verifiche periodiche

Verifiche periodiche delle attrezzature, come funziona?

Spesso ci capita di dover discutere con i clienti in merito alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ed al DM 11 aprile 2011. Vediamo insieme cosa prevedono le norme così da chiarire la situazione.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Il regime previsto per le verifiche periodiche di alcune attrezzature può sembrare effettivamente abbastanza arzigogolato e di non facile comprensione. Andiamo a vedere i riferimenti previsti nel D.Lgs 81 a riguardo.

Questi sono presenti nel Titolo III che tratta appunto delle attrezzature di lavoro. In particolare nell’articolo 71 comma 4, 8 e 11. E già qui si presenta la prima difficoltà.

Si perché il datore di lavoro sa bene che deve fare la manutenzione sulle sue attrezzature e, serenamente, pensa che basti seguire le indicazioni del costruttore. Le cose però in realtà sono più complesse ed, a secondo dei casi, sono previste verifiche periodiche, controlli iniziali e quant’altro. Cerchiamo di fare il punto di seguito.

Il comma 4 – La manutenzione ordinaria

Il comma 4 richiede in modo esplicito che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione. Questo al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Ove necessario siano inoltre corredate da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.

Qui sostanzialmente stiamo quindi parlando della manutenzione ordinaria e quindi delle verifiche periodiche a cui facevamo riferimento prima ed a cui pensa anche il datore di lavoro.

Il comma 8 – I controlli iniziali, periodici e straordinari

Il comma 8 invece prevede che il datore di lavoro secondo le indicazioni date dal fabbricante. Ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi e linee guida, provvede a portare avanti le seguenti attività.

  • Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere. Ovvero in una nuova unità locale. Ciò al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
  • Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti tali da poter originare situazioni pericolose siano sottoposte a interventi di controllo periodici e straordinari.

Tutto ciò chiaramente con l’obiettivo di assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro. In questo caso, ad esempio, ci riferiamo alla installazione di una gru in un cantiere.

Il comma 11 – Le verifiche periodiche

A questo punto, per complicare ulteriormente il quadro sono state aggiunte le verifiche periodiche. Infatti la norma prevede che, oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 a verifiche periodiche.

Tali verifiche hanno l’obiettivo di valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. La frequenza è indicata nel medesimo decreto allo stesso allegato e la prima verifica andrà eseguita a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro.

Per la prima verifica periodica delle attrezzature il datore di lavoro di avvale dell’Inail. Il quale vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.

Le successive verifiche sono poi effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità indicate.

Va da se dunque che per ogni attrezzatura di lavoro deve essere portata avanti la denuncia di messa in servizio. In questo modo l’Inail avrà a disposizione una banca dati di tutte le attrezzature così da avere sempre il polso della situazione.

Il mistero delle verifiche periodiche si infittisce …

A questo punto dunque, con l’intento di semplificare, abbiamo tirato in ballo altre due cosse nuove. Cioè questo “Allegato VII” e quest’altro “comma 13”. Andiamo a vedere brevemente di cosa si tratta.

L’Allegato VII è sostanzialmente una “tabella” in cui sono riportate tutte le tipologie di attrezzature con la relativa periodicità per le quali sono richieste le verifiche periodiche di cui al comma 11. Ad esempio troviamo ascensori e montacarichi da cantiere, carrelli semoventi a braccio telescopico. Ma anche piattaforme di lavoro e carriponte.

Mentre invece il comma 13 richiama proprio il DM 11 aprile 2011. Questo decreto fornisce tutte le indicazioni per le modalità di svolgimento di questo tipo di verifiche periodiche ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati a poter svolgere tali attività.

Conclusioni

Dunque ricapitolando sinteticamente abbiamo visto come può essere “complesso” il mondo delle “manutenzioni delle attrezzature di lavoro”. In particolare legato alle verifiche periodiche.

Le attività viste in questo articolo sono tutte in aggiunta tra loro e mai mutuamente esclusive. L’obiettivo è quello di garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

Ci fermiamo qui per ora. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.