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dvr standardizzato

DVR standardizzato facciamo insieme chiarezza

Marzo 12, 2021/in Sicurezza/da Sicurya

In principio fu l’autocertificazione poi arrivò il cosiddetto “DVR standardizzato”. Vediamo insieme di cosa si tratta, in quali casi può essere utilizzato e come procedere.

Sappiamo che tutte le aziende in cui sia presente almeno un lavoratore devono effettuare la valutazione dei rischi. Quindi il datore di lavoro, al fine di garantire la salute e sicurezza sul lavoro dovrà provvedere. Ai sensi del Testo Unico sicurezza lavoro, alla redazione del DVR.

In alcuni casi si potrà procedere con il DVR standardizzato mentre in altri no. Le modalità di effettuazione e stesura del documento di valutazione dei rischi sono indicate nell’art. 29 del D.Lgs 81/08. Andiamo però a vedere più a fondo queste indicazioni.

Le indicazioni per effettuare la valutazione dei rischi

L’art. 29 si apre chiarendo fin da subito per il compito di portare avanti questa attività è del datore di lavoro. Precisa inoltre che, per farlo, sfrutterà la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nonché del medico competente. Egli infatti, oltre a svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria, sarà coinvolto anche nella valutazione di quei fattori di rischio che sono più vicini alla sua sfera di competenze.

A questo si aggiunge poi il ruolo rappresentato dal RLS.

Quest’ultimo chiaramente dovrà essere tenuto aggiornato e dovrà essere consultato nello svolgimento dei lavori. Un altro aspetto molto importante che viene messo in chiaro è legato al fatto che questo documento è un qualcosa di dinamico. Deve quindi seguire le evoluzioni e le modifiche che avvengono in azienda.

Nessun datore di lavoro può quindi pensare che, una volta fatto il “pezzo di carta” la questione “sicurezza” sia chiusa. Questo vale sia in caso di DVR standardizzato o meno.

Quando aggiornare la valutazione

Nello specifico il decreto indica proprio alcuni casi in cui è assolutamente tassativo andare a riprendere in mano questa valutazione per valutarne l’adeguatezza o la necessità di eventuali miglioramenti. La norma fa riferimento al caso in cui vi siano modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro. E queste siano particolarmente significative in relazione alla salute od alla sicurezza dei lavoratori.

Altra situazione è quella legata al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione. Infatti, esistono due concetti abbastanza elementari che rispondono al nome di “progresso” ed “evoluzione”. Così come una azienda evolve nel tempo sotto tanti punti di vista. Basti pensare alle macchine utilizzate, al tipo di lavorazioni svolte o alle sostanze impiegate. Analogamente evolvono anche le relative misure di sicurezza. Quindi, periodicamente, bisognerà chiedersi se le misure di sicurezza presenti in azienda sono ancora adeguate oppure, magari, vanno aggiornate. Qualsiasi cosa, col tempo, è destinata ad essere ritenuta “vecchia” perché sostituita da un qualcosa di migliore.

Questo discorso è molto importante. Soprattutto in caso di infortuni gravi. Infatti il giudice prenderà in considerazione anche il progresso tecnologico e, se questo non è ritenuto adeguato, potranno aprirsi scenari di responsabilità in capo al datore di lavoro.

Ultimo caso in cui la norma prevede espressamente il compito di rivedere la valutazione dei rischi è in caso di infortuni significativi. Ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il DVR standardizzato

La norma prevede che le aziende fino a 10 lavoratori portano avanti la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate. Inoltre, possono adottare il DVR standardizzato anche le aziende che occupano fino a 50 lavoratori.

Dunque, una prima distinzione è sicuramente fatta su base numerica. Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi DVR possono essere utilizzate per aziende in cui operano al massimo 50 lavoratori.

Dal momento che stiamo quindi parlando di un riferimento “numerico” si dovrà, gioco forza, fare riferimento all’art. 4 del D.Lgs 81/08. Questo infatti specifica come procedere per il computo dei lavoratori.

Oltre a tale limitazione non potranno ricorrere alle procedure standardizzate, a prescindere dalle dimensioni aziendali. Le aziende che operano in alcuni comparti o nelle quali sono presenti alcuni specifici fattori di rischio.

Ad esempio le aziende che rientrano nel campo di applicazione dei cantieri temporanei o mobili o quelle in cui vi è esposizione ad amianto e così via. Insomma, aziende nelle quali sono presenti fattori di rischio particolarmente critici non potranno giovarsi di questo strumento.

La fase di transizione

Da sempre sono state fatte accese discussioni riguardo le modalità da seguire per valutare i rischi in ambiente di lavoro. Questioni sollevate da più parti, associazioni datoriali, sindacali ecc.

Infatti, ci si è resi conto ben presto che l’attività di stesura di un DVR aziendale è tutt’altro che facile. Oltretutto, dal momento che eventuali errori espongono il datore di lavoro a responsabilità, anche penali, è bene fare grande attenzione a questa attività.

Sull’onda di queste sollecitazioni, nel corso degli anni, sono state fornite varie linee di indirizzo. Si tratta di strumenti sicuramente utili e dall’intento lodevole. Tuttavia però, presentano un grande limite, quello cioè di non assurgere a riferimento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Infatti ci sono state varie circolari ministeriali o linee guida di varie ASL in cui si fornivano indirizzi utili per portare avanti questa attività.

Come procedere con il DVR standardizzato

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello della Salute e dell’Interno hanno dato seguito a quanto indicato dall’art. 6, comma 8, lettera f). Infatti nel novembre 2012 è arrivato il tanto atteso decreto contenente le informazioni necessarie.

Nel decreto in questione è riportato una schema della procedura standarizzata. Questa prende in considerazione i vari possibili aspetti inerenti l’azienda. Dai luoghi di lavoro alle sostanze utilizzate; passando per attrezzature di lavoro alle mansioni e gruppi omogenei.

E’ organizzata in passi ed ognuno di questi analizza un aspetto specifico. In totale si passa attraverso quattro fasi. La prima prende in considerazione la descrizione dell’azienda e del suo ciclo di lavoro.

Il secondo l’individuazione dei pericoli presenti. Il terzo la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati con indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione. L’iter si chiude infine con la definizione del programma di miglioramento.

Per ora ci fermiamo qui. Prossimamente analizzeremo in dettaglio i vari passi indicati dalla procedura. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.

Decreto 30/11/2012
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