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riunione periodica

Riunione periodica, vediamo insieme di cosa si tratta

Settembre 17, 2020/in Sicurezza/da Sicurya

Cos’è e a cosa serve la riunione periodica prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/08 sulla sicurezza? Vediamo insieme quali obiettivi ha questo importante passaggio normativo.

La riunione periodica sulla sicurezza

Spesso accade che venga vissuta come uno dei tanti obblighi “vessatori” a cui l’azienda è tenuta ad adeguarsi per non incorrere in sanzioni. Così tra una sbuffata e una battutina, in un’aria di incredulità generale, viene convocata e fissata la data della riunione periodica.

Si tratta in realtà di un momento fondamentale e di una grande opportunità per l’azienda. Può essere infatti questo il momento buono per fare il punto della situazione e tirare le somme.

Con che frequenza va fatta?

Ovviamente ogni datore di lavoro che si rispetti non ha tempo da perdere con “riunioni inutili”. Dunque una delle classiche domande che riceviamo è se sia per forza necessario fare la riunione e, nel caso, con quale frequenza va fatta.

Il testo unico sulla sicurezza prevede che la riunione periodica deve essere fatta almeno una volta all’ anno in tutte le aziende che hanno più di 15 dipendenti. Per la precisione, 15 lavoratori come previsto dall’art. 4.

A questo punto tipicamente l’azienda, con malcelata aria di rassegnazione, provvede ad organizzare la cosa. Sia chiaro, quanto indicato sopra rappresenta il requisito minimo. Quindi non è vietato fare una riunione periodica anche in aziende in cui ci sono fino a 15 lavoratori oppure fare più di una riunione all’anno.

Per completezza la norma prevede anche che è necessario indire una riunione ogni qual volta vi siano significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio. Compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Come funziona la riunione periodica

Il datore di lavoro o, per suo tramite, il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice la riunione. La norma prevede che nel corso della riunione il datore sottopone all’esame dei presenti alcuni argomenti ben precisi:

  • Il documento di valutazione dei rischi;
  • L’ andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  • I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  • I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Questi indicati sono gli argomenti minimi da trattare durante la riunione periodica. Nulla però vieta che possa essere necessario ed utile toccare anche altri aspetti.

Lo stesso art. 35 chiarisce che nel corso della riunione possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali.

Nonché si possano fissare o discutere obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base di linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Uno spunto utile

Per quanto appena detto quindi durante la riunione periodica può essere utile ed, anzi, andrebbero affrontati tutti gli specifici aspetti legati alla sicurezza aziendale. A prescindere dai punti sopra indicati.

Inoltre se ci sono state novità in azienda o modifiche che hanno avuto anche un impatto sulla sicurezza dei lavoratori. Questo è proprio il momento in cui chiedere informazioni, approfondire o programmare delle misure di sicurezza.

Insomma, l’obiettivo della riunione periodica non è sicuramente quello di perdere tempo adempiendo ad un obbligo necessario per evitare una possibile sanzione. Bensì l’obiettivo è quello di cercare di migliorare il più possibile la tutela e la sicurezza in azienda partendo dall’analisi di dati.

Questi fotografano una serie di aspetti rilevanti quali gli infortuni, le malattie professionali o altro. Così, dati alla mano, è possibile valutare a bocce ferme tutte queste cose e chiedersi se e come sia possibile migliorare sempre più.

Chi deve partecipare?

Anche su questo punto la norma fissa i paletti minimi da rispettare. Prevede infatti che alla riunione periodica siano presenti il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nonché il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nello specifico, l’unica figura tra quelle sopra elencate che potrebbe non essere presente e nominare un suo rappresentante è proprio quella del datore di lavoro. Di contro, si potrebbe pensare ad esempio alla presenza anche di dirigenti e/o preposti per trattare nell’occasione di argomenti specifici.

Ognuna delle figure sopra indicate avrà un compito ben preciso:

  • Il datore di lavoro o un suo rappresentante: definirà i contenuti da trattare nella riunione periodica.
  • Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): individua e valuta i rischi presenti all’interno dell’azienda e indica le specifiche misure preventive e protettive da adottare. Inoltre propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori in tema di salute e sicurezza.
  • Il Medico Competente: comunica i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati. Fornisce quindi indicazioni sul significato degli stessi ai fini di attuare le adatte misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): partecipa alla riunione in virtù del ruolo che riveste e in coerenza con le tematiche oggetto d’esame in tale ambito. Può sottoporre e confrontarsi con gli altri partecipanti eventuali tematiche emerse dai lavoratori.

Non dimentichiamo infine di verbalizzare la riunione. Questo a vantaggio di tutte le figure coinvolte. Così infatti anzitutto si tiene traccia delle determinazioni assunte e si ha una sorta di “guida operativa” da seguire per i mesi a venire. Inoltre l’azienda potrà dimostrare di aver adempiuto a quanto richiesto dalla normativa a fronte di eventuali richieste da parte dell’organo di vigilanza.

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