RLST

RLST, questo illustre sconosciuto… chi l’ha visto?

Prendiamo oggi in considerazione la figura del RLST. Tante volte si tende a “dimenticare” la sua esistenza e l’importanza che la legge affida a questa figura. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Il RLS ed il RLST nel Testo Unico

In riferimento a tutte le aziende o unità produttive il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede un adempimento chiaro. Bisogna procedere con l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le modalità di elezione sono stabilite in sede di contrattazione collettiva e vi sono diversi accordi interconfederali che forniscono molti chiarimenti. Il D.Lgs 81/08 prevede comunque che il lavoratore sia eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Se in azienda vi sono poi più di 15 lavoratori questo è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali eventualmente presenti in azienda.

Qualora il RLS non sia stato eletto o designato, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai RLST o di sito produttivo. Ciò salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dunque possiamo dire che la figura del Rappresentante è una di quelle figure sempre previste dal D.Lgs 81/08 e ciò a prescindere dal numero di lavoratori presenti in azienda.

La percezione del RLST

Già a partire dalla ricerca Inail del 2001, svolta consultando imprenditori e sindacalisti di tutta Italia. Si è evidenziata la poca diffusione della figura del RLST.

Andiamo a vedere meglio i risultati di tale ricerca. In Lombardia, gli imprenditori non conoscono la figura del RLST. Invece, i sindacalisti mostrano di avere conoscenza della figura in esame, dal momento che l’RLST in tale Regione è prevista anche da accordi provinciali.

In Campania, per gli imprenditori, la figura del RLST semplicemente non esiste. Invece, per i sindacalisti la mancata nomina degli RLST rappresenta un elemento di grave ritardo attribuibile alla difficoltà di avviare rapporti costruttivi con le micro imprese.

Una figura che nasce da lontano

Tuttavia, il ruolo in questione trova fondamento nel settore dell’artigianato, del commercio e dell’edilizia. Nel comparto commercio, ad esempio, il riferimento è l’accordo interconfederale del 1996. Questo aveva previsto la possibilità che a livello provinciale o regionale. Con specifici accordi, venissero individuati rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

L’accordo prevedeva inoltre che la designazione fosse comunicata agli organismi paritetici provinciali. Questi avrebbero poi ratificato con la proprie delibere la designazione. Assegnando i RLST secondo il comparto di competenza.

In seguito l’organismo paritetico provinciale comunica al datore di lavoro. Il quale a sua volta lo comunicherà ai lavoratori, il nominativo del rappresentante territoriale designato. Tali rappresentanti dovranno obbligatoriamente partecipare ad iniziative formative gestite o indicate dall’organismo paritetico provinciale.

Dunque, in teoria, per le varie unità produttive del territorio o del comparto dovrebbe essere prevista tale figura. Nel comparto edile, il RLST è stato istituito tenendo conto, da un lato, dell’art. 18 comma 2 dell’allora vigente D. Lgs 626/94 (oggi art. 48 D. Lgs 81/08).

Dall’altro, dell’art. 89 del CCNL Edilizia Industria del 5 luglio 1995 in cui si prevede che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno. Il rappresentante viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale.

Il ruolo

Il ruolo del RLST è quello di integrare il servizio di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza. Egli esercita le competenze previste per tale figura dall’art. 50 del D.Lgs 81/08. Quindi accede ai luoghi di lavoro e riceve la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi.

Non ci soffermiamo per ora sulle attribuzioni del ruolo ma, piuttosto sull’obiettivo che è sempre lo stesso. Cioè quello di cercare di garantire al meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. Fin dallo statuto dei lavoratori con la Legge n. 300 del 1970 si indicano in modo specifico le materie oggetto di relazione tra le parti interessate che sono:

  • La tutela dell’ambiente;
  • La salute, la sicurezza e l’igiene del lavoro.

Queste tematiche sono considerate infatti dei fattori fondamentali per il consolidamento e lo sviluppo delle aziende. Analogo è l’orientamento manifestato dalle parti sociali in Italia mediante gli Accordi interconfederali e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro realizzati a partire dagli anni ’90.

Dunque si tratta di una figura estremamente importante ed ormai ben definita dalla norma. Peccato che sia ancora molto poco “diffusa”. Ci fermiamo qui per ora.

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