obblighi del preposto

Obblighi del preposto, meglio tenere gli occhi aperti

Quali sono gli obblighi del preposto? La legge cosa chiede di fare a questa figura? Quali responsabilità ci sono? Si può rifiutare l’incarico? Queste sono solo alcune delle domande che ogni giorno ci vengono fatte. Proviamo a rispondere di seguito.

Chi è il preposto in azienda?

I compiti ed i conseguenti obblighi dei preposti sono stati descritti nell’art. 19 del D.Lgs 81/08. Chiaramente sono distinti da quelli del datore di lavoro e del dirigente. Il preposto è privo di poteri decisionali e di spesa. E’ una figura caratterizzata da compiti che sono prevalentemente di vigilanza e segnalazione. Nonché reazione immediata ad eventi imprevisti.

Infatti già solo leggende nell’art. 2 del Testo Unico vediamo che il preposto è definito in modo specifica. Si tratta di quella persona che, in ragione delle competenze professionali. Nonché nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico che gli è conferito. Sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Quindi va da sé che non rientra tra gli obblighi dei preposti prevedere adeguate istruzioni operative o misure di sicurezza per ridurre una certa situazione di rischio. Semmai, in caso di pericolo immediato, dovrà sì intervenire, ma semplicemente in quanto avrà la responsabilità di avallare una eventuale interruzione della attività.

Il preposto che in concreto e nel quotidiano, ad esempio, fornisce delle istruzioni non codificate in azienda e non previste dalla normativa di sicurezza. Di fatto, starà esercitando un potere che non gli compete. Cioè quello organizzativo nei confronti di uno o più lavoratori. Dunque, in questo caso, ad esempio, rischia di configurarsi come un dirigente più che come un preposto.

Gli obblighi del preposto

I preposti dovranno portare avanti le seguenti attività come previsto nel D.Lgs 81/08:

  • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge. Nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nonché di uso corretto dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • Verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • Richiedere il rispetto delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza. Dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • Tra gli obblighi dei preposti c’è anche quello di informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso. Nonché sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • Segnalare tempestivamente al datore di lavoro. Ovvero al dirigente. Sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro. Chiaramente a patto che ne venga a conoscenza sulla base anche della formazione ricevuta;
  • Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs 81/08.

Ci sono responsabilità in relazione agli obblighi del preposto?

Inutile dire che, il preposto che non rispetta come si deve suoi compiti, corre il rischio di andare incontro a responsabilità anche di natura penale. Queste infatti sono le tipologie di sanzioni previste per questa figura nell’art. 19 del D.Lgs 81/08. D’altro canto l’articolo in questione si intitola proprio “Obblighi del preposto”.

Va da sé quindi che ad un “obbligo” corrisponda una correlata “responsabilità”. In caso contrario saremmo portati a credere che il Legislatore avesse preferito usare il termine “facoltà” o “attribuzioni” del preposto.

Bene … e tradotto in italiano vuol dire?

Chiaramente quelli indicati sopra sono sì gli obblighi dei preposti. Per ognuno di tali punti però è possibile approfondire molto. Questo però esula dagli obiettivi di questo articolo. Per ora allora partiamo solo con l’inquadrare l’attività del preposto nel modo seguente.

Possiamo dire che gli obblighi del preposto sono quelli di portare avanti tutte le attività indicate nel paragrafo precedente. Tutte queste attività fanno riferimento ad una radice comune che è quella del “coordinamento”.

Il preposto cioè ha un ruolo attivo e centrale nella sicurezza. Non è, infatti sufficiente che vengano impartite le istruzioni e le direttive ai lavoratori. Occorre inoltre anche verificarne le modalità di attuazione.

Ciò anche in ragione delle condizioni soggettive dei lavoratori da vigilare. Ad esempio a riguardo la Cassazione penale con la sentenza 27276 del 2001 ha affermato la particolare intensità di tale dovere nei confronti degli apprendisti.

Questo potrebbe realizzarsi anche mediante la predisposizione e lo svolgimento di un piano di controlli, la cui esecuzione sia affidata al preposto.

Per ora ci fermiamo qui. Provvederemo poi ad analizzare uno ad uno i vari compiti che un preposto è chiamato a portare avanti per contribuire a garantire la sicurezza in azienda.

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