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durc

DURC e imprese straniere operanti in territorio italiano

Settembre 22, 2020/in Sicurezza/da Sicurya

Come procedere con il durc per la qualificazione di imprese straniere che devono operare in Italia? Qual è la documentazione necessaria che deve essere fornita al committente o al responsabile dei lavori da tali imprese?

Il durc

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva durc è un certificato che attesta la regolarità della propria posizione nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.

Dal 1° luglio 2015 grazie al relativo decreto legge chiunque vi abbia interesse può verificare, con un’unica interrogazione e in tempo reale la regolarità contributiva di un’impresa

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti. Nonché negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

Il Durc ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Inoltre è possibile richiedere anche il durc Online.

Questo sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva nei confronti dei richiedenti. Per ottenerlo gli interessati accedono al servizio seguendo le relative istruzioni.

Dove nasce il problema

Secondo la norma il committente. Ovvero il responsabile dei lavori è tenuto a verificare sempre l’idoneità tecnico – professionale delle imprese affidatarie. Nonché delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

A parte l’eventuale attestazione SOA. E’ necessario procedere anche alla verifica della regolarità contributiva e ciò avviene mediante l’acquisizione di:

  • certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • documento unico di regolarità contributiva.

In materia di requisiti tecnico professionali la CCIA è sostituita dal certificato di iscrizione all’Albo o alla Lista Ufficiale dello stato di appartenenza. Invece in materia previdenziale si deve distinguere tra il caso di impresa comunitaria ed extracomunitaria:

Impresa con sede in uno stato comunitario e durc

In questo caso all’azienda che impiegherà i propri dipendenti in distacco (trasferimento) in Italia. In generale è applicabile la normativa contributivo – previdenziale vigente nel paese di residenza dell’impresa.

Ciò quando i datori di lavoro comunitari procedano già a versamenti presso un organismo pubblico. Ovvero di fonte contrattuale nel loro paese di origine.

E’ obbligatorio che il lavoratore autonomo. Oppure il datore di lavoro per ciascun suo dipendente. Presenti preventivamente presso le autorità competenti del proprio paese il formulario comunitario Modello A1 (ex modello E101 europeo).

Questo certifica che il lavoratore, detto distaccato, rimane assicurato ai fini previdenziali nello stato UE di appartenenza nel quale ha sede l’impresa distaccante. Oppure in quello di esercizio abituale dell’attività lavorativa autonoma.

In questo primo caso il committente. Ovvero il responsabile dei lavori. Dovrà acquisire l’attestazione di regolarità contributiva equivalente al durc rilasciata dal competente organo del paese d’origine.

Secondo le nuove disposizioni europee contenute nel Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 883. Nonché nel Regolamento di applicazione CE 16 settembre 2009 n. 987, in vigore dal 1 maggio 2010. La durata massima del distacco (trasferimento) di un lavoratore all’interno di uno dei 27 Paesi della Comunità Europea è pari a ventiquattro mesi.

Se non sia stato presentato il formulario A1. Oppure in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato. La legge prevede che l’obbligo contributivo – previdenziale della impresa straniera sia completamente assolto in Italia con l’iscrizione all’ inps inail e casse edili nazionali.

Quest’ultima cosa per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia. In questo caso il committente o il responsabile dei lavori dovrà richiedere il DURC in corso di validità.
 

Impresa con sede in uno stato extracomunitario

In quest’altro caso invece all’azienda che impiegherà i propri dipendenti in distacco (trasferimento) in Italia si applica solo la normativa contributivo – previdenziale italiana.

Dunque con essa l’obbligo di iscrizione all’INPS, INAIL ed, eventualmente, alle competenti casse edili nazionali. Il rispetto della regolarità contributiva è quindi verificabile con l’acquisizione del durc che deve essere in corso di validità.

Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro sul durc per imprese estere

Aggiungiamo anche che il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta ad una specifica richiesta di interpello (n. 6 del 06.02.2009). Ha chiarito che le imprese straniere, comunitarie e non, che operano il distacco dei lavoratori dipendenti in Italia. Sono tenute a dimostrare la regolarità della propria posizione contributiva producendo la relativa documentazione.

Cioè il durc o una attestazione equivalente rilasciata dal competente Paese d’origine. Il Ministero ha anche chiarito che non è sufficiente l’autocertificazione del datore di lavoro ex articolo 46 del Dpr n. 445/2000. Anche se suffragata dalla produzione dei modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.

Ciò, se non altro, perché la dimostrazione della posizione contributiva dell’impresa fatta dal durc non è surrogabile ad opera dell’imprenditore. Per l’evidente ragione che tale documento proviene dai soggetti creditori dei contributi previdenziali, e non dal soggetto debitore (Consiglio di Stato, sent. n. 4035 del 25.08.2008).

Interpello 6/2009 durc
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