preposto di fatto

Preposto di fatto, ne hai mai sentito parlare?

A volte ci capita di rispondere a domande sul fantomatico “preposto di fatto”. Di cosa si tratta? Quando viene a configurarsi questa posizione? Approfondiamo insieme il discorso.

Il “sistema sicurezza” in azienda

Per comprendere bene cosa si intende quando si parla di “preposto di fatto” bisogna partire del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Questo prevede che in ogni azienda sia presente una squadra di persone con compiti ben precisi in materia di sicurezza.

Così sono definiti il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto. In particolare il preposto è definito come quella persona che, in funzione delle competenze professionali.

Nonché nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico che gli è affidato. Sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute. Ne controlla inoltre la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il tutto esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto

Da notare che quindi quello che definisce la figura del preposto è proprio questo funzionale potere di iniziativa. Senza approfondire ulteriormente possiamo però dire che il preposto è insomma il “capo” quando il datore di lavoro non c’è.

Cioè è quella figura che fa da riferimento per gli altri lavoratori quando manca il datore di lavoro. In quanto tale viene chiamato dalla legge ad assumersi le responsabilità del caso. Infatti la posizione di garanzia relativa a questa figura è tutt’altro che semplice o “limitata”.

Si tratta di una figura che è in posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori. Tuttavia, al tempo stesso, è una figura che lavora fianco a fianco o quasi con gli altri lavoratori. Queste figure, anzi, di solito impartiscono ordini ai lavoratori. Proprio per questo la legge affida a loro il compito di sovrintendere alle attività lavorative.

Tra le responsabilità del preposto vi sono ad esempio quelle di verificare che i lavoratori rispettino le indicazioni aziendali in materia di salute e sicurezza. Che usino correttamente i DPI. Dovrà segnalare tempestivamente ogni eventuale carenza di cui venga a conoscenza e verificare che il lavoro da eseguire deve essere portato avanti nel modo corretto ecc.

Lo svolgimento e l’inquadramento del ruolo di preposto in azienda

Chiaramente, dal momento che la funzione del preposto ha una importanza vitale in azienda. Sono stati previsti per legge degli specifici corsi di formazione per questa figura.

E’ infatti necessaria una specifica formazione per poter svolgere questo ruolo in modo efficace. Da notare però che la legge non prevede alcun incarico formale. Cioè un preposto può ricoprire tale ruolo senza alcun tipo di designazione formale. In soldoni non è necessario formalizzare la nomina del preposto come, invece, avviene per il medico competente, il RSPP o gli addetti al primo soccorso.

Per essere considerati preposti nei vari luoghi di lavoro dunque non bisognerà andare a vedere se vi sono degli incarichi formali. Bensì bisognerà valutare il ruolo ricoperto in azienda nella quotidianità.

Se un lavoratore ha un lavoro che lo porta, in modo del tutto naturale e come conseguenza della mansione che svolge, a impartire ordini agli altri lavoratori. Ad avere un ruolo di controllo sull’operato di questi ultimi e così via. Gioco forza, starà svolgendo, anche a sua insaputa, un ruolo da preposto in azienda ai fini della sicurezza.

Il preposto di fatto, chi è e che responsabilità ha?

Proprio in quest’ottica si inserisce l’art. 299 del d lgs 81/08 che mette “nero su bianco” il cosiddetto principio di effettività. Infatti questo articolo afferma che le posizioni di garanzia relative alla figura del preposto gravano altresì su coloro i quali. Pur sprovvisti di regolare investitura, esercitino in concreto i poteri giuridici riferiti ai preposti.

Dunque così facendo il Legislatore ha chiarito questo aspetto ed introdotto la figura del cosiddetto “preposto di fatto”. Sarà preposto agli occhi della legge, non chi è formalmente indicato in un organigramma aziendale o chi ha ricevuto una lettera di assegnazione di tale incarico.

Bensì chi, in concreto esercita il ruolo di preposto assumendone la funzione in azienda durante le ordinarie attività. Dunque, in caso di infortunio a questa persona potranno essere contestati tutti gli obblighi che la legge prevede per il preposto.

Senza entrare nel dettaglio ci basta sapere per ora che tali obblighi sono sanzionati e configurano una responsabilità penale.

Le domande “ever green”

A questo punto chiaramente cala il gelo. Solo due domande si levano all’orizzonte:

  • Ma è possibile rifiutare l’assunzione di tale incarico?
  • Dal momento che vi sono responsabilità penali è possibile chiedere un aumento all’azienda?

Rispondiamo sinteticamente a queste due domande così da fugare i dubbi: non è possibile rifiutare l’incarico. Questo per almeno due motivi: il primo p legato al fatto che stiamo parlando di un ruolo assunto nei fatti e, quindi, implicito nello svolgimento di una certa mansione.

L’altro perché, quando si parla di sicurezza sul lavoro, per l’importanza che merita il tema bisogna avere la correttezza almeno di avere un comportamento serio e rispettoso. Sarebbe quindi troppo comodo pensare di accettare una mansione “in parte”, solo per la metà che “ci conviene” magari.

Rispondendo alla seconda domanda invece la questione è che la legge non fornisce alcuna indicazione a riguardo. Pertanto non vi è alcun obbligo da parte dell’azienda nel riconoscere un “quid” in più a fronte di tale incarico.

Tuttavia così come, poco prima abbiamo indicato che il lavoratore è tenuto ad affrontare la tematica in modo serio. Riteniamo che altrettanto chiaramente debba fare l’azienda. Dunque è sicuramente legittimo aspettarsi che un lavoratore che è in posizione preminente rispetto agli altri e che quindi esercita la funzione di preposto abbia un trattamento economico. A valle proprio di questo ruolo di preminenza e della sua esperienza, adeguato a tale incarico.

Il problema? …è degli altri!

Concludiamo solo dicendo che spesso si è portati a pensare che tanto sul preposto di fatto o meno non vi siano responsabilità perché comunque risponde sempre il datore di lavoro. Niente di più sbagliato!

Solo per citarne alcune, provate a leggere le sentenze n 11406 del 06/07/1999, la n. 24136 del 06/05/2016 o la n. 17202 del 19 aprile 2019. Vi ricrederete certamente.