RLS significato e ruolo nella squadra della sicurezza
Proseguiamo la nostra analisi sulle varie figure aziendali in tema di sicurezza sul lavoro e vediamo oggi il significato dato dalla norma alla figura del RLS. Analizziamone le attività e vediamo come questa figura si interfaccia con tutte le altre.
Il significato del RLS e la sua importanza
Quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura chiave prevista dal testo unico in materia; cioè il D.Lgs 81/08. In realtà era prevista anche nel vecchio riferimento normativo. Cioè il D.Lgs 696/94.
La sua importanza è rappresentata anche in una certa misura dal fatto che in tutte le aziende o unità produttive si prevede la sua nomina. Il motivo è presto detto. Se infatti analizziamo le varie figure che compongono il Servizio di Prevenzione e Protezione ci rendiamo subito conto di una cosa.
Si tratta di figure che sono in modo più o meno diretto figlie di una scelta attuata dal datore di lavoro. Se infatti pensiamo a dirigenti e preposti questi sono nominati dal datore di lavoro. Identico discorso vale per medico competente ed RSPP.
Per il RLS invece le cose sono diverse. Egli infatti viene eletto dai lavoratori. Questo ha un impatto notevole che aiuta a comprendere meglio il significato del ruolo legato al RLS.
Si inquadra infatti non come una figura che è diretta espressione del datore di lavoro ma, bensì, dei lavoratori. Questa è la prima grande differenza che distingue il RLS rispetto a tutte le altre figure che compongono il Servizio di Prevenzione e Protezione.
RLS … perché?
Ci potremmo chiedere perché la norma preveda questa figura. La risposta possiamo rinvenirla addirittura facendo un analogo nelle radici costituzionali. Se l’obiettivo infatti è quello di garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
Ebbene un requisito minimo è che anche loro debbano poter avere “voce in capitolo” a riguardo. Ponendosi cioè come osservatori privilegiati in rapporto a tutte le varie attività che vengono svolte.
E come sarebbe possibile garantire questa attività se non si andasse almeno a prevedere nella “sala dei bottoni” l’esistenza di una persona “scelta” dai lavoratori stessi? Ecco allora che la figura del RLS, in questo modo, assume in grandissimo significato sia formale che operativo.
Le attribuzioni che danno significato al ruolo di RLS
Un altro aspetto di grande importanza da tener ben presente è il seguente. Mentre per tutte le varie figure della sicurezza che orbitano nei vari Servizi di Prevenzione e Protezione il D.Lgs 81/08 prevede in modo esplicito degli “obblighi”. Per il RLS vige l’eccezione, non sono infatti previsti “obblighi” ma “attribuzioni” che, letteralmente, è cosa ben diversa.
Certo, a voler approfondire ci sarebbe da discutere in merito agli “obblighi” previsti dalla norma a carico dai RSPP. In quanto non esplicitamente indicati nel D.Lgs 81/08. Tuttavia ci riserviamo di farlo in altri articoli preferendo, per ora, concentrarci sul significato della figura del RLS.
Dunque abbiamo detto che il RLS ha attribuzioni non obblighi. Dove sta scritta questa cosa? Nell’art. 50 del D.Lgs 81/08.
L’articolo in questione elenca una ad una tutte le attribuzioni che spettano a questa figura e solo a lui.
Questo perché, in caso contrario, in diversi tipi di aziende. Se ogni lavoratore avesse le attribuzione che, per legge, spettano al RLS si farebbe davvero fatica a portare avanti tutta una serie di attività. Dal momento però che il RLS è una lavoratore eletto dai suoi colleghi è legittimo pensare che questi ultimi si fidino del suo operato.
Dunque la difficoltà poc’anzi indicata viene superata senza problemi. Dunque un altro aspetto che aiuta a dare significato alla figura del RLS è appena emerso. Si tratta di un lavoratore che gode della fiducia dei propri colleghi ed è l’unico per il quale la legge prevede una serie di “attribuzioni”.
Il ruolo
Le attribuzioni del RLS sono molte e per ognuna di queste si potrebbe fare un articolo a parte. Diciamo comunque che queste prevedono la sua consultazione sulla designazione dei lavoratori incaricati alle misure antincendio e di primo soccorso.
Ancora, è indicato che egli sia consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate nei luoghi di lavoro.
Riceve inoltre la documentazione aziendale inerente la sicurezza. Ad esempio quella legata alla valutazione dei rischi ma non solo. Anche la documentazione legata alle sostanze utilizzate, alle macchine o agli impianti e così via.
Insomma si tratta certamente di attribuzioni di peso che, se ben esercitate, possono davvero garantire quell’impronta positiva che il Legislatore auspica. Tutto ciò si sposa ancora una volta con il significato del RLS visto dalla norma come una garante che ha l’obiettivo di tutelare la salute di tutti i lavoratori. Non solo, se portato avanti nel modo giusto, il RLS ed il suo ruolo aiuta a tutelare anche l’azienda ed a consolidarne sempre più in senso positivo i rapporti al suo interno.
Non dimentichiamo infine che, tra le varie attribuzioni, la legge dà la possibilità al RLS. Laddove vi siano specifiche condizioni, anche di fare ricorso alle autorità competenti. Cioè ai servizi di vigilanza delle ASL territorialmente competenti.
Il ricorso agli organi di vigilanza
Questo strumento apre scenari completamente nuovi, quasi “rivoluzionari”. Infatti si afferma che è assolutamente legittimo da parte di un RLS il fatto di segnalare ed un organo di vigilanza che all’interno dell’azienda in cui lavora vi sono delle gravi carenze in materia di sicurezza.
Si tratta di uno strumento formidabile che, proprio in quanto tale, va usato con grande attenzione. Sicuramente torneremo ad analizzarlo da vicino più avanti tuttavia per ora limitiamoci a fare alcune piccole considerazioni.
Si tratta di una possibilità lasciata al RLS dal Legislatore per cercare di “equilibrare” in qualche modo i rapporti che tipicamente si instaurano con il datore di lavoro. Questo va ad impattare, se ben gestito, anche sui rapporti interni che si creano tra le varie figure del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Possiamo infatti dire che ogni figura del Servizio di Prevenzione e Protezione ha un ruolo o una funzione che gli è propria e che, di fatto, contraddistingue la propria attività.
Bene, pensando al RLS, possiamo dire che il significato più intrinseco di tale ruolo è legato al fatto di poter e dover fare da garante in relazione alla gestione della sicurezza aziendale. Offrendo il proprio supporto per quanto di competenza.
Non solo, per far sì che non si trovi a dover discuter con “armi spuntate” nella “sala dei bottoni” di cui abbiamo fatto riferimento in precedenza. Come ultima risorsa, nel caso in cui non vi fossero altre alternative, la norma prevede che possa fare ricorso a questo strumento.
Al momento non possiamo dilungarci ulteriormente a riguardo però ci preme chiarire una cosa. Sia chiaro che il RLS non può subire alcun pregiudizio in relazione al fatto di utilizzare tale strumento.
Le responsabilità ed il significato della figura di RLS
Altra informazione importante è la seguente. Stante il fatto che il RLS non ha “obblighi” ma “attribuzioni”. Questo che conseguenze ha? Bene, la conseguenza è chiara e logica. Il RLS, in quanto tale, non potrà essere penalmente responsabile di qualcosa in materia di sicurezza!
Non si è ancora mai visto infatti un RLS condannato penalmente per non aver portato avanti nel modo adeguato le “attribuzioni” che il D.Lgs 81/08 prevede. Riprova di ciò è il fatto che per il mancato rispetto dell’art. 50 del D.Lgs 81/08 non è prevista alcuna sanzione. Semmai il RLS, essendo un lavoratore, potrà essere sanzionato, anche penalmente, per non aver rispettato uno degli obblighi che il D.Lgs 81/08 pone in capo ai lavoratori.
Le varie possibilità
Concludiamo l’articolo dicendo che la norma prevede varie possibilità in merito alla figura del RLS. Nel senso che, oltre al RLS aziendale, può essere previsto, in alcuni casi, anche un RLS di sito produttivo o un cosiddetto RLST o di comparto.
La formazione iniziale prevista è di 32 ore cui poi vanno aggiunti i vari aggiornamenti periodici da tenersi con frequenza annuale e durata variabile in funzione del numero di lavoratori di cui si compone l’azienda.