caduta dall' alto

Caduta dall’ alto, come valutare bene i rischi

La caduta dall’ alto rappresenta una casistica nutrita, ancora al febbraio 2020, degli infortuni mortali che si verificano in Italia. Cerchiamo di capire quali misure di sicurezza adottare ed a cosa stare attenti.

Il fenomeno della caduta dall’ alto

Partiamo anzitutto con l’inquadrare il problema. Spesso il fenomeno della caduta dall’ alto è legato ai “lavori in quota“.

Quest’ultimo è normato proprio dal D.Lgs 81/08. Esso prevede che per “lavoro in quota” si intende una cosa precisa. Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Dunque si svolgono lavori in quota quando si usano mezzi di sollevamento persone come le PLE. Ciò configura una possibile caduta dei mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

Nonché caduta da mezzi. Oltreché impalcature fisse con possibile caduta da ponteggi. Ancora, l’uso di scale portatili o di ponti su cavalletti.

Altra categoria di caduta dall’ alto rilevante è quella in cui l’infortunato cade da parte fissa di edificio (in particolar modo da tetto o terrazzo).

In funzione degli ambienti di lavoro. Nonché della valutazione del piano stabile potrebbe configurarsi lavoro in quota con conseguente rischio di caduta dall’ alto. Ad esempio con possibili cadute all’ interno di silos ad esempio.

Tutte queste situazioni hanno in comune vari fattori di rischio che si palesano nei luoghi di lavoro. Dunque può essere tante volte necessario adottare misure di protezione quale l’uso di punti di ancoraggio da prevedere sulla parte fissa di edifici.

Le disposizioni regionali in tema di caduta dall’ alto

Le disposizioni regionali più recenti non prevedono più l’obbligo “generico” della installazione dei sistemi di ancoraggio per prevenire la caduta dall’ alto. Bensì l’adozione di misure a carattere permanente.

È possibile utilizzarne di tipo provvisorio nei casi in cui sulle coperture esistenti non sia possibile adottare misure di questo tipo permanente. A causa di specifiche strutturali non idonee. Oppure contrastanti con prescrizioni o con norme di tutela riguardanti l’immobile interessato dall’intervento.

In tali disposizioni viene inoltre ribadito il concetto di priorità delle misure collettive rispetto a quelle personali, in linea con il D.lgs. 81/08.

Le misure “in dotazione” e “ausiliarie” sono dunque finalizzate a:

  • l’accesso o lo sbarco in copertura;
  • il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.

La norma nazionale

Ai lavori in quota si applicano le disposizioni del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs 81/08. Ciò in quanto le suddette attività possono essere considerate “Lavoro edile o di ingegneria civile”. Secondo quanto previsto nell’art. 105 e nell’allegato X.

Se esse espongono il lavoratore al rischio di caduta dall’ alto. Rientrano anche nell’allegato XI del medesimo decreto. Questo definisce un elenco dei lavori che comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nei casi in cui tali lavori non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo.

Devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure. Dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo personale. Con dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle forze prevedibili e ad una circolazione priva di rischi (art. 111).

Valutazione del rischio

Il lavoro sulle coperture è un’attività ad alto rischio di infortunio. Esso rende necessaria l’adozione di elevati standard di sicurezza. Questo a prescindere dalla tipologia. Nonché della durata della lavorazione da svolgere.

Il principale rischio è quello relativo alla caduta dall’ alto che deve essere eliminato e/o ridotto prima di eseguire qualsiasi attività. Oltre a questo vanno inoltre considerati altri rischi, come quelli legati all’accesso e/o sbarco in quota, nonché quelli specifici dell’attività.

Per un corretto approccio, è necessario valutare il tipo di copertura cui si deve accedere e le relative dotazioni di sicurezza presenti in loco. In questo modo è possibile valutare le misure preventire e protettive da adottare per svolgere le attività in sicurezza.

Compito della valutazione dei rischi è quello di evidenziare in ogni istante dell’attività lavorative se c’è un rischio grave. Cioè capace di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente.

Quale il lavoratore non è in grado di percepire subito prima del verificarsi dell’evento. E comunque ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza.

Analisi del rischio

I rischi possono essere classificati nel seguente modo:

  • prevalenti,
  • concorrenti,
  • susseguenti,
  • derivanti dall’attività lavorativa.

In questo contesto assume particolare importanza anche il rischio dipendente dal “fattore umano”.

Con questa terminologia si indicano tutti quei fattori di rischio legati allo stato psicofisico del lavoratore. Alla sua capacità. Nonché al grado di formazione.

In generale, alla adozione di comportamenti corretti nel contesto lavorativo. Nei lavori in quota il rischio dovuto al fattore umano va analizzato con grande attenzione per poter essere in seguito eliminato o ridotto.

Rischi prevalenti

Le principali tipologie di rischi prevalenti cui il lavoratore è esposto durante l’attività svolta in copertura sono:

  • rischio di caduta dall’ alto derivante da: lavorazioni in quota. Montaggio/smontaggio di parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza.
  • rischio di urto contro i parapetti di sommità, parapetti (provvisori e permanenti) e reti di sicurezza derivante da cadute da superfici in pendenza.

È importante ricordare che l’impiego di qualsiasi sistema di protezione, sia personale che collettivo, deve essere prima pianificato al fine di valutarne l’efficacia. Lo stesso rischio di urto contro parapetti di sommità, parapetti provvisori e reti di sicurezza può essere presente durante i lavori di montaggio/smontaggio degli stessi.

Il rischio di caduta dall’ alto e/o di urto contro i parapetti e le reti di sicurezza è direttamente legato alla pendenza (inclinazione) della copertura. Tale rischio è dovuto allo scivolamento del lavoratore ed al con-seguente rotolamento lungo la superficie di lavoro verso il bordo non protetto o l’elemento di protezione.

Il rischio è definito come prodotto della probabilità di accadimento per la magnitudo (gravità) del danno atteso. Su superfici a debole pendenza. La probabilità di accadimento è elevata. Invece la magnitudo è ridotta.

Mentre su superfici a forte pendenza. Ove non vengano utilizzati ulteriori sistemi intermedi di interruzione della caduta. A fronte di una probabilità di accadimento decisamente elevata. Il danno atteso è grave e di conseguenza cresce il rischio e aumenta la magnitudo.

Le cadute su superfici a debole pendenza generano forze dinamiche di debole entità. Dunque nell’impatto viene trasmessa al lavoratore un’energia d’urto limitata.

Tuttavia risultano maggiori i danni fisici subiti dal lavoratore in caso di urto contro parti sporgenti. Ovvero spigoli vivi del sistema di protezione.

Rischi concorrenti

Se il lavoratore agisce in condizioni operative non ideali. Come ad esempio avverse condizioni ambientali.

In tal caso la valutazione dei rischi. Oltre alla pendenza della copertura. Deve tener conto anche delle condizioni potenzialmente capaci di procurare un incidente.

Le condizioni ideali di lavoro sono quelle più favorevoli per eseguire l’attività lavorativa. Queste derivano principalmente da una gestione che tiene conto di vari aspetti. Sia delle condizioni ambientali. Sia dei sistemi e delle attrezzature utilizzate.

Rischi susseguenti

Per rendere chiaro il concetto di rischio susseguente è utile prendere a riferimento il rischio prevalente di caduta dall’ alto. Nel caso in cui risultasse impossibile eliminare tale rischio, si dovrà procedere alla sua riduzione a livelli accettabili.

Questa condizione dà per scontato che il lavoratore possa cadere. In questo caso la valutazione dei rischi dovrà tener conto anche dei rischi conseguenti alla caduta stessa. Nonché di quelli connessi all’uso dei DPI contro le cadute dall’alto. Questi sono dovuti ad esempio a:

  • oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”);
  • arresto del moto di caduta per effetto delle forze trasmesse dalla imbracatura sul corpo;
  • sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione;
  • non perfetta adattabilità del DPI;
  • intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI;
  • inciampo su parti del DPI.

Rischi derivanti dall’attività lavorativa

La valutazione dei rischi, inoltre dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa e proprie della stessa. Esempi di attività lavorativa sono:

  • installazione di sistemi di protezione;
  • lavori su silos o pozzi;
  • installazione o manutenzione di antenne;
  • manutenzione di canne fumarie;
  • manutenzione di lucernari;
  • opere da lattoniere;
  • riparazioni;
  • smaltimento o trattamento amianto.

Esposizione al rischio

La stima del rischio deve riguardare tutti quei lavoratori per i quali è possibile prevedere l’esposizione al pericolo durante lo svolgimento dell’attività. La stima della esposizione prevede una analisi della stessa e deve tener conto dei metodi di lavoro utilizzati nelle attività.

Per ogni situazione pericolosa deve essere considerata la relazione esistente tra l’esposizione al pericolo ed i suoi effetti. Devono essere esaminati anche le conseguenze della esposizione e le combinazioni dei pericoli. Quando si considerano questi effetti la stima del rischio, per quanto possibile, si deve basare su dati opportuni e riconosciuti.

Riduzione del rischio di caduta dall’ alto

Concentrandoci sull’oggetto di questo articolo. Possiamo dire che la corretta applicazione dei sistemi di prevenzione e protezione contro la caduta dall’ alto, presuppone competenza. Nonché professionalità degli operatori di settore ed in particolare:

  • l’idoneità psico-fisica del lavoratore;
  • l’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste;
  • l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative. Nonché sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.

Altro elemento molto importante per la riduzione del rischio di caduta dall’ alto è quello legato all’uso di sistemi di protezione. Ad esempio parapetti e reti di sicurezza.

Questi devono avere dimensioni in modo adeguato alla natura dei lavori da eseguire. Devono sopportare le forze prevedibili e permettere una circolazione priva di rischi.