registro antincendio

Il registro antincendio. Chiarimenti sul tema

Il tema del registro antincendio e dei soggetti obbligati ad averlo e compilarlo ha sempre suscitato molto interesse. E’ per questo motivo che abbiamo deciso di approfondire la questione. Scopriamo insieme di più a riguardo.

Cosa dice la legge

Secondo la previgente normativa del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, tutte le attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco avevano l’obbligo di tenere il registro dei controlli antincendio.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Quindi, la tenuta del registro dei controlli antincendio. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, è oggi regolamentata dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale regolamentazione è diversa rispetto a quanto precedentemente stabilito dal D.P.R. 37/08.

Secondo l’art. 6 del D.P.R. 151/11, tra gli obblighi connessi all’attività, gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del fuoco. Non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il registro antincendio è obbligatorio per tutti?

Hanno l’obbligo di annotare in un apposito registro i controlli e le verifiche. Nonché gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio. Nonché l’informazione ai lavoratori.

Si evince, pertanto, che l’obbligo di adottare il registro dei controlli antincendio è solo a carico dei titolari di attività che non rappresentano luoghi di lavoro quali, ad esempio, edifici civili, autorimesse, impianti per la produzione di calore condominiali.

Per i luoghi di lavoro soggetti all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Invece, non è necessario adottare il registro dei controlli. Ciò in quanto la disciplina dei controlli è già regolamentata dallo stesso testo unico sicurezza sul lavoro. Sarà responsabilità del datore di lavoro provvedervi.

In modo particolare il tema viene richiamato nell’ultima normativa tecnica, la UNI 9994, che è uscita nel 2013 e che riguarda le attrezzature antincendio portatili e estintore. Questa riguardo al registro antincendio indica che la persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro firmato. In questo modo viene fatta chiarezza su tutto. Questa norma UNI ci dice che il registro deve essere sempre presente presso l’attività e tenuto a disposizione delle autorità competenti.

Registro Controlli Antincendio

Tale registro deve essere mantenuto aggiornato. Il registro deve essere una cosa semplice: la semplicità può essere applicata alla piccola azienda, alla piccola attività, e poi anche alla grande attività. Può essere un quaderno, un’agenda, un registro appositamente fatto in alcuni casi. Poi chiaramente all’interno un’azienda ci può mettere le sue “bollettine tecniche” oppure può farsi il suo “piano di manutenzione”, che può essere anche in formato elettronico (…).

Nel Registro Antincendio, quindi, dovranno essere registrate tutte le attività svolte per garantire l’efficienza dei dispositivi di sicurezza sopra elencati.

Le modalità e la frequenza di manutenzione di ciascun presidio antincendio sono stabilite dalle relative norme UNI.

Chi può richiedere tale documento?

Il registro antincendio può essere richiesto dagli organi di vigilanza, come il comando dei Vigili del Fuoco e i tecnici dell’ALS (Servizio Prevenzione). Tale documento fornisce prova dei presidi antincendio presenti in azienda e della loro corretta manutenzione.

Come si compila il registro antincendio?

Consigliamo, visto che la normativa non prevede un modello standard, di crearne uno ad hoc personalizzato per la propria azienda, riportando:

  • i dispositivi presenti nell’ambiente di lavoro specificando la sede di riferimento, nel caso l’azienda ne possieda più di una;
  • le attività svolte e date di svolgimento;
  • l’elenco del personale incaricato alle attività.

Quest’ultimo punto è facoltativo, ma consente di dare completezza alle informazioni. Così facendo vengono subito individuate le risorse, interne o esterne all’azienda, incaricate nelle varie attività di sorveglianza, controllo e manutenzione.

Ricordiamo che, anche la raccolta dei semplici fogli di lavoro dell’azienda incaricata alla manutenzione può costituire il “registro di manutenzione”.