Patentino muletto? quando serve? facciamo chiarezza
Oggi quando parliamo di patentino per il muletto facciamo riferimento all’evoluzione avuta con l’ Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Ma di cosa si tratta? Quali sono le regole attualmente in vigore? A chi serve? Cerchiamo di chiarirlo insieme.
Il patentino muletto
Senza voler in nessun modo avere la pretesa di analizzare tutti i passaggi che hanno portato alla situazione attuale ci basta conoscere quanto segue. Il D.Lgs 81/08 al Titolo III, quello che tratta delle attrezzature di lavoro, si occupa della questione. Infatti l’art. 73 comma 5 prevedeva che in sede di Conferenza permanente sarebbero state indicate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Dunque partiamo col chiarire una cosa e cioè che il decreto parla di “abilitazione” e non di “patentino”. Non è che infatti sia necessaria una vera e propria patente per guidare un muletto. Una “abilitazione” invece sicuramente si.
Col passare del tempo poi, nel gergo comune, questa “abilitazione” è stata sempre più spesso riferita ad un patentino. Così oggi si è soliti parlare di patentino per il muletto piuttosto che di abilitazione.
Dopo qualche anno finalmente, per la precisione nel febbraio del 2012, furono indicate le attrezzature per le quali era necessario il “patentino”. Tra queste, anche il “classico” muletto.
Nello specifico l’accordo in questione individua tre possibili tipi di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo. A parte il telescopico ed il telescopico rotativo. Quello a cui noi stiamo facendo riferimento è il tipico muletto a forche frontali che è definito in modo ben preciso.
Come qualsiasi veicolo dotato di ruote. Eccetto quelli circolanti su rotaie. Concepito per trasportate, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico. Azionato da un operatore a bordo su sedile.
Come ottenere il patentino per il muletto?
Per procedere in tal senso è necessario seguire le regole previste nell’accordo in questione. Bisognerà quindi partecipare a dei corsi di formazione. Questi corsi di formazione hanno durata variabile in funzione del tipo di abilitazioni necessarie.
Per capirci, se si ha necessità di lavorare sia con il muletto a forche frontali che con il telescopico il corso avrà durata maggiore. Se invece la tipologia di macchine per le quali serve l’abilitazione è una sola la durata sarà minore.
Con particolare riferimento proprio a questo caso il corso ha durata di 12 ore e prevede un modulo giuridico, un modulo tecnico ed un modulo pratico. Chiaramente l’obiettivo è quello di fare apprendere al futuro operatore addetto alla conduzione del carrello elevatore semovente tutte le conoscenze teoriche e pratiche per garantire la sicurezza. Questo vale sia per la tutela personale che dei terzi.
Infatti occorre sempre tener presente che quando si è alla guida di un muletto anche i colleghi di lavoro o eventuali visitatori sono esposti a possibili rischi.
Ma questo patentino serve proprio a tutti?
E’ ormai assodato che il patentino per il muletto serve per tutte le persone che utilizzano, anche saltuariamente, per motivi di lavoro, questa attrezzatura. Dunque, se in azienda anche il datore di lavoro utilizza il muletto. Anche egli avrà bisogno del patentino e sarà tenuto a frequentare il corso di formazione.
Altra cosa molto importante da non dimenticare in questo caso è l’aspetto legato alla sorveglianza sanitaria. Nello specifico la valutazione della idoneità in relazione all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dunque rispondendo alla domanda possiamo certamente dire che anche per un uso saltuario del muletto è necessario essere in possesso della abilitazione. Questa riguarda però la sfera per così dire “tecnica” delle competenze necessarie. Ci sarà poi una sfera “psico-fisica” che sarà compito del medico competente andare a gestire e valutare.
A riguardo segnaliamo la circolare del Ministero del Lavoro nr. 12 del 2013. Questa ha chiarito che il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario. Ovvero occasionale. Delle attrezzature indicate nell’Accordo del 22 febbraio 2012.
La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Ed aggiunge testualmente che: “rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.“.
L’importanza dell’addestramento
Altro aspetto molto importante è quello legato all’addestramento dell’operatore addetto al muletto. Infatti seguire tutti i moduli teorici e/o pratici del mondo comunque non potrà mai essere garanzia di sicurezza.
Insomma, per quanto la palestra aiuti è molto importante anche “allenarsi” sul campo di battaglia. Cioè nel proprio reparto o azienda specifica. E’ solo così infatti che, l’operatore in possesso del patentino per il muletto, acquisirà le conoscenze tecniche e pratiche che andranno ad integrare le attività viste al corso.
A testimonianza di ciò c’è anche quanto indicato dall’art. 37 comma 5 che prevede che l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Un po’ come l’aforisma di Confucio: “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco“. Inutile dire che anche questa attività di addestramento dovrà essere adeguatamente documentata. Pertanto suggeriamo a tutte le aziende di mettere in piedi una procedura collaudata al fine di garantire un addestramento efficace e formalizzato.
Altre indicazioni
Fermo restando il fatto che la validità di questa abilitazione è di cinque anni. L’altra domanda che riceviamo spesso è se una abilitazione di questo tipo sia necessaria anche per attrezzature simili al muletto.
In particolare in queste situazioni il riferimento è al transpallet elettrico con uomo a bordo. Quello cioè in cui c’è la pedana e l’operatore manovra l’attrezzatura stando in piedi su di essa.
Ebbene la circolare Nr. 21 del 10 giugno 2013 chiarisce che le attrezzature di lavoro per le quali si richiede questa abilitazione sono esclusivamente quelle elencate nell’Accorso del 22 febbraio 2012. Tale elenco deve intendersi pertanto come esaustivo e non esemplificativo. Quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.
Sono dunque ad esempio escluse dalle disposizioni dell’Accordo i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”. Le “piattaforme sottoponte sprovviste di comandi i piattaforma”. Nonché i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedili”, ecc.