nomina addetto antincendio

Nomina addetto antincendio, dissipiamo i dubbi

La nomina degli addetti antincendio è sempre uno di quei passaggi che nasconde delle insidie. Vediamo insieme quali sono le indicazioni normative a riguardo.

In tema di prevenzione incendi il Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro prevede che in ogni azienda sia presente una squadra di addetti alla gestione delle emergenze ed alle misure di prevenzione incendi.

Quindi, a rigore si potrebbe pensare a due distinte squadre. Nella pratica però tipicamente la squadra che si realizza è una sola. Ma quanti lavoratori bisogna nominare? Cos’altro bisogna prevedere?

Come avviene la nomina degli addetti antincendio

Deve essere garantito un numero di addetti antincendio adeguato alle necessità. Salvo casi particolari in cui vi sono delle indicazioni da rispettare. Ma appunto, si tratta di indicazioni minime e non è detto che basti seguirle per stare tranquilli. E’ compito del datore di lavoro individuare il numero di addetti antincendio da nominare.

La cosa certa è che il servizio deve sempre essere presente e attivo ogni qualvolta l’azienda è aperta. Dunque non dovrà mai verificarsi il caso in cui non vi sono addetti presenti in azienda.

Dunque è il datore di lavoro che stabilisce chi svolgerà questo incarico e di quante persone sarà composta la squadra. Chiaramente se ne assumerà anche le relative responsabilità. La nomina va formalizzata per iscritto ovviamente. Dunque l’azienda dovrà predisporre un modulo dal quale si possa dimostrare che si è dato corso a tale nomina.

Quali compiti e responsabilità ci sono?

E’ bene chiarire che la nomina quale addetto antincendio non comporta di per sé delle responsabilità. O meglio, non ha responsabilità in quanto “addetto antincendio”. Gli addetti devono aiutare a garantire il rispetto delle misure di sicurezza antincendio. D’altro canto non sono dei vigili del fuoco né sono stati assunti per esserlo.

Pertanto non è assolutamente lontanamente immaginabile pensare di “scaricare” sulle loro spalle tutte le criticità legate alla delicata tematica della sicurezza antincendio in azienda.

In altri termini, se si vuole un servizio antincendio con “gli attributi” il datore di lavoro dovrà rivolgersi ad aziende specializzate. Esistono infatti tante aziende che offrono servizi specializzati in tema di prevenzione incendi.

La sola formazione può bastare?

Sicuramente i lavoratori nominati addetti antincendio devono anzitutto essere formati. A riguardo il riferimento normativo è il DM 10 marzo 1998, attualmente in corso di aggiornamento. Questo prevede per gli addetti una formazione che varia in termini di ore in funzione del livello di rischio presente in azienda.

La durata può essere di 4, 8 o 16 ore. Chiaramente quindi, ancor prima di procedere con la nomina degli addetti antincendio e con la relativa formazione. Il datore di lavoro deve aver valutato il rischio incendio presente in azienda.

E qui si apre un altro grande capitolo. Infatti non è affatto detto che sia facile portare avanti questa valutazione. I criteri per procedere, sono indicati nel DM del 98 però, appunto, si tratta di criteri. Pertanto occorrerà portare avanti un vero e proprio lavoro di dettaglio per essere sicuri di non sbagliare.

Ad ogni modo rispondendo alla domanda con cui si apre il paragrafo è chiaro che la sola formazione non può bastare. Anzitutto, come già anticipato, in 4, 8 o 16 ore non si diventa certo vigili del fuoco. In secondo luogo poi, quand’anche ci fossero dei vigili del fuoco sempre presenti in azienda.

In caso di principio di incendio come dovrebbero intervenire questi ultimi? Con la bacchetta magica o con la forza del pensiero? Va da sé quindi che sarà necessario predisporre delle dotazioni antincendio sia di tipo impiantistico che, nel caso, anche personali.

Nominare e formare gli addetti antincendio non è quindi tutto

Sarà necessario predisporre le adeguate misure di sicurezza antincendio sulla base delle richieste normative verticali se è questo il caso. Oltreché sulla base della valutazione del rischio di incendio.

Dunque in base sia ai dettati normativi che alle specifiche situazioni che possono essere presenti in azienda si dovrà agire di conseguenza. Inutile dire che, laddove l’azienda non metta in campo tutte le necessarie misure, rischia di andare incontro a gravi conseguenze.

Pertanto, oltre alla nomina ed alla formazione degli addetti antincendio sarà necessario dotarsi di idonee misure antincendio e garantirne la regolare manutenzione.

Può il lavoratore rifiutare l’incarico?

Il D.Lgs 81/08 è chiaro a riguardo, la risposta è: “No, a meno che non vi sia un valido motivo”. Il principio di fondo è che la sicurezza sul lavoro è una cosa che riguarda tutti, datore di lavoro e lavoratori.

Se è vero che il datore di lavoro deve essere sempre attento e non lesinare su queste cose. E’ altrettanto vero che i lavoratori non possono prendere questi aspetti sottogamba pensando che tanto è un problema che riguarda il datore di lavoro.

Infatti lo spirito che ci deve essere p quello di una sana è costruttiva collaborazione in azienda in cui ognuno svolga al meglio i propri compiti. Per cui, il lavoratore non può rifiutarsi di “dare il suo contributo” accettando la nomina in questione.