tessera di riconoscimento

Tessera di riconoscimento: altri chiarimenti

Riprendiamo l’articolo della settimana scorsa per approfondire il tema della tessera di riconoscimento. L’altra volta abbiamo inquadrato alcuni aspetti di carattere generale e fornito alcune indicazioni. Proseguiamo adesso il discorso vedendo anche alcuni casi particolari.

L’intervento del ministero sulla tessera di riconoscimento

L’altra volta avevamo esaminato la circolare nr. 29 dello scorso 28 settembre 2006 e la Legge 248 del 4 agosto dello stesso anno. Sul tema è poi arrivata la circolare del ministero del lavoro del 14 novembre 2007, nr. 24.

L’obiettivo della circolare in parola è quello di fornire indicazioni per la diretta attuazione della Legge nr. 123/2007. Sebbene la circolare abbia come riferimento specifico quello relativo al provvedimento di sospensione dell’attività.

Sono fornite anche utili indicazioni circa la tessera di riconoscimento per il personale impegnato in appalti con relative attribuzioni e competenze in merito alle figure che devono provvedervi.

Come già indicato nel precedente articolo relativo al tesserino di riconoscimento. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente in cantiere la propria attività nel medesimo luogo di lavoro di un’altra azienda in regime di appalto devono provvedervi per proprio conto.

In caso contrario si rischia di andare incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a 368,56 euro. Ciò secondo l’art. 60 comma 1 lettera b).

Per quanto invece riguarda i lavoratori dipendenti di una azienda. In tal caso il riferimento sarà dato dall’art. 18 comma 1 lettera u e dall’art. 26 comma 8.

Ai fini della sicurezza sul lavoro sarà in capo ai datori di lavoro l’obbligo di dotare di tesserino tutti i lavoratori che svolgano attività in regime di appalto.

Pertanto nell’ ambito dello svolgimento di un lavoro in appalto tutti i lavoratori delle imprese appaltatrici, ivi inclusi i lavoratori autonomi, presenti nei luoghi di lavoro. Dovranno essere dotati ed esporre questa tessera di riconoscimento.

La circolare 24 del 14 novembre 2007

In relazione alla Legge nr. 123/07 l’art. 6 chiarisce bene che l’obbligo di utilizzo della tessera di riconoscimento vale anche per i datori di lavoro che operano in attività diverse rispetto a quella edile.

Riguardo poi al campo di applicazione della previsione normativa, la circolare dell’epoca precisava che l’ambito di riferimento faceva capo ai solo “appalti interni”. Ciò dal momento che l’obiettivo normativo era quello di permettere un agevole riscontro del personale.

Problema quest’ultimo che si riscontrava con maggiore probabilità in quei contesti produttivi molto complessi. Tali ambiti sono dati di solito dalla compresenza, in uno stesso luogo di lavoro, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro.

Tuttavia, a causa della abrogazione della legge 1369/1960 viene meno, di fatto, la distinzione tra appalto interno ed esterno. Infatti tale distinzione si riferiva al ciclo produttivo aziendale. Oggi l’unica sostanziale differenza che viene tenuta in conto è quella relativa ad un appalto di beni e di servizi.

Pertanto, bisogna ritenere che tale previsione normativa ha carattere generale e vale in tutti i vari tipi di appalto. Il datore di lavoro dovrà quindi fornire al proprio personale “occupato” in azienda una tessera di riconoscimento. Chiaramente il lavoratore avrà l’obbligo di esporre tale tessera durante le lavorazioni in appalto.

Un chiarimento importante

A riguardo occorre precisare però che quando parliamo di personale “occupato” bisogna fare attenzione. Infatti in tale definizione ricadranno certamente tutti i lavoratori subordinati ma non solo!

Vi saranno anche tutti quei lavoratori che risultano in qualche modo inseriti nel ciclo produttivo. Ciò dal momento che ricevono direttive riguardo le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Ad esempio, stiamo parlando certamente dei lavoratori a progetto. Questi ultimi infatti non hanno autonomia operativa.

In quanto tali sono equiparati a dei lavoratori subordinati e, dunque, dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento. Nella circolare si aggiunge anche che i lavoratori sono proprio obbligati a tenere sempre indosso la tessera in chiara evidenza.

Tale obbligo varrà anche per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nell’ambito dello stesso luogo di lavoro. Questi ultimi dovranno però provvedervi per proprio conto.

Le informazioni contenute nella tessera di riconoscimento

Dal momento che l’obiettivo di questo strumento è quello di consentire di riconoscere in modo immediato e certo i lavoratori. Si richiede che i dati contenuti nella tessera siano, oltre alla fotografia, almeno il nome, il cognome e la data di nascita. Oltre a questa la tessera deve indicare anche il nome o la ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.

Da notare che non è espressamente indicata la data di assunzione. Tuttavia, tenuto conto del fatto che vi è il termine “almeno” nella circolare. Non è escluso il suo inserimento.

Si ribadisce inoltre che la legge in questione consente, in via alternativa e per le sole aziende che occupano meno di dieci dipendenti una “scorciatoia”. Cioè i lavoratori di queste aziende possono ottemperare all’obbligo di esporre la tessera andando a prevedere la registrazione sull’apposito registro di cantiere.

Quest’ultimo deve essere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Sarà inoltre necessario tenerlo sempre a disposizione presso il luogo di lavoro. Dovrà contenete tutti gli estremi del personale impiegato ogni giorno nei lavori.

Aggiungiamo in questa sede che per quanto riguarda la vidimazione del registro da parte delle Direzioni provinciali del lavoro sono fornite indicazioni. Infatti è possibile seguire l’iter analogo a quanto già previsto dal testo unico nr. 1124/1965 per i libri paga e matricola.

Un caso particolare, la vigilanza privata

Una situazione particolare ricopre l’uso della tessera di riconoscimento nei servizi di security svolte dagli istituti di vigilanza privata. Infatti esporre i dati personali di riconoscimento del lavoratori in questi contesti potrebbe anche esporlo a possibili minacce.

Sul tema segnaliamo che lo scorso 19 giugno 2009 il Ministero dell’Interno ha fornito un importante chiarimento in materia Prot. nr. 557. Il chiarimento fa riferimento proprio ad un quesito avanzato dall’Ente Bilaterale Nazionale della Vigilanza Privata.

Nello specifico il quesito posto riguardava proprio l’art. 6 della Legge 123/2007 in relazione alle guardie particolari giurate dipendenti di un istituto di vigilanza privata.

Il quesito faceva riferimento alla possibilità di esonerare le guardie particolari giurate dall’obbligo fissato dall’art. 6 della legge 3 agosto 2007 nr. 123.

Cioè l’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore. Nonché l’indicazione del datore di lavoro. La richiesta nasceva a fronte di chiare necessità di sicurezza personale tenuto conto delle delicate mansioni svolte dalle guardie stesse.

La soluzione indicata per la tessera di riconoscimento delle GPG

La risposta giunta appare di buon senso. Infatti il chiarimento fornito indica che, tenuto conto delle delicate attività svolte dalle guardie particolari giurate. Nonché dei conseguenti potenziali rischi a cui queste ultime possono essere esposte in conseguenza del fatto che possono essere riconosciute da parte di terzi.

Considerato inoltre che le guardie particolari giurate in servizio indossano una uniforme, approvata dal Prefetto. Quest’ultima ne garantisce senza dubbio l’immediato riconoscimento.

E’ possibile ritenere di soddisfare il requisito normativo in questione utilizzando una tessera di riconoscimento che reca sul fronte. Quindi visibile da parte di tutti, solo alcune informazioni. Nello specifico la fotografia, il numero del decreto di nomina a guardia giurata. Nonché l’istituto di vigilanza dal quale il lavoratore di pende.

Sul retro dello stesso invece, si andranno ad indicare le generalità del lavoratore. Così da rendere non immediate a hiunque tali informazioni.

Si precisa infine che sul punto in questione si è provveduto a coinvolgere anche il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ricevendo parere favorevole per tale orientamento.

Conclusioni

Quanto sopra indicato rappresenta sicuramente un passo avanti nella discussione iniziata sul tesserino di riconoscimento. Chiaramente non esaurisce in modo completo il discorso. Dunque provvederemo a tornare sull’argomento anche per analizzare gli ulteriori riferimenti normativi che sono arrivati negli anni.

Tuttavia però, ancora una volta, è stato confermato e ribadito il necessario utilizzo della tessera di riconoscimento nei lavori svolti in regime di appalto. Anzi, quale caso particolare, abbiamo avuto modo di vederne uno molto interessante.

Infatti questo riguarda un campo molto delicato quale quello della security in rapporto alle delicate attività svolte dalle guardie particolari giurate. Ebbene, anche in tal caso, nonostante siano state riconosciute tutta una serie di situazioni “ad hoc”, non si è optato per un esonera dall’uso del tesserino in questione.

Bensì piuttosto, con buon senso, si è pensato ad una soluzione alternativa al fine di contemperare gli interessi in gioco. Questi, nel caso in questione vedevano contrapposti, da un lato, la potenziale sicurezza personale del lavoratore. Dall’altro quelli relativi alla regolarità della posizione lavorativa.