notifica preliminare

Notifica preliminare, tanto semplice quanto importante!

Troppe volte ci si “dimentica” di inviare la notifica preliminare. Con conseguenze disastrose! Facciamo chiarezza e vediamo bene di cosa si tratta.

Che cos’è la notifica preliminare?

È un obbligo previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori. Bisogna trasmetterla alla Azienda Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro ed, in alcuni casi, anche al Prefetto. Diciamo che si tratta di una sorta di comunicazione di “inizio lavori” ai fini della sicurezza.

Quando bisogna inviarla?

Il decreto legislativo 81/08 all’art. 99 comma 1 prevede questo obbligo in tre possibili situazioni:

  • situazioni che rientrano nell’articolo 90, comma 3;
  • cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
  • cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.

Partiamo subito col dire che i cantieri di cui al primo punto sono tutti quei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea.

Sostanzialmente i casi sopra indicati non sono causali. Fanno riferimento a situazioni in cui si possa ragionevolmente ritenere che vi siano comunque lavori complessi e, di conseguenza, potenziali rischi importanti.

L’invio della notifica preliminare deve essere fatto “prima dell’ inizio dei lavori”. Non essendo fornite altre indicazioni, in teoria lo si potrebbe fare anche il giorno prima. E’ chiaro però che è buona regola inviarla con almeno una settimana di anticipo.

Come va inviata?

Ormai, in generale, la prassi e l’invio per posta elettronica certificata. Ci sono alcune regioni, come la Lombardia, in cui è necessario seguire un iter ben preciso per cui bisogna verificare caso per caso.

Cosa c’entra il Prefetto?

La legge 132/2018 ha previsto, quale ulteriore livello di controllo, che nel caso di lavori pubblici la notifica preliminare vada inviata anche al Prefetto.

Perché la notifica preliminare cantieri?

Questo obbligo è stato previsto per garantire un adeguato livello di controllo da parte degli organi ispettivi. Cioè la logica è sempre quella di evitare e/o ridurre gli infortuni sul lavoro nei cantieri. Luoghi, questi ultimi, che per le loro caratteristiche sono tipicamente a maggior rischio.

Se non invio la notifica preliminare?

La legge prevede che, una copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere. Oltreché custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Se l’organo di vigilanza dovesse riscontrare una inadempienza in tal senso, emetterà una sanzione a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori. Non solo!

Comunicherà anche tale inadempienza all’amministrazione che ha concesso il titolo abilitativo. La quale con atto d’ufficio, annulla l’efficacia del titolo abilitativo concesso. In soldoni che vuol dire? Che non avete più il titolo autorizzativo per portare avanti i lavori!

Quali sono i contenuti delle notifiche preliminari?

I contenuti della notifica preliminare sono elencati nell’allegato XII del D.Lgs 81/08 e sono i seguenti:

  • Data della comunicazione.
  • Indirizzo del cantiere.
  • Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Natura dell’opera.
  • Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  • Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
  • Durata presunta dei lavori in cantiere.
  • Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  • Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
  • Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
  • Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

Altra informazione che può tornare utile è la seguente: se i lavori sono portati avanti da una sola impresa esecutrice però vi sono altre imprese ma queste si limitano al solo conferimento o asporto di cose e materiali. Tale attività non è considerata un’attività che genera interferenza e quindi non si necessita di notifica preliminare. Chiaramente sempre a patto di non superare i 200 Uomini – Giorno.