcatura CE.
  • Nel caso invece di macchine costruite. Ovvero messe in commercio prima della data sopra indicata. O comunque in assenza di disposizioni legislative. Bisogna che il noleggiante consegni una dichiarazione di rispondenza ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Attestare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza

Per il noleggio di piattaforme questa attestazione si concretizza verificando che siano presenti i rapporti di manutenzione degli ultimi tre anni (art. 71 c. 8 D.Lgs 81/08) e la copia dell’ultima verifica di legge secondo le periodicità stabilite nell’allegato VII del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Le PLE devono essere sottoposte a verifica annuale.

Verificare chi utilizzerà l’attrezzatura noleggiata

Questo significa che è necessario acquisire e conservare agli atti una dichiarazione del datore di lavoro noleggiatore. Questa deve riportare l’indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i dell’uso della PLE. Questi ultimi devono essere formati e addestrati conformemente alle disposizioni stabilite dal D.Lgs 81/2008.

Nello specifico il lavoratore incaricato deve avere conoscenze tali da determinare capacità di analisi e valutazione sia dei rischi specifici propri che dei rischi interferenti. Nonché competenze tali da determinare capacità di utilizzo della PLE.

Dunque il datore di lavoro noleggiatore ha in modo indiretto l’onere di provare che il lavoratore incaricato dell’uso della PLE non sia un operatore improvvisato. Bensì che abbia una formazione conforme alle disposizioni legislative. Nonché che sia in possesso di specifica attestazione, qualora prevista dalla legge.

Noleggio di piattaforme a caldo

Nel nolo a caldo il datore di lavoro noleggiante dovrà sostanzialmente curare tutti e tre i punti precedenti nel medesimo modo. Chiaramente il lavoratore incaricato dell’uso dela PLE dovrà essere formato secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008.

Nel caso poi di nolo a caldo di una attrezzatura in cantiere che non configura una situazione di subappalto. Il noleggiatore (l’impresa esecutrice) deve attuare le disposizioni di cui all’articolo 26 del D.Lgs 81/08.

In concreto. Non essendo assimilabile il “nolo a caldo” alla tipologia di “mera fornitura” di attrezzature. L’impresa esecutrice è tenuta ad adempiere principalmente all’obbligo della redazione del DUVRI.

Ciò per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti. Nonché effettuare un’azione di coordinamento direttamente in cantiere, efficace sotto il profilo prevenzionale.

Invece nel caso particolare in cui il nolo a caldo trasfonde in un vero e proprio contratto di subappalto. Il noleggiante è equiparato ad impresa esecutrice.

Soggiace, pertanto, a tutti gli obblighi disposti dal D.Lgs 81/08 a carico delle imprese esecutrici. Dovrà quindi redigere un POS e sarà soggetto alla verifica di Idoneità Tecnico – Professionale (ITP).

Conclusioni

E con questo abbiamo concluso il discorso legati ai passi da seguire per rispettare la sicurezza nei noleggi delle attrezzature. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter sicurezza per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.

Una sola precisazione che riteniamo importante è la seguente: tante volte ci viene chiesto se è necessario acquisire proprio la copia degli attestati per l’utilizzo delle attrezzature o meno. La risposta è che questo tipo di attività non è tassativo. Infatti nel D.Lgs 81/08 non c’è scritto di fornire per forza la copia degli attestati al noleggiante. Potrebbe quindi andar bene anche un modulo del tipo come riportato di seguito: