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parapetti anticaduta

Parapetti anticaduta,quali sono le norme da rispettare?

Ottobre 15, 2020/in Sicurezza/da Sicurya

Tra i dispositivi di protezione collettiva più usati per ridurre il rischio di caduta dall’alto ci sono i parapetti anticaduta. Andiamo a vedere in dettaglio questo tipo di presidi.

I parapetti anticaduta

I parapetti provvisori devono essere conformi alla norma UNI EN 13374. Essa tratta i sistemi temporanei per la messa in sicurezza dei bordi. La gamma di parapetti anticaduta prodotti è suddivisa in tre classi A, B e C. In funzione della pendenza della superficie di cui proteggono il bordo.

  • Classe A per inclinazioni fino a 10°;
  • Classe B per inclinazioni fino a 30 ° o fino a 45° per altezze di caduta contenute entro 2 metri;
  • Classe C per inclinazioni fino a 45° o fino a 60° per altezze di caduta contenute entro 5 metri.

Andiamo a vedere meglio le specifiche di queste classi:

Parapetti anticaduta di Classe A

Per questa tipologia di parapetto l’altezza non deve essere inferiore a 1 metro. Deve essere presente un fermapiede di altezza minima 150 mm. E’ previsto un passaggio massimo tra il fermapiede e la superficie di lavoro di 20 mm. L’inclinazione sulla verticale del parapetto non deve risultare superiore a 15°.

Gli spazi di passaggio massimi tra un parapetto e l’altro, se previsti, devono essere massimo di 470 mm. La prova statica deve essere effettuata sull’intero sistema, non solo sui parapetti.

Parapetti di Classe B

Per i parapetti anticaduta di questa classe si prevede che l’altezza del parapetto non deve essere inferiore a 1 metro. Inoltre deve essere presente un fermapiede di altezza minima 150 mm con un passaggio massimo tra il fermapiede e la superficie di lavoro di 20 mm.

L’inclinazione sulla verticale del parapetto non deve risultare superiore a 15° rispetto alla verticale passante per il piede del montante. Eventuali aperture tra i correnti devono essere al massimo pari a 250 mm.

Oltre alle azioni statiche previste per la classe A. Il parapetto di classe B deve essere in grado di assorbire una energia cinetica di 1100 J fino ad una altezza di 200 mm al di sopra della copertura. Nonché 500 J nel punto più alto.

Parapetti di classe C

Anche in questo caso per i parapetti anticaduta valgono le stesse indicazioni dimensionali dei casi precedenti. L’inclinazione del sistema deve essere compresa fra la linea verticale passante per il piede del montante e la linea perpendicolare alla superficie di lavoro.

Eventuali aperture tra i correnti devono essere al massimo pari a 250 mm. Le prove statiche e dinamiche sono le stesse dei parapetti di classe B.

Il dubbio sulla tavola fermapiede

Abbiamo visto che la norma EN 13347 prevede una altezza minima della tavola fermapiede pari a 15 cm. Tuttavia le linee guida ex Ispesl riportano come indicazione dell’altezza minima della tavola fermapiede un valore di 20 cm.

Anche il D.Lgs 81/08 nell’All. XXIII con riferimento ai ponteggi in legname prescrive tale valore in riferimento all’art. 126.

L’art. 126 fa esplicito riferimento a impalcati. Nonché ponti di servizio, passerelle e andatoie. Non ai parapetti. Sebbene questi ultimi siano ricompresi tra gli apprestamenti così come definiti nell’All. XV.

Dunque il valore di 20 cm indicato al punto 2.1.5.1 come altezza minima della tavola fermapiede sembrerebbe non applicarsi ai parapetti. Bensì esclusivamente alle opere indicate nell’art. 126.

Altro elemento da considerare è il fatto che la norma EN 13347 non è esplicitamente richiamata dal D.Lgs 81/08 come riferimento per la realizzazione dei parapetti anticaduta provvisori. Come invece avviene per esempio con la norma EN 1004 in relazione ai trabattelli. Tuttavia la sua adozione può essere sicuramente ritenuta soddisfacente delle prescrizioni dell’art. 122 in merito alla idoneità dell’opera provvisionale.

Allora quale deve essere l’altezza della tavola fermapiede per i parapetti anticaduta?

In conclusione si può affermare che l’adozione di una tavola fermapiede con altezza minima di 15 cm come prevista dal fabbricante in un sistema di protezione dei bordi conforme alla norma EN 13374 soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dall’art. 122 D.Lgs 81/08.

In ogni caso l’adozione di una tavola fermapiede di altezza minima pari a 20 cm sarà comunque possibile. ciò in quanto rispettoso dei suggerimenti forniti dall’ex Ispesl. Comunque in grado di garantire il requisito minimo previsto dalla EN 13347, pur non costituiendo una prescrizione normativa.

Come montare il parapetto anticaduta?

Chiaramente il montaggio del sistema di protezione dei bordi dovrà sempre avvenire nel rispetto delle prescrizioni del fabbricante. Sia per le indicazioni dimensionali. Sia per quelle sui materiali da adottare.

E’ infatti al manuale di istruzioni del sistema id protezione dei bordi EN 13347 a cui si dovrà fare riferimento per risolvere eventuali questioni. Ovvero avere chiarimenti in merito alle corrette modalità di installazione.

I parapetti di classe A, B e C sono utilizzabili nella maggior parte delle situazioni di cantiere. Permettono l’installazione in diverse situazioni. Si adattano spesso bene alla geometria della copertura da proteggere.

Tuttavia nel caso in cui la copertura presenti:

  • una pendenza maggiore a 60°;
  • una pendenza maggiore di 45° unita ad una altezza di caduta maggiore di 5 metri.

Questi sistemi di protezione collettiva dei bordi non possono essere installati. Per mettere in sicurezza i bordi si può ridurre l’altezza di caduta collocando i parapetti più in alto alla superficie inclinata della copertura. In questo modo si riduce la distanza di caduta e si rientra nei limiti di utilizzo previsti dalla EN 13347.

Nel caso di pendenze troppo elevate. Ovvero se non è possibile ridurre l’altezza di caduta. Bisognerà optare per un altro sistema di lavoro in quota. Ad esempio l’uso di funi o l’impiego di una piattaforma di lavoro elevabile.

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