cantiere stradale

Cantiere stradale e sicurezza della segnaletica

Quando parliamo di un cantiere stradale è implicito che questo si integri in un ambiente di lavoro spesso caratterizzato da attività di scavo. Nonché interro, da costruzioni, manutenzioni e depositi di materiali effettuati in aree che sono di solito destinate alla circolazione. Alla sosta di veicoli o al transito dei pedoni.

Proseguiamo la nostra analisi sulla sicurezza in ambito di cantiere stradale e relativa valutazione dei rischi. Questo tipo di cantieri, soprattutto nei centri abitati. Oltre a provocare invitabile disagio ai residenti.

Nonché alle attività commerciali e al traffico veicolare. Si configurano come ambienti lavorativi complessi ad elevato rischio con pericoli che riguardano non solo i lavoratori. Bensì anche tutti coloro che entrano in contatto con l’area dei lavori.

Cerchiamo ora di analizzare alcuni dei punti essenziali della cantieristica stradale. Con riguardo ai centieri temporanei e fissi e ai cantieri temporanei mobili.

E’ implicito che gli interventi lavorativi da effettuare sulle strade in presenza di traffico veicolare debbano essere progettati con congruo anticipo. Una buona pianificazione e programmazione è in grado di fornire adeguate indicazioni, pertinenti e puntuali. Ciò non solo per la realizzazione di un cantiere stradale sicuro. Bensì anche e soprattutto per le garanzie di sicurezza degli addetti alle lavorazioni, dei pedoni e dei conducenti in transito.

Il cantiere stradale

E’ ormai noto che il cantiere stradale è un elemento di discontinuità e di disturbo non prevedibile dagli automobilisti e dagli utenti della strada. Questi lo vivono indirettamente come un ostacolo alla loro libertà di movimento.

Ai fini della salvaguardia della sicurezza, per utenti, conducenti di veicoli e lavoratori che operano sulla strada o nelle adiacenze di essa. Nonché del mantenimento di una libera circolazione. E’ necessario che la segnaletica sia adeguatamente posizionata e fornisca una corretta informazione.

I criteri e le modalità per il segnalamento di cantieri temporanei sono indicati dal decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto definisce i principi fondamentali della posa in opera della segnaletica di cantiere, con allegate delle ottime tavole esplicite di posizionamento.

Sono fornite indicazioni circa il posizionamento della segnaletica temporanea nel cantiere stradale, intesa questa come segnaletica di avvicinamento all’area di cantiere. Quali ad esempio delineatori flessibili o le prescrizioni di utilizzo di corsie per senso di marcia. Ancora, indica come devono essere disposti i segnali in area di cantiere. Nonché la segnaletica di fine prescrizione con indicazioni sulla rimozione della segnaletica stradale stessa.

Nel campo della sicurezza dei luoghi di lavoro, occorre inoltre far riferimento alle norme sulla gestione della prevenzione di cui al D.Lgs 81/08. Tale decreto, come sappiamo, impone la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Prevede infatti che tutte le lavorazioni debbano essere inserite in questo documento ed effettuate in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le responsabilità

In particolare, l’impresa che realizza l’intervento sulla sede stradale è tenuta ad inserire nel proprio POS vari contenuti. Tra questi le procedure operative per la realizzazione delle fasi di allestimento del cantiere. Nonché il corretto posizionamento della segnaletica stradale temporanea. Per chiudere con l’adozione delle misure tecniche ed organizzative relative allo svolgimento delle attività lavorative.

E’ in capo al committente l’onere di promuovere un adeguato controllo dell’area nelle zone occupate dal cantiere stradale. Nonché mettere a disposizione delle forze pubbliche le relative documentazioni al fine di verificare l’osservanza del nuovo Codice della strada.

I rischi comuni nei cantieri stradali sono quelli connessi alle lavorazioni. In particolare la statistica degli infortuni di specie ci indica l’investimento da parte di veicoli.

Sia interni che esterni all’area di cantiere. Come prima fattispecie. Seguita dall’infortunio causato in presenza di scavi e lavori di movimentazione della terra.

Altro aspetto da non sottovalutare per le gravi lesioni causate, è l’utilizzo di bitumi e asfalti. Nonché tutti gli infortuni connessi alle attività rumorose. Ovvero quelle legate alla presenza di sostanze pericolose. Le quali potrebbero causare danni alle vie respiratorie.

Come allestire il cantiere

Nella fase dell’allestimento di un cantiere stradale o nella realizzazione di depositi è anzitutto fondamentale la citazione dell’articolo 21 del Codice della strada.

Il Regolamento di esecuzione del Codice della strada stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri. Nonché alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori. Oltreché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico e alle modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. In definitiva fornisce indicazioni su quali segnali stradali devono essere utilizzati in cantieri stradali fissi o mobili.

Quando si attiva un’area di cantiere stradale è comprovato che l’esclusiva responsabilità per quanto dovesse accadere all’interno ricade sull’appaltatore. Tuttavia, se la strada risulta, seppure in parte, aperta alla circolazione veicolare, la responsabilità permane anche sull’ente proprietario della strada.

Le responsabilità in un cantiere stradale

Può essere utile a riguardo fare riferimento a quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza n. 12425 del 16 maggio 2008. Nella sentenza in parola si legge quanto segue.

Va, a tal fine, rilevato che in tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale. Qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore. Ciò con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale. Dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode.

Invece, nell’ipotesi in cui l’area sulla quale sono eseguiti i lavori, e quindi insiste il cantiere,

Cass. 16 maggio 2008, n. 12425

Invece, nell’ipotesi in cui l’area sulla quale sono eseguiti i lavori, e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico. Quindi utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada.

Sia pure insieme all’appaltatore alla quale consegue che la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 cc sussiste, Sia a carico dell’appaltatore sia dell’ente. Salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo. Ciò a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale.

Cass. 6 luglio 2006, n. 15383

Quali considerazioni trarre

Quanto detto finora ci fa capire che, indipendentemente dal rapporto di appalto, se il bene continua ad essere destinato all’uso precedente. Come, appunto, nel caso in cui la strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli. Permanendo la custodia anche in capo all’ente proprietario. Quest’ultimo è chiamato a rispondere, unitamente all’appaltatore, degli eventuali danni a terzi.

Ne consegue che la persistenza del traffico comporta la continuità dell’obbligo di custodia da parte della P.A.

Obbligo questo che si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all’adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi.

I vari tipi di cantiere stradale

Le diverse tipologie di cantieri stradali si possono individuare e riconoscere dalla segnaletica verticale ed orizzontale posta in essere. Questi si possono così suddividere:

  • Cantieri la cui durata non superi i due giorni. Questi comportano l’utilizzazione di segnali mobili (es. coni di delimitazione del cantiere);
  • Cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i sette giorni. Questi comportano l’utilizzazione di segnali parzialmente fissi(es. delineatori flessibili di delimitazione del cantiere);
  • Attività di cantiere stradale la cui durata supera i sette giorni. Questi comportano l’utilizzo di segnali fissi ed anche di segnaletica orizzontale di colore giallo;
  • Cantieri fissi: sono quelli che non subiscono alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata. Essi comportano il posizionamento di una segnaletica di avvicinamento. Ad esempio il segnale di “lavori” o “altri pericoli”.
    Nonché di “riduzione delle corsie”. Oppure ancora, di “divieto di sorpasso”, ecc. Nonché di una segnaletica di posizione, intendendo con questa uno o più raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori flessibili o paletti di delimitazione, ecc. Per concludere con segnaletica di fine prescrizione;
  • Cantiere mobile: è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro l’ora. Dunque deve essere presegnalato e segnalato in modo adeguato. Generalmente, un cantiere stradale mobile lo si incontra solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia.
    E’ opportuno che il cantiere risulti operativo in condizioni di scarso traffico. In particolare, il sistema di segnalamento è costituito da un segnale mobile di preavviso. Oltreché da un segnale mobile di protezione.
    Questi si spostano in modo coordinato all’avanzamento dei lavori. Ciò in modo che entrambi siano comunque separatamente visibili da almeno 300 metri.

Le conclusioni

Pertanto un primo aspetto da tenere ben presente nella pianificazione di un cantiere stradale è la sua durata e la tipologia. In base a questi aspetti infatti saranno scelti i conseguenti sistemi di segnalazione.

Per ora ci fermiamo qui. Proseguiremo l’analisi nei successivi articoli. Concludiamo come sempre invitandovi a registrarvi alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle varie attività e novità.